Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 2 Num. 2429 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 2 Num. 2429 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 01/02/2025
ORDINANZA
sul ricorso n. 5484/2024 proposto da:
COMMISSIONE NAZIONALE PER LE RAGIONE_SOCIALE E RAGIONE_SOCIALE – RAGIONE_SOCIALE, in persona del legale rappresentante p.t., elettivamente domiciliata in Roma INDIRIZZO. dig. , presso lo studio dell’avvocato NOME COGNOME (CODICE_FISCALE, che la rappresenta e difende unitamente agli avvocati NOME COGNOME (CODICE_FISCALE, NOME COGNOME (CODICE_FISCALE.
– Ricorrente –
Contro
RAGIONE_SOCIALE in persona del legale rappresentante p.t., elettivamente domiciliata in Roma INDIRIZZO presso lo studio dell’avvocato NOME COGNOME (CODICE_FISCALE , che la rappresenta e difende unitamente agli avvocati NOME COGNOME (CODICE_FISCALE, NOME COGNOME (CODICE_FISCALE), NOME COGNOME (CODICE_FISCALE).
REGOLAMENTO DI COMPETENZA
Avverso l’ordinanza di sospensione del giudizio della Corte d’appello di Milano n. cronol. 224/2024 (relativo al n. R.G. 2435/2022), depositata il 22/01/2024.
Udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME nella camera di consiglio del 30 gennaio 2025.
Rilevato che:
con la delibera n. 22374 del 22 giugno 2022, notificata il 5 luglio 2022, la Consob ha applicato nei confronti di NOME COGNOME partner della RAGIONE_SOCIALE, responsabile dell’attività di revisione legale dei bilanci di RAGIONE_SOCIALE, la sanzione amministrativa pecuniaria di euro 110.000,00, ex art. 187-ter TUF, sanzione della quale, per quanto qui di rilievo, è stato ingiunto a RAGIONE_SOCIALE il pagamento in via solidale, ai sensi dell’art. 6, comma 3, della legge n. 689 del 1981.
NOME COGNOME ha proposto opposizione dinanzi alla Corte d’appello di Bologna che, con sentenza n. 1993/2023, non ancora passata in giudicato, ha annullato la sanzione amministrativa in applicazione del principio del ne bis in idem in quanto la persona sanzionata, per i medesimi fatti, aveva ‘ patteggiato ‘ la pena in sede penale;
RAGIONE_SOCIALE quale obbligata in solido con l’autore della violazione in relazione alla sanzione amministrativa pecuniaria, ha proposto opposizione avverso la delibera della Consob avanti alla Corte d’appello di Milano e ha prodotto la sentenza n. 1993/2023 sopra menzionata.
L a Corte d’appello di Milano con decreto in data 22 gennaio 2024 – ha sospeso il giudizio, ai sensi dell’art. 337 comma 2 c.p.c. , in ragione della ravvisata pregiudizialità della decisione della Corte d’appello di Bologna , non ancora passata in giudicato.
La Consob ha proposto istanza di regolamento di competenza ex art. 42 c.p.c., sulla base di due motivi.
RAGIONE_SOCIALE alla quale il ricorso è stato notificato, ha depositato una scrittura difensiva ex art. 47, ultimo comma, c.p.c.
Il Pubblico ministero ha depositato una memoria, con la quale ha concluso per l’accoglimento del ricorso.
In pro ssimità dell’adunanza in camera di consiglio, le parti hanno depositato memorie.
Considerato che:
La premessa della Consob è che la sospensione del processo disposta con l’ordinanza impugnata sarebbe sussumibile entro il paradigma dell’art. 295 c.p.c. e che il riferimento, da parte della Corte d’appello di Milano, alla sospensione facoltativa di cui al secondo comma dell’art. 337 c.p.c. non sarebbe corretto dato che la sentenza della Corte felsinea non è stata impugnata e che, pertanto, manca il presupposto della stessa norma;
il primo motivo dell’istanza di regolamento di competenza denuncia violazione e falsa applicazione dell’art. 6 della legge n. 689 del 1981 e dell’art. 295 c.p.c.
Si sostiene che l ‘ordinanza impugnata sarebbe viziata dovendosi considerare che, come ha stabilito la giurisprudenza di legittimità (Sez. U., sentenza n. 22082/2017), vi è autonomia dell’obbligazione solidale del l’ente preponente ai sensi dell’articolo 6 rispetto a quella de ll’autore dell’illecito, sicché, sottolinea la Consob, l’unica ipotesi nella quale la pronuncia resa nel giudizio di opposizione alla sanzione instaurato dalla persona fisica può assumere rilievo pregiudiziale nel giudizio instaurato dalla persona giuridica è quella in cui, nel primo giudizio, sia stata esclusa nel merito la sussistenza dell’illecito per carenza dei suoi elementi costitutivi.
Situazione, questa, che non ricorre nel caso di specie in cui la decisione sulla causa pregiudiziale non ha negato la sussistenza degli illeciti ascritti ad NOME COGNOME per carenza del profilo oggettivo o soggettivo, ma ha annullato la sanzione sul presupposto che la pena applicata con il patteggiamento fosse, di per sé, proporzionata alla gravità della condotta;
il secondo motivo denuncia la violazione dell’art. 1306 , comma 2, c.c., secondo cui il condebitore solidale può avvalersi della sentenza favorevole resa nel giudizio di altro condebitore, ‘ salvo che sia fondata sopra ragioni personali al condebitore ‘.
La Consob sostiene che l’applicazione del principio del ne bis in idem nei confronti dell’autore dell’illecito sarebbe una ragione personale a quest’ultimo e che, quindi, non potrebbe essere fondatamente invocata dalla società preponente per escludere la propria responsabilità solidale;
i due motivi, suscettibili di esame congiunto perché ruotano attorno al medesimo asse concettuale, sono infondati in base alla richiamata prospettazione;
3.1. questi rilievi critici poggiano, infatti, sul fragile postulato, del quale si è dato conto in precedenza (vedi punto I), che la Corte d’appello di Milano avrebbe indebitamente fatto riferimento alla sospensione discrezionale del processo ex art. 337, comma 2, c.p.c., che -nell’ottica della Commissione non sarebbe applicabile in difetto di impugnazione della sentenza (non ancora passata in giudicato) della Corte d’appello di Bologna che ha accolto l’opposizione proposta da NOME COGNOME e che, pertanto, la disposta sospensione andrebbe piuttosto inquadrata entro il paradigma della sospensione necessaria ex art. 295 c.p.c., che può essere impugnata con istanza di regolamento di competenza.
L’assunto non è corretto alla luce del consolidato orientamento di legittimità per il quale «alvi soltanto i casi in cui la sospensione del giudizio sulla causa pregiudicata sia imposta da una disposizione specifica ed in modo che debba attendersi che sulla causa pregiudicante sia pronunciata sentenza passata in giudicato, quando fra due giudizi esista rapporto di pregiudizialità, e quello pregiudicante sia stato definito con sentenza non passata in giudicato, è possibile la sospensione del giudizio pregiudicato soltanto ai sensi dell ‘ art. 337 cod. proc. civ., come si trae dall ‘ interpretazione sistematica della disciplina del processo, in cui un ruolo decisivo riveste l ‘ art. 282 cod. proc. civ.: il diritto pronunciato dal giudice di primo grado, invero, qualifica la posizione delle parti in modo diverso da quello dello stato originario di lite, giustificando sia l ‘ esecuzione provvisoria, sia l ‘ autorità della sentenza di primo grado » (Sez. U, Sentenza n. 10027 del 19/06/2012, Rv. 623042 -01; Sez. U, Sentenza n. 21763 del 29/07/2021, Rv. 662227 -03; in termini, tra le altre, Sez. 3 Ord. n. 8885 del 29/03/2023).
Più specificamente, è stato chiarito che, qualora tra due giudizi esista un rapporto di pregiudizialità, la sospensione ex art. 295 c.p.c. della causa dipendente permane fintanto che la causa pregiudicante penda in primo grado, mentre, una volta che questa sia definita con sentenza non passata in giudicato, spetta al giudice della causa dipendente scegliere se conformarsi alla predetta decisione, sciogliendo il vincolo necessario della sospensione, ove una parte del giudizio pregiudicato si attivi per riassumerlo, ovvero attendere la sua stabilizzazione con il passaggio in giudicato, mantenendo lo stato di sospensione (ovvero di quiescenza) attraverso però il ricorso all ‘ esercizio del potere facoltativo di sospensione previsto dall ‘ art. 337, comma 2, c.p.c., ovvero decidere in senso difforme quando, sulla base di una ragionevole valutazione prognostica, ritenga che
tale sentenza possa essere riformata o cassata (Sez. 2, Ordinanza n. 9470 del 23/03/2022);
3.2. sotto altro profilo, la circostanza che la sentenza sulla causa pregiudicante non sia stata impugnata, ma sia ancora impugnabile, non è ostativa a ll’applicazione della sospensione facoltativa ex art. 337 comma 2 c.p.c. del processo relativo alla causa dipendente.
E questo perché, secondo il costante indirizzo giurisprudenziale di questa Corte, « l ‘ autorità alla quale si riferisce l ‘ art. 337, comma 2, c.p.c., è quella di qualsiasi sentenza soggetta anche ai mezzi di impugnazione ordinari. Prima ancora del passaggio in giudicato, qualsiasi pronuncia giurisdizionale è infatti dotata di propria autorità, dato che la sentenza esplica un ‘ efficacia di accertamento al di fuori del processo. La stabilità della sentenza impugnata, anche se provvisoria, costituisce naturale proprietà dell ‘ atto giurisdizionale, che esprime la volontà della legge nel caso concreto, e con questa l ‘ esigenza di una sua immediata, anche se provvisoria, attuazione, nell ‘ attesa del formarsi del giudicato ed indipendentemente da questo. Principio che trova conferma, in primo luogo, nelle disposizioni di legge che regolano gli effetti della sentenza non definitiva emessa nel giudizio di primo grado (artt. 278, 279, comma 2, n. 4 e 340 c.p.c.), ed in secondo luogo nella formulazione letterale della norma, che riconosce autorità, e quindi efficacia, alla sentenza ancor prima del suo passaggio in giudicato, atteso che di tale evento nella norma non v’è menzione » (Sez. U, Ordinanza n. 14060 del 2004).
In relazione a questo aspetto è stato precisato che « anche secondo autorevole dottrina, la sentenza, ancor prima e indipendentemente dal suo passaggio in giudicato, esplica una funzione di accertamento al di fuori del processo; l ‘ ambito di applicazione dell ‘ art. 337, secondo comma, cod. proc. civ., pertanto,
deve essere esteso alle impugnazioni diverse dalla revocazione straordinaria e dalla opposizione di terzo e la stessa deve essere interpretata nel senso che essa impone al giudice l ‘ alternativa di tenere conto della sentenza invocata -che è quella sulla quale può essere fondata un ‘ azione o un ‘ eccezione -senza alcun impedimento derivante dalla sua impugnazione o dalla sua impugnabilità, o di sospendere il processo nell ‘ esercizio del suo potere discrezionale » (Sez. 5, ord. n. 34966 del 17/11/2021, punto 3.2. della motivazione).
In sintesi, la ragione per la quale i motivi di ricorso debbono essere disattesi e che essi attengono alla violazione e falsa applicazione dell’art. 295 c.p.c., sebbene nella vicenda di cui si discute tale disposizione non venga in rilievo, non rientrando certamente il caso singolo in esame nell’ipotesi di sospensione obbligatoria;
3.3. nondimeno, va riconosciuta l’ammissibilità del regolamento di competenza avverso il provvedimento di sospensione facoltativa ex art. 337 comma 2 c.p.c., che è stato adottato dal la Corte d’appello di Milano, alla luce della giurisprudenza di questa Corte (Cass. 24/05/2019, n. 14337; Cass. 12/07/2018, n. 18494) secondo cui « Il provvedimento di sospensione del processo ex art. 337 c.p.c., comma 2, può essere impugnato, in applicazione analogica di quanto previsto dall ‘ art. 42 c.p.c. per le ordinanze di sospensione del processo per cd. pregiudizialità – dipendenza, mediante regolamento di competenza, rimedio che, anche in tale ipotesi, conserva la propria struttura e funzione, sicché la Corte di cassazione deve verificare la ricorrenza del rapporto di pregiudizialità ravvisato dal giudice ‘ a quo ‘ . Il sindacato esercitabile al riguardo dalla Corte di Cassazione è limitato alla verifica dell ‘ esistenza dei presupposti giuridici in base ai quali il giudice di merito si è avvalso del potere discrezionale di sospensione, nonché della presenza di una motivazione non meramente apparente
in ordine al suo esercizio (Cass., ord., 2/10/2017, n. 23010; Cass., ord., 30/07/2015, n.16142, Cass., ord., 25/11/2010, n. 23977)»;
3.4. d ‘altro canto, è indubitabile che, nell ‘ esercizio dei poteri di statuizione connaturati al sindacato cui è chiamata in sede di regolamento di competenza (e, quindi, per estensione analogica, anche in rapporto al sindacato relativo al provvedimento di sospensione facoltativa ex art. 337, comma 2, c.p.c.), a questa Corte è consentito apprezzare la legittimità o meno della disposta sospensione anche, eventualmente, al di là delle ragioni invocate con i motivi di ricorso (in termini, Cass. ord. 27/11/2014, n. 25232; Cass. ord. 24/10/2016, n. 21422; Cass. ord. 09/11/2023, n. 31203).
Queste le coordinate dell’apprezzamento cui è chiamata la Corte di legittimità: la sospensione discrezionale è ammessa ove il giudice del secondo giudizio motivi esplicitamente le ragioni per le quali non intende riconoscere l ‘ autorità della prima decisione (nel caso in esame si tratta della sentenza della Corte d’appello di Bologna n. 1993/2023 che ha accolto l’opposizione alle sanzioni Consob proposta da NOME COGNOME, già intervenuta sulla causa pregiudicante, chiarendo perché non ne condivida il merito o le ragioni giustificatrici (Cass. n. 31203/2023, cit., che, in motivazione, richiama Cass. ord. 29/05/2019, n. 14738; Cass. ord. 02/10/2017, n. 23010; Cass. ord. 30/07/2015, n. 16142; Cass. ord. 12/11/2014, n. 24046; Cass. ord. 18/11/2013 n. 25890; Cass. Sez. U., n. 10027/2012, cit.).
Nel dettaglio, come ha avuto modo di affermare questa Corte, l’ esercizio del potere discrezionale del giudice di sospendere il processo nel quale sia invocata l ‘ autorità di una sentenza non ancora passata in giudicato, ai sensi dell ‘ art. 337, comma 2, c.p.c., richiede una motivazione sulle ragioni di opportunità della sospensione del processo pregiudicato, e quindi l ‘ indicazione di circostanze, di fatto o di diritto, sostanziali o processuali, che inducano a ritenere
concretamente sussistente la possibilità di una riforma della decisione invocata in tale processo, ma non anche la compiuta e analitica indicazione delle concrete ragioni della probabile fondatezza dell ‘ impugnazione proposta nel processo pregiudicante (Sez. 6 – 3, Ordinanza n. 16051 del 18/05/2022);
3.5. in relazione alla vicenda processuale in esame, il Collegio ritiene che l ‘ istanza di regolamento di competenza -da ritenersi ammissibile nei termini di cui sopra – debba essere accolta in mancanza d ell’indispensabile , espressa e completa valutazione, da parte della Corte d’appello di Milano , circa la plausibile controvertibilità della pronuncia sulla causa pregiudiziale, la cui autorità è stata invocata nel giudizio dipendente.
Il provvedimento oggetto dell’istanza di regolamento di competenza non soltanto è privo della necessaria motivazione in ordine alla plausibile controvertibilità della decisione del giudice bolognese, ma addirittura sottolinea che quest’ultima pronuncia, una volta passata in giudicato, sarà idonea ad elidere anche la responsabilità solidale dell’ente preponente .
In altri termini, la Corte d’appello di Milano sembra volersi conformare alla decisione della Corte d’appello di Bologna sulla causa pregiudicante, quale evenienza che renderebbe superflua la sospensione del giudizio dipendente proprio per la (dichiarata) impossibilità di quel contrasto tra giudicati che, è utile evidenziarlo, è la ragione giustificatrice della sospensione facoltativa del processo di cui all’art. 337 , comma 2, c.p.c.;
4. in conclusione, il regolamento di competenza va accolto, anche se per un motivo diverso da quelli prospettati dalla ricorrente, motivo che trova riscontro con le conclusioni scritte della Procura generale; si deve pertanto ordinare la prosecuzione del giudizio n. 2435/2022
R.G. avanti alla Corte d’appello di Milano , con riassunzione nel termine di legge;
le spese processuali del regolamento di competenza vanno compensate per intero, posto che -come evidenziato – è stato accolto per ragioni diverse da quelle addotte dalla Consob.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso per regolamento di competenza, cassa l’ordinanza impugnata e dispone la prosecuzione giudizio n. 2435/2022 RG pendente dinanzi alla Corte d’appello di Milano , con riassunzione nel termine di legge.
Compensa, tra le parti, le spese del regolamento di competenza.
Così deciso in Roma, in data 30 gennaio 2025, nella camera di