Sentenza di Cassazione Civile Sez. L Num. 9541 Anno 2025
Civile Sent. Sez. L Num. 9541 Anno 2025
Presidente: NOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 11/04/2025
SENTENZA
sul ricorso 11770-2024 proposto da:
RAGIONE_SOCIALE in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, INDIRIZZO presso lo studio dell’avvocato NOME COGNOME che la rappresenta e difende;
– ricorrente –
contro
NOME COGNOME elettivamente domiciliato in ROMA, INDIRIZZO presso lo studio dell’avvocato NOME COGNOME che lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato NOME COGNOME;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 415/2024 della CORTE D’APPELLO di ROMA, depositata il 05/02/2024 R.G.N. 408/2023; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 12/03/2025 dal Consigliere Dott. NOME COGNOME udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. NOME COGNOME che ha concluso per il rigetto del ricorso;
Oggetto
R.G.N. 11770/2024
COGNOME
Rep.
Ud. 12/03/2025
PU
udito l’avvocato NOME COGNOME uditi gli avvocati NOME COGNOME NOME COGNOME
DEL
Fatti di causa
La Corte d’appello Roma, con la sentenza in atti, in accoglimento dell’appello proposto da COGNOME COGNOME e in totale riforma della impugnata sentenza ha condannato la Nova S.pA. a pagare all’appellante € 154.998,00 di cui € 11.250 a titolo di retribuzione per i mesi di gennaio e febbraio 2011 ed € 143.748,88 a titolo di TFR oltre interessi e rivalutazione monetaria, nonché le spese legali del procedimento monitorio, del giudizio di opposizione in primo grado e del giudizio di appello.
A fondamento della sentenza la Corte ha ricordato anzitutto che il decreto ingiuntivo da cui era originato il giudizio aveva ad oggetto le spettanze del lavoratore pretese sulla base dell’ordinanza del tribunale di Roma pronunciata ex art. 1, comma 49, legge n. 92/2012 che aveva riconosciuto la natura subordinata del rapporto di co.co.co. intercorso con la Nova S.p.A., dichiarato la nullità del licenziamento del COGNOME e condannato la Nova S.p.A. a reintegrare il lavoratore, con il risarcimento ex art. 18 legge 300 del 70, cui era seguita l’opzione del lavoratore per il pagamento dell’indennità sostitutiva della reintegrazione; in sede di opposizione a tale ordinanza pronunciata in sede sommaria, il Tribunale di Roma aveva accolto il ricorso della datrice di lavoro e di conseguenza nel parallelo giudizio il Tribunale di Roma aveva accolto il ricorso in opposizione al decreto ingiuntivo proposto dalla Nova S.p.A.; entrambe queste pronunce erano state quindi appellate e la Corte d’appello in sede di reclamo ex l. 92/2012 con sentenza n. 1988 del 2003 aveva riformato la sentenza del tribunale circa il licenziamento e la natura subordinata del rapporto di lavoro. Di conseguenza la Nova S.p.A. aveva chiesto la sospensione del processo in oggetto
ex art. 295 c.p.c. o in subordine ex art. 337, comma 2 c.p.c. in attesa della definizione del giudizio di legittimità sull’ an debeatur .
La Corte di appello pronunciando sul punto ha sostenuto, anzitutto, che non potesse essere disposta la sospensione del giudizio ai sensi dell’articolo 295 c.p.c. atteso il consolidato orientamento di legittimità in senso contrario; mentre sull’istanza di sospensione del processo ai sensi dell’art. 337, comma 2, c.p.c. prevaleva il principio di ragionevole durata del processo, nonché il rilievo che la sentenza resa dalla Corte d’appello risultava ben motivata sul piano formale e sostanziale, mentre non risultavano elementi tali da indurre la Corte a disattenderla, condividendosi, anzi, per quanto emergeva dalla stessa sentenza, il giudizio ivi sviluppato in relazione all ‘esistenza dell a subordinazione del De Paolis.
Contro la sentenza ha proposto ricorso per cassazione RAGIONE_SOCIALE con tre motivi di ricorso ai quali ha resistito NOME COGNOME con controricorso. Le parti hanno depositato memorie prima dell’udienza.
Ragioni della decisione
1.- Col primo motivo ex 360 n. 3 c.p.c. si deduce la violazione dell’art. 295 c.p.c. nella parte in cui la Corte non aveva sospeso il processo per la natura pregiudiziale dell’odierno procedimento n. 14860/2023 R.G. in rapporto al procedimento n. 11770/2024 R.G., entrambi pendenti in cassazione, in quanto il primo era inerente all’accertamento della subordinazione, oggetto del separato giudizio ex L. n. 92/2012 e senza il quale non si poteva configurare alcun diritto a differenze retributive e/o TFR.
2.- Col secondo motivo si deduce ex 360 n. 3 c.p.c. la violazione dell’art. 337, co. 2, c.p.c. nella parte in cui la Corte aveva omesso di sospendere il del processo stante la pendenza di questione pregiudiziale logico-giuridica e
l ‘ impugnazione della sentenza, in quanto non sussisteva nessuna delle ragioni ostative e/o di opportunità erroneamente valorizzate dalla Corte romana.
3.- Col terzo motivo si deduce ex art 360 n. 3 la violazione degli artt. 2094 e 2697 c.c. posto che la sentenza era erronea nella parte in cui la Corte di appello aveva negato ogni conseguente effetto di non debenza delle richieste ex adverso per differenze retributive e TFR, difettandone il necessario presupposto.
4.- Con i primi due motivi, la ricorrente afferma che la Corte d’Appello avrebbe dovuto sospendere il processo ex art. 295 c.p.c. o, in subordine, ex art. 337 co. 2 c.p.c., stante la pendenza di un giudizio pregiudicante (Rg 19362/2021) ex art. 1 co. 51 L. 92/2012, avente ad oggetto la (contestata) natura subordinata del rapporto di lavoro; con il terzo motivo, la ricorrente afferma che la Corte d’Appello avrebbe dovuto negare la sussistenza della subordinazione, in applicazione di criteri valutativi più ri gidi e rigorosi e rigettare, per l’effetto, l’appello del Sig. COGNOME
5.- I primi due motivi sono infondati atteso che, come affermato dalla Corte di appello, ‘ salvi soltanto i casi in cui la sospensione del giudizio sulla causa pregiudicata sia imposta da una disposizione specifica ed in modo che debba attendersi che sulla causa pregiudicante sia pronunciata sentenza passata in giudicato, quando fra due giudizi esista rapporto di pregiudizialità, e quello pregiudicante sia stato definito con sentenza non passata in giudicato, è possibile la sospensione del giudizio pregiudicato soltanto ai sensi dell’art. 337 cod. proc. civ., come si trae dall’interpretazione sistematica della disciplina del processo, in cui un ruolo decisivo riveste l’art. 282 cod. proc. civ.: il diritto pronunciato dal giudice di primo grado, invero, qualifica la posizione delle parti in modo diverso da quello dello stato originario di lite,
giustificando sia l’esecuzione provvisoria, sia l’autorità della sentenza di primo grado’ (Sez. Unite n. 10027/2012).
6.- Esclusa quindi la sospensione necessaria ex art 295 c.p.c., per quanto concerne invece la sospensione facoltativa ex art. 337, 2° comma c.p.c., la Corte di appello ha fatto corretta applicazione del consolidato indirizzo di legittimità (v. tra le tante Cass. n. 30106/2024) secondo cui qualora esista una causa pregiudicante decisa con sentenza di primo grado non passata in giudicato, il giudice della causa pregiudicata può:
sospendere il processo in attesa dell’esito dell’impugnazione (motivando sulle ragioni di opportunità della sospensione del processo pregiudicato e indicando le circostanze, di fatto o di diritto, sostanziali o processuali, che inducano a ritenere concretamente sussistente la possibilità di una riforma della decisione invocata), oppure b) conformarsi alla decisione impugnata o c) decidere in modo difforme dalla sentenza di primo grado astrattamente pregiudicante, motivando la diversa valutazione.
Nel caso di specie la Corte di appello, decidendo nel merito delle spettanze richieste dal lavoratore, ha motivato sulle ragioni per le quali il processo non doveva essere sospeso e doveva essere invece condivisa la soluzione adottata nella causa pregiudic ante circa l’esistenza di un rapporto di lavoro subordinato tra le parti.
La soluzione presa, del tutto conforme a legge, si sottrae, quindi, alle censure sollevate in ricorso.
6.Il terzo motivo è inammissibile per mancanza di specificità, posto che la Nova S.p.A. si è limitata ad impugnare nel merito, attraverso una critica del tutto generica, la decisione adottata dalla gravata sentenza che ha condiviso l’accertamento dell’esistenza di un rapporto di lavoro subordinato operato con la sentenza n. 1988/2023 senza però nemmeno trascriverla e limitandosi a richiamare
il ricorso per cassazione contro quest’ultima pronuncia (che è stato pure discusso e rigettato alla presente udienza).
7.Il ricorso in oggetto deve essere pertanto complessivamente rigettato; le spese di giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.
8.- Le spese di lite seguono il criterio della soccombenza dettato dall’art. 91 c.p.c. Non sussistono i presupposti di cui all’art.96, 3 comma c.p.c. ; sussistono, invece, le condizioni di cui all’art. 13, comma 1 quater, d.P.R.115 del 2002.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese del giudizio che liquida in euro 5.000,00 per compensi professionali, euro 200,00 per esborsi, 15% per spese forfettarie, oltre accessori dovuti per legge.
Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002 dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte della ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso a norma dell’art.13 comma 1 bis del citato d.P.R., se dovuto.
Così deciso in Roma alla pubblica udienza del 12 marzo 2025.