Ordinanza interlocutoria di Cassazione Civile Sez. 3 Num. 28244 Anno 2025
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
Civile Ord. Sez. 3 Num. 28244 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 24/10/2025
SEZIONE TERZA CIVILE
composta dai signori magistrati:
AVV_NOTAIO. NOME COGNOME
Presidente
AVV_NOTAIO. NOME COGNOME
Consigliere
AVV_NOTAIO. NOME COGNOME
Consigliere
AVV_NOTAIO. NOME COGNOME
Consigliere relatore
AVV_NOTAIO. NOME COGNOME
Consigliera
ha pronunciato la seguente
ORDINANZA INTERLOCUTORIA
sul ricorso iscritto al numero 6606 del ruolo generale dell’anno 2025, proposto da
RAGIONE_SOCIALE (C.F.: CODICE_FISCALE), in persona del Presidente, legale rappresentante pro tempore rappresentato e difeso dall’avvocat o NOME COGNOME (C.F.: CODICE_FISCALE)
-ricorrente-
nei confronti di
COGNOME NOME (C.F.: CODICE_FISCALE) COGNOME NOME (C.F.: CODICE_FISCALE)
-resistenti- avverso l’ordinanza del Tribunale di Taranto emessa in data 10 marzo 2025 nel procedimento civile iscritto al n. 5029 dell’anno 2022 del R.G. (n. cronol. 1832/2025);
sulle conclusioni scritte del P.G., in persona del AVV_NOTAIO. NOME COGNOME, il quale ha chiesto « che la Corte di Cassazione accolga il ricorso e, per l’effetto, dia i provvedimenti necessari per la prosecuzione del processo davanti al Tribunale ordinario di Taranto »;
udita la relazione sulla causa svolta alla camera di consiglio del 12 settembre 2025 dal consigliere NOME COGNOME.
Oggetto:
REGOLAMENTO DI COMPETENZA A ISTANZA DI PARTE
Ad. 12/09/2025 C.C.
R.G. n. 6606/2025
Rep.
Fatti di causa
RAGIONE_SOCIALE ha promosso l’esecuzione forzata per rilascio di alcuni fondi rustici nei confronti di NOME e NOME COGNOME, sulla base di un contratto di compravendita con patto di riservato dominio, stipulato per atto notarile, avente ad oggetto tali fondi, rimasto inadempiuto da parte degli acquirenti.
Questi ultimi hanno proposto opposizione all’esecuzione, ai sensi dell’art. 615 c.p.c., deducendo, tra l’altro, la nullità del contratto di compravendita, quanto meno relativamente ad una parte dei terreni oggetto dell’azione esecutiva, dei quali assumono la natura demaniale.
Nel corso del giudizio di merito dell’opposizione, gli opponenti hanno, poi, eccepito il difetto di giurisdizione del giudice ordinario, nonché la litispendenza, in relazione ad un giudizio da essi stessi instaurato davanti al RAGIONE_SOCIALE Puglia per il riconoscimento RAGIONE_SOCIALE natura demaniale dei fondi in questione.
Il Tribunale di Taranto ha dichiarato la sospensione del giudizio, ai sensi dell’art. 295 c.p.c., « sino al passaggio in giudicato RAGIONE_SOCIALE sentenza emananda nel giudizio pendente tra le medesime parti e sotto il numero 2/2021 r.g. innanzi al RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE Puglia ».
Avverso tale provvedimento RAGIONE_SOCIALE ha proposto il presente regolamento di competenza.
Non hanno svolto attività difensiva in questa sede i resistenti.
È stata fissata la trattazione del ricorso per l’odierna adunanza camerale, sulle indicate conclusioni del pubblico ministero.
Il Collegio si è riservato il deposito dell’ordinanza decisoria nei sessanta giorni dalla data RAGIONE_SOCIALE camera di consiglio.
Ragioni RAGIONE_SOCIALE decisione
Ric. n. 6606/2025 – Sez. 3 – Ad. 12/09/2025 – Ordinanza interlocutoria – Pag. 2 di 4 1. Con il primo motivo del ricorso si denunzia « violazione e falsa applicazione , in relazione all’ art. 360 co.1 n. 4 , dell’ art. 295 cpc, in merito all’esistenza dei presupposti richiesti per la
sussistenza del rapporto di pregiudizialità e conseguente sospensione del giudizio ritenuto pregiudicato, al di fuori dei casi tassativi di sospensione legale previsti per legge ».
L’ente ricorrente deduce che « il giudice di primo grado ha sospeso, ex art. 295 cpc, il procedimento di merito sottoposto alla sua cognizione in base ad una valutazione permeata da mera opportunità, irrilevante dal punto di vista giuridico, non sussistendo una pregiudizialità tecnico-giuridica tra il processo innanzi al RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE Puglia (RG. n. NUMERO_DOCUMENTO) pendente tra NOME ed i sigg.ri COGNOME NOME, COGNOME NOME, NOME, COGNOME NOME e COGNOME NOME e quello dinanzi al Tribunale di Taranto (RG. n. 5029/2022) pendente tra NOME ed i sigg.ri COGNOME NOME, COGNOME NOME e di cui all’impugnata ordinanza di sospensione, in spregio -anche -al combinato disposto dagli artt. 3, 24 e 111 Cost. e dalla L. 1766/1927. Nel caso di specie il rapporto di pregiudizialità risulta carente sia sotto il profilo soggettivo, sia sotto il profilo oggettivo ».
Con il secondo motivo si denunzia « violazione e falsa applicazione , in riferimento all’ art. 360 co.1 n. 4 , dell’ art. 295 cpc, in relazione all’ art. 337 co. 2 cpc, in merito alla disposta sospensione sino al passaggio in giudicato RAGIONE_SOCIALE sentenza emananda nel giudizio pendente dinanzi al RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE Puglia ».
L’ente ricorrente deduce che « il giudice di primo grado non ha valutato i consolidati principi secondo cui l’ambito di applicazione dell’art. 295 cpc è segnato dalla contemporanea pendenza, in primo grado, RAGIONE_SOCIALE causa pregiudicante e di quella pregiudicata, sicché cessa di essere operante quante volte sulla causa pregiudicante sia intervenuta sentenza ».
La questione posta con il presente regolamento di competenza, va, in realtà, effettivamente qualificata come questione di giurisdizione e lo stesso regolamento di competenza deve,
quindi, essere riqualificato e convertito in regolamento di giurisdizione (sussistendone nella specie i presupposti necessari), in base al consolidato indirizzo delle Sezioni Unite di questa Corte secondo il quale « in ipotesi di sospensione del processo disposta dal giudice civile, non già in considerazione RAGIONE_SOCIALE ravvisata sussistenza del rapporto di pregiudizialità di cui all’art. 295 c.p.c., ma per la necessità di attendere la decisione di una questione da lui rite nuta appartenente all’esclusiva giurisdiz ione amministrativa, l’impugnazione RAGIONE_SOCIALE relativa ordinanza col mezzo del regolamento di competenza, ai sensi dell’art. 42 c.p.c., e per il motivo RAGIONE_SOCIALE denunciata violazione dell’art. 295 c.p.c., investe in realtà inevitabilmente il profilo RAGIONE_SOCIALE giurisdizione; ne consegue la possibilità che la proposta istanza per regolamento di competenza sia convertita, ricorrendone le condizioni fissate dall’art. 41 c.p.c., in ricorso per regolamento di giurisdizione e rimessa per la decisione alle Sezioni Unite RAGIONE_SOCIALE Corte di cassazione » (Cass., Sez. U, Sentenza n. 21348 del 30/11/2012; Sez. 1, Ord. Interloc. n. 23372 del 15/12/2004; v. anche Sez. U, Sentenza n. 7043 del 20/12/1982).
Di conseguenza, il presente ricorso va trasmesso al Primo Presidente RAGIONE_SOCIALE Corte, per la sua eventuale assegnazione alle Sezioni Unite, cui la decisione del regolamento di giurisdizione, in cui va convertito l’esperito regolamento di competenza, spetta inderogabilmente, ai sensi dell’art. 41 c.p.c..
Per questi motivi
La Corte:
-dispone trasmettersi il presente ricorso al Primo Presidente RAGIONE_SOCIALE Corte, per la sua eventuale assegnazione alle Sezioni Unite, ai sensi dell’art. 41 c.p.c..
Così deciso, in camera di consiglio, il 12 settembre 2025.
Il Presidente NOME COGNOME