Ordinanza di Cassazione Civile Sez. L Num. 33738 Anno 2023
Civile Ord. Sez. L Num. 33738 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 04/12/2023
ORDINANZA
sul ricorso 17282-2022 proposto da:
RAGIONE_SOCIALE , in persona del Liquidatore pro tempore, domiciliata in ROMA INDIRIZZO presso LA CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall’avvocato COGNOME;
– ricorrente contro
COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME ; – intimati – avverso la sentenza n. 774/2022 della CORTE D’APPELLO di BARI, depositata il 04/05/2022 R.G.N. 1910/2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 24/10/2023 dal AVV_NOTAIO NOME COGNOME.
Oggetto
LAVORO
PRIVATO
R.G.N. NUMERO_DOCUMENTO2022
COGNOME.
Rep.
Ud. 24/10/2023
CC
RILEVATO CHE
la Corte di Appello di Bari, con la sentenza impugnata pubblicata il 4 maggio 2022, in parziale riforma della pronuncia di primo grado, ha revocato gli originari decreti ingiuntivi concessi ai lavoratori in epigrafe e ha condannato la RAGIONE_SOCIALE in liquidazione al pagamento in loro favore delle somme specificate in dispositivo, oltre accessori e spese, a titolo di emolumenti retributivi non corrisposti tra il luglio del 2015 e il febbraio del 2016;
la Corte territoriale, in sintesi, ha rammentato che il datore di lavoro non può unilateralmente sospendere l’attività lavorativa e, specularmente, rifiutare di corrispondere la retribuzione, salvo il caso dell’impossibilità sopravvenuta per fatti non addebitabili allo stesso datore ovvero in presenza di un accordo con la controparte; nel caso, la Corte ha escluso che il mancato rinnovo della convenzione con la RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE, presso cui i lavoratori erano utilizzati, rappresentasse una causa di effettiva e assoluta impossibilità sopravvenuta non imputabile, ‘non assumendo rilevanza eventi riconducibili alla gestione imprenditoriale, compresa la diminuzione o addirittura l’esaurimento, come nella specie, dell’attività produttiva; nella specie, per di piø, sicuramente prevedibile in quanto segnato dalla data di scadenza della convenzione’; ha escluso anche la ‘conclusione di un accordo modificativo del contratto individuale di lavoro, in forza del quale le parti convengano che per un certo tempo non saranno eseguite le prestazioni e le controprestazioni (sospensione del rapporto)’;
‘quanto alla richiesta di prova testimoniale secondo la Corte – i capitoli di prova articolati sul punto dalla RAGIONE_SOCIALE sin dal giudizio di primo grado (v. atto di opposizione a decreto ingiuntivo) e qui reiterati,
a ben vedere, risultano finalizzati a dimostrare l’avvio di mere ‘trattative’ successive al mancato rinnovo della convenzione -tra il RAGIONE_SOCIALE e la RAGIONE_SOCIALE, ovvero tra i lavoratori e la RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE, ovvero, ancora, la formulazione di (mere) richieste da parte dei lavoratori (o della RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE) alla RAGIONE_SOCIALEdi non licenziare in attesa di un ricollocamento presso la RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE‘; manca, invece, un capitolo di prova finalizzato a comprovare l’assunto della conclu sione di un vero e proprio accordo tra parte appellante (ovvero, cumulativo tra i 30 lavoratori coinvolti) e la RAGIONE_SOCIALE , implicante l’integrale sospensione del rapporto lavorativo in essere, rectius il collocamento in aspettativa non retribuita’; ha poi aggiunto: ‘un accordo di tal genere, inoltre, non potrebbe che avere forma scritta’;
in ordine alla quantificazione del dovuto, la Corte ha ritenuto, con il Tribunale, che ‘nell’ordinario giudizio di cognizione instauratosi con l’opposizione, il credito per cui è causa è stato accertato nell’ an e non risulta oggetto di specifiche contestazione contabili nel quantum ‘;
avverso tale sentenza la società ha proposto ricorso per cassazione, notificato a mani del procuratore degli intimati il 28 giugno del 2022, affidato a due motivi; non hanno svolto attività difensiva gli intimati; parte ricorrente ha anche comunicato memoria; all’esito della camera di consiglio, il Collegio si è riservato il deposito dell’ordinanza nel termine di sessanta giorni;
CONSIDERATO CHE
col primo motivo di ricorso si denuncia: ‘Violazione e falsa applicazione degli artt. 24 e 111 Cost., in riferimento all’art. 360, primo comma, n. 3) e 5), c.p.c., nonchØ degli artt. 115, 116, 177, 187, 188, 189 e 244 c.p.c., in riferimento alla mancata
ammissione delle prove testimoniali richieste’; si critica la sentenza impugnata per avere ‘condiviso il giudizio del Tribunale sull’inammissibilità della prova orale, ritenendola non conferente rispetto all’obiettivo che doveva essere dimostrato’;
il motivo Ł inammissibile;
per risalente insegnamento di questa Corte, la mancata ammissione della prova testimoniale può essere denunciata per cassazione solo nel caso in cui essa abbia determinato l’omissione di motivazione su un punto decisivo della controversia e, quindi, ove la prova non ammessa ovvero non esaminata in concreto sia idonea a dimostrare circostanze tali da invalidare, con un giudizio di certezza e non di mera probabilità, l’efficacia delle altre risultanze istruttorie che hanno determinato il convincimento del giudice di merito, di modo che la ratio decidendi venga a trovarsi priva di fondamento (Cass. n. 11457 del 2007; conformi: Cass. n. 4369 del 2009; Cass. n. 5377 del 2011 piø di recente Cass. n. 16214 del 2019); inoltre spetta esclusivamente al giudice del merito valutare gli elementi di prova già acquisiti e la pertinenza di quelli richiesti – senza che possa neanche essere invocata la lesione dell’art. 6, primo comma, della Convenzione Europea dei diritti dell’uomo al fine di censurare l’ammissibilità di mezzi di prova concretamente decisa dal giudice nazionale (Cass. n. 13603 del 2011; Cass. n. 17004 del 2018) -con una valutazione che non Ł sindacabile nel giudizio di legittimità al di fuori dei rigorosi limiti imposti dalla novellata formulazione dell’art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c., così come rigorosamente interpretato dalle Sezioni unite (cfr. Cass. SS.UU. nn. 8053 e 8054 del 2014);
col secondo motivo si denuncia: ‘Violazione di legge per mancanza della prova dei decreti ingiuntivi opposti in relazione all’art. 360, n. 3 e 5, c.p.c. ‘; si contesta che la quantificazione del dovuto potesse essere ricavata dalle buste paga prodotte a sostegno
dei ricorsi monitori e si deduce che la Corte non avrebbe tenuto conto di ‘tutte le eccezioni sollevate in merito alle buste paga e dell’ampia documentazione depositata a sostegno dell’opposizione spiegata dalla Società appellante, fondata invece su prova scritta’; la doglianza Ł inammissibile sia per difetto di specificità, in quanto neanche indica la norma di diritto che si assume violata ai sensi del n. 3 dell’art. 360 c.p.c., sia perché non riporta i contenuti degli atti processuali dai quale emergerebbe la contestazione volta a privare di efficacia probatoria i fatti costitutivi del diritto altrui, così come invece ritenuto dalla Corte territoriale;
in definitiva anche questa censura Ł volta ad ottenere una rivisitazione della vicenda storica, invocando un RAGIONE_SOCIALE che Ł precluso a questa Corte di legittimità; 3. in conclusione il ricorso deve essere dichiarato inammissibile e non occorre provvedere sulle spese in mancanza di attività difensiva degli intimati; invece, ai sensi dell’art. 13, comma 1 -quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, nel testo introdotto dall’art. 1, comma 17, della legge n. 228 del 2012, occorre dare atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello, ove dovuto, per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13 (cfr. Cass. SS.UU. n. 4315 del 2020);
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso; nulla per le spese.
Ai sensi dell’art. 13, comma 1 -quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, nel testo introdotto dall’art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a
quello, ove dovuto, per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 24