Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 3 Num. 11815 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 3 Num. 11815 Anno 2025
Presidente: NOME COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 05/05/2025
REGOLAMENTO DI COMPETENZA AD ISTANZA DI PARTE
ORDINANZA
sul ricorso per regolamento di competenza iscritto al n. 25563/2023 R.G. proposto da
RAGIONE_SOCIALE in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall’Avv. NOME COGNOME e dall’Avv. NOME COGNOME
-ricorrente –
contro
RAGIONE_SOCIALESOCIETA’ A SOCIO UNICO
-intimata – avverso l ‘ordinanza n. 5439/2023 del GIUDICE COGNOME, depositata il giorno 15 novembre 2023;
sulle conclusioni scritte del P.G., in persona del dott. NOME COGNOME che ha chiesto accogliere l’istanza e disporre la prosecuzione del processo davanti al Giudice di pace di Pistoia;
udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 4 febbraio 2025 dal Consigliere NOME COGNOME
Rilevato che
la RAGIONE_SOCIALE domandò giudizialmente, ai sensi dell’art. 2033 cod. civ., la condanna della RAGIONE_SOCIALEsocietà a socio unico al pagamento di euro 1.236,14 (oltre IVA), a titolo di ripetizione delle somme indebitamente corrisposte nell’anno 2011 alla fornitrice per addizionale provinciale all’accisa sull’energia elettrica;
nel resistere alla lite, la RAGIONE_SOCIALE chiese, preliminarmente, la sospensione della causa « stante la pendenza delle questioni di legittimità costituzionali e del giudizio avanti la Corte di Giustizia dell’Unione Europea attinenti al presente giudizio »;
con l’ordinanza in epigrafe indicata, l’adito Giudice di pace di Pistoia ha disposto la sospensione del giudizio ex art. 295 cod. proc. civ.;
il provvedimento è così motivato: « le perplessità in ordine alla possibilità per il giudice di disapplicare la normativa nazionale a favore di quella europea in un rapporto orizzontale tra privati ha destato perplessità al punto che sono state effettuate ordinanze di rimessione alla Corte Costituzionale e di rinvio pregiudiziale alla Corte di Giustizia dell’Unione Europea. La questione rimessa a questi organi che interessa anche il nostro caso è proprio quella se sia consentito al giudice nazionale investito della controversia fra privati disapplicare o meno una normativa di diritto interno (art 6, comma 1, lett. c, e comma 2 del d.l. 511/1988) mantenuta in vigore fino alla sua abrogazione nonostante il contrasto con le disposizioni di rango comunitario »;
avverso detta pronuncia la RAGIONE_SOCIALE ha proposto ricorso per regolamento necessario di competenza ex art. 42 cod. proc. civ., affidato a due motivi;
non svolge difese innanzi questa Corte la RAGIONE_SOCIALE; il P.G. conclude come in epigrafe;
Considerato che
il primo motivo, per violazione e falsa applicazione degli artt. 295 cod. proc. civ. e 111 Cost., denuncia la disposta sospensione del processo in mancanza del presupposto giuridico di pregiudizialità;
assume, in sintesi, la ricorrente la mancata applicazione dei princìpi costantemente espressi dalla giurisprudenza della Corte di Giustizia dell’Unione Europea e della Corte di Cassazione in ordine al diritto del cliente di ottenere, tramite azione di ripetizione dell’indebito, le somme versate al fornitore di energia a titolo di addizionale provinciale sulle accise, previa disapplicazione della disciplina interna dettata dall’art. 6, comma 2, del d.l. 28 novembre 1988, n. 511;
il secondo motivo lamenta violazione e falsa applicazione di norme di diritto ex art. 360, primo comma, num. 3, cod. proc. civ. in relazione agli artt. 134 cod. proc. civ. e 111 Cost., per essere l’ordinanza oggetto di gravame fondata su motivazione inesistente, in quanto solo apparente motivata ed obiettivamente incomprensibile, non venendo in alcun modo indicati ed individuati dal Giudice di pace i giudizi pregiudiziali rispetto a quello oggetto di causa;
p reliminarmente va affermata l’ammissibilità del regolamento di competenza in esame;
il provvedimento di sospensione del processo, adottato dal giudice di pace, è impugnabile con il regolamento necessario di competenza, in quanto l ‘ art. 46 cod. proc. civ., che sancisce l ‘ inapplicabilità ai giudizi davanti al giudice di pace degli artt. 42 e 43 cod. proc. civ., deve essere inteso nel senso di limitare l’ inammissibilità del regolamento ai soli provvedimenti del giudice di pace che decidono sulla competenza, consentendo invece alla parte di avvalersi dell ‘ unico strumento di tutela che impedisce la lesione del diritto alla ragionevole durata del processo attraverso un ‘ immediata verifica della sussistenza dei presupposti del provvedimento di sospensione (così Cass. 23/11/2017, n. 27994);
è fondato il primo motivo di ricorso, con assorbimento del secondo;
non è infatti giustificata la sospensione del processo in ragione della pregiudizialità eurounitaria esposta nell’ordinanza gravata;
in linea generale, va ribadito che allorquando una questione sia già stata sottoposta all ‘ esame della giustizia comunitaria – perché sollevata da un giudice nazionale direttamente dinanzi alla Corte di Giustizia -, il successivo giudice nazionale, non di ultima istanza, chiamato a decidere una controversia sullo stesso tema, la cui soluzione dipende anch ‘ essa dalla decisione che verrà adottata dalla giustizia comunitaria, può legittimamente sospendere, in attesa della pronunzia, il giudizio avanti a lui pendente, senza la necessità, a tal fine, di sollevare a sua volta la medesima questione dinanzi alla giustizia comunitaria (cfr. Cass. 09/10/2006, n. 21635);
nel caso di specie, tuttavia, seppur successivamente all’adozione della ordinanza qui gravata, la domanda di pronuncia pregiudiziale rivolta dal Tribunale di Como concernente la normativa nazionale istitutiva dell ‘imposta addizionale all’accisa sull’energia elettrica , ha ricevuto risposta dalla Corte di giustizia dell’Unione Europea con la sentenza dell’11 aprile 2024, resa nella causa C -316/22;
con detta pronuncia, il giudice eurounitario ha statuito che:
) l ‘articolo 288, terzo comma, TFUE deve essere interpretato nel senso che esso osta a che un giudice nazionale disapplichi, in una controversia tra privati, una norma nazionale che istituisce un’imposta indiretta contraria ad una disposizione chiara, precisa e incondizionata di una direttiva non trasposta o non correttamente trasposta, salvo che il diritto interno disponga diversamente o che l’ente nei confronti del quale venga fatta valere la contrarietà di detta imposta sia soggetto all’autorità o al c ontrollo dello Stato o disponga di poteri esorbitanti rispetto a quelli risultanti dalle norme applicabili ai rapporti tra privati;
) il principio di effettività deve essere interpretato nel senso che esso osta ad una normativa nazionale che non permette al
Cons. est. NOME COGNOME
consumatore finale di chiedere direttamente allo Stato membro il rimborso dell’onere economico supplementare sopportato a causa della ripercussione operata da un fornitore, in base ad una facoltà riconosciutagli dalla normativa nazionale, di un’imposta che tale fornitore aveva indebitamente versato, consentendogli unicamente di intentare un’azione civilistica per la ripetizione dell’indebito contro detto fornitore, qualora il carattere indebito di tale versamento sia la conseguenza della contrarietà dell’im posta in parola ad una disposizione chiara, precisa e incondizionata di una direttiva non trasposta o non correttamente trasposta e tale motivo di illegittimità non possa essere validamente invocato nell’ambito di tale azione, in ragione dell’impossibilità di invocare in quanto tale una direttiva in una controversia tra privati;
risulta così definitivamente risolta la questione che aveva indotto il Giudice di pace pistoiese a sospendere il giudizio;
peraltro, pur a prescindere dal menzionato arresto della CGUE, non sussistevano i presupposti per la quiescenza ex art. 295 cod. proc. civ.;
consolidato orientamento di nomifilachia, maturato già da tempo, ha chiarito che va disapplicata, per contrasto con il diritto unionale, la disciplina interna di cui all’art. 6, comma 2, del d .l. n. 511 del 1988, avente come finalità una mera esigenza di bilancio degli enti locali, con conseguente non debenza delle addizionali medesime, e che deve essere riconosciuto al consumatore finale, al quale il fornitore abbia addebitato le suddette imposte, il diritto di agire con l’ordinaria azione di ripetizione dell’indebito nei confronti di quest’ultim o, ovvero anche nei confronti dell’Amministrazione finanziaria (nel rispetto del principio unionale di effettività della tutela), nel caso in cui il consumatore dimostri l’impossibilità o l’eccessiva difficoltà dell’azione da proporre nei confronti del fornitore (in tal senso, ex plurimis, Cass. 04/06/2019, n. 15198; Cass. 17/01/2020, n. 901; Cass. 28/07/2020, n. 16142;
Cass. 15/10/2020, n. 22343; Cass. 12/05/2022, n. 15138; Cass. 25/10/2022, n. 31609; Cass. 25/10/2022, n. 31618; Cass. 29/10/2024, n. 21154);
proprio il richiamo a tale consolidato orientamento ha indotto il Primo Presidente di questa Corte a dichiarare (decreto 10/05/2023, n. 12502) inammissibile, per difetto di novità, la questione sollevata in subiecta materia ai sensi dell’art. 363 -bis cod. proc. civ.;
del pari non idonea a giustificare la sospensione del processo appare la ritenuta pregiudizialità costituzionale;
basti, al riguardo, rammentare che « la sospensione del processo per la pendenza di un giudizio di legittimità costituzionale sulla disciplina applicabile nella causa a seguito di questione sollevata da altro giudice quale ipotesi di sospensione facoltativa ope iudicis del giudizio, al di fuori dei casi tassativi di sospensione legale, non è configurabile nell’attuale quadro normativo: ove ammessa, infatti, una tale facoltà del giudice – oltre che inconciliabile con il disfavore nei confronti del fenomeno sospensivo, sotteso alla riforma del citato art. 42 del codice di rito – si porrebbe in insanabile contrasto sia con il principio di eguaglianza (art. 3 Cost.) e della tutela giurisdizionale (art. 24 Cost.), sia con il canone della durata ragionevole, che la legge deve assicurare nel quadro del giusto processo ai sensi del nuovo art. 111 Cost.. Dalla esclusione della configurabilità della detta sospensione facoltativa ope iudicis del giudizio, deriva sistematicamente, come logico corollario, la impugnabilità della stessa, ai sensi dell’art. 42 c od. proc. civ. » (Cass. 7/03/2024, n. 6121);
accolto il primo motivo di ricorso, assorbito il secondo, l’impugnata ordinanza va cassata e disposta la prosecuzione del giudizio innanzi il Giudice di pace di Pistoia;
il regolamento delle spese del presente regolamento di competenza segue la soccombenza;
p.q.m.
accoglie il ricorso e dispone la prosecuzione del giudizio innanzi il Giudice di pace di Pistoia;
assegna per la riassunzione della controversia termine di mesi tre dalla comunicazione del presente provvedimento;
condanna la RAGIONE_SOCIALESocietà a socio unico al pagamento in favore della RAGIONE_SOCIALE delle spese del presente giudizio, che liquida in euro 2.800 per compensi professionali, oltre alle spese forfetarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in euro 200,00 ed agli accessori, fiscali e previdenziali, di legge.
Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della Terza Sezione