Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 2 Num. 14036 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 2 Num. 14036 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: NOME
Data pubblicazione: 26/05/2025
ORDINANZA
sul ricorso 4122 – 2024 proposto da:
COGNOME NOME, elettivamente domiciliato presso lo studio in Milano degli avv.ti NOME COGNOME e NOME COGNOME dai quali è rappresentato e difeso, giusta procura allegata al ricorso, con indicazione degli indirizzi pec;
– ricorrente –
contro
COGNOME e NOME, elettivamente domiciliati in Nola, presso lo studio dell’avv. NOME COGNOME dalla quale sono rappresentati e difesi con l’avv. NOME COGNOME giusta procura allegata alla memoria ex art. 47 cod. proc. civ., con indicazione degli indirizzi pec;
– controricorrente –
avverso l’ordinanza n. cronol. 1232/2024 del GIUDICE COGNOME di MILANO, pubblicata il 14/02/2024, udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 19/9/2024 dal consigliere NOME COGNOME
lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del sostituto procuratore generale NOME COGNOME che ha chiesto l’accoglimento del ricorso;
lette le memorie delle parti.
Rilevato che :
NOME COGNOME e NOME COGNOME hanno proposto opposizione, dinnanzi al Giudice di pace di Milano, avverso il decreto ingiuntivo n. 2239/2023 pronunciato nei loro confronti in solido, ad istanza di NOME COGNOME mediatore immobiliare, per la somma di Euro 3.660,00, a titolo di provvigioni per l’attività di intermediazione asseritamente svolta in loro favore, avente ad oggetto la compravendita del loro appartamento sito in Corsico, INDIRIZZO;
-in precedenza, l’acquirente NOME COGNOME ha proposto opposizione dinnanzi al Tribunale di Milano avverso il decreto ingiuntivo n. 15218/23, pronunciato nei suoi confronti ad istanza dello stesso NOME COGNOME, pure a titolo di provvigioni per la stessa attività di intermediazione;
il Giudice di pace di Milano, ritenuta la sussistenza di «profili di connessione» con questo procedimento pendente dinnanzi al Tribunale di Milano e l’«opportunità» di «attendere le decisioni del Tribunale onde evitare possibili contrasti», ha sospeso il giudizio, richiamando l’art. 295 cod. proc. civ.;
–NOME COGNOME ha impugnato l’ordinanza con regolamento di competenza; NOME COGNOME e NOME COGNOME hanno depositato memoria; il Pubblico Ministero ha chiesto l’accoglimento del ricorso .
Considerato che :
il provvedimento di sospensione del processo, adottato dal Giudice di pace, è impugnabile con il regolamento necessario di competenza, in quanto l’art. 46 cod. proc. civ., che sancisce l’inapplicabilità ai giudizi davanti al Giudice di pace degli artt. 42 e 43 c.p.c., deve essere inteso nel senso che limita l’inammissibilità del regolamento ai soli provvedimenti del Giudice di pace che decidono sulla competenza, consentendo invece alla parte di avvalersi dell’unico strumento di tutela che impedisce la lesione del diritto alla ragionevole durata del processo attraverso un’immediata verifica della sussistenza dei presupposti del provvedimento di sospensione (Sez. U, Ordinanza n. 21931 del 29/08/2008; Sez. 6 – 3, Ordinanza n. 16700 del 23/07/2014; Sez. 6 – 3, Ordinanza n. 27994 del 23/11/2017);
-con l’unico motivo, articolato in riferimento al n. 3 del comma I dell’art. 360 cod. proc. civ., il ricorrente ha lamentato la v iolazione e falsa applicazione degli artt. 295 cod. proc. civ. e dell’art. 111 Cost., in ragione dell’assenza dei requisiti di legge per disporre la sospensione necessaria per pregiudizialità sia sotto il profilo soggettivo, perché non vi è identità delle parti processuali, sia sotto il profilo oggettivo, perché i due giudizi riguardano rapporti obbligatori differenti senza pregiudizialità giuridica, sicché non vi è il rischio di un conflitto di giudicati;
il motivo è fondato, atteso che la sospensione necessaria del processo può essere disposta, a norma dell’art. 295 cod. proc. civ., quando la decisione del medesimo dipenda dall’esito di altra causa, nel senso che questo abbia portata pregiudiziale in senso stretto, e cioè vincolante, con effetto di giudicato, all’interno della causa pregiudicata, ovvero che una situazione sostanziale rappresenti fatto costitutivo, o comunque elemento fondante della fattispecie di altra situazione sostanziale, sicché occorra garantire uniformità di giudicati, essendo la
decisione del processo principale idonea a definire, in tutto o in parte, il thema decidendum del processo pregiudicato (Cass. Sez. 6 – 3, n. 26469 del 09/12/2011; Sez. 6 – 3, n. 5671 del 23/02/2023);
– ciò non accade nella fattispecie, atteso che il giudicato formatosi sul diritto del mediatore alla provvigione nei confronti dell’acquirente non esplica efficacia nel distinto giudizio intentato dal medesimo mediatore – sempre per il pagamento della provvigione – nei confronti del venditore, dal momento che quest’ultimo, benché relativo all’attività di mediazione svolta per la medesima compravendita, ha ad oggetto un diritto soggettivamente ed oggettivamente autonomo e non dipendente da quello su cui è intervenuto il giudicato (Sez. 3 – , Ordinanza n. 15380 del 13/05/2022); sul punto, infatti, come precisato nella ordinanza citata, devono essere richiamati i principi espressi da Cass. n. 8101/2018 («il giudicato formatosi in un determinato giudizio può spiegare “efficacia riflessa” nei confronti di soggetti rimasti estranei al rapporto processuale a condizione che: a) i terzi non siano titolari di un diritto autonomo, scaturente da un distinto rapporto giuridico o costituito su un rapporto diverso da quello dedotto nel primo giudizio; b) i terzi non possano risentire un “pregiudizio giuridico” dalla precedente decisione; c) l’efficacia riflessa riguardi soltanto l’affermazione di una situazione giuridica che non ammette la possibilità di un diverso accertamento») e da Cass. n. 15599/2019 («l’accertamento contenuto nella sentenza passata in giudicato non estende i suoi effetti, né è vincolante, nei confronti dei terzi, ma, quale affermazione obiettiva di verità, è idoneo a spiegare efficacia riflessa verso soggetti estranei al rapporto processuale, allorquando il terzo sia titolare di una situazione giuridica dipendente o comunque subordinata, sempreché il terzo non sia titolare di un rapporto autonomo ed indipendente rispetto a quello in ordine al quale il giudicato interviene, non essendo ammissibile, in tale evenienza, che
egli, salvo diversa ed espressa indicazione normativa, ne possa ricevere pregiudizio giuridico o possa avvalersene a fondamento della sua pretesa»);
-in accoglimento del ricorso, l’ordinanza impugnata deve essere cassata e il giudizio deve proseguire dinnanzi al Giudice di pace di Milano;
la statuizione sulle spese è rimessa al Giudice del merito;
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso e dispone che il giudizio prosegua dinnanzi al Giudice di pace di Milano. Spese al merito.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della seconda