Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 2 Num. 4051 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 2 Num. 4051 Anno 2025
Presidente: NOME COGNOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 17/02/2025
ORDINANZA
sul ricorso per regolamento di competenza iscritto al n. 17569/2023 R.G. proposto da :
COGNOME NOME COGNOME rappresentato e difeso dagli avvocati COGNOME (CODICE_FISCALE) e COGNOME NOME (CODICE_FISCALE);
-ricorrente-
contro
Società RAGIONE_SOCIALE rappresentata e difesa dall’avvocato COGNOME (CODICE_FISCALE;
-resistente- avverso l’ ORDINANZA del TRIBUNALE di SANTA MARIA COGNOME, depositata il 23/06/2023, n. 8750, r.g.n. 6227/2022. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 14/11/2024 dal Consigliere NOME COGNOME
Il Pubblico Ministero, il sostituto procuratore generale NOME COGNOME ha depositato conclusioni scritte, nelle quali chiede alla Corte di accogliere il ricorso.
PREMESSO CHE
NOME COGNOME e la società agricola COGNOME hanno conferito un incarico difensivo all’avvocato NOME COGNOME in relazione a un processo proposto nei loro confronti da NOME COGNOME (di scioglimento di comunione ereditaria e di interposizione fittizia in relazione agli atti di disposizione di due appartamenti). COGNOME, sostituito nel corso del processo, con ricorso ha chiesto al Tribunale di Santa Maria Capua Vetere che NOME COGNOME e la società agricola COGNOME fossero condannate in solido al pagamento del proprio compenso, pari a euro 56.161,05. Le convenute hanno entrambe contestato l’ an della pretesa e la sola Domenica Divano ha proposto domanda riconvenzionale, chiedendo di accertare la responsabilità professionale dell’attore e di condannarlo al risarcimento dei danni.
Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, con decreto 23 giugno 2023, n. 8750, ha sospeso il processo: rilevato che parte resistente, costituendosi in giudizio, non si è limitata a contestare il quantum e l’ an del compenso richiesto, ma ha esteso l’oggetto del giudizio, formulando domanda riconvenzionale al fine di accertare la responsabilità professionale dell’avvocato, con conseguente non doverosità delle somme richieste, e di condannarlo al risarcimento dei danni in proprio favore; ritenuto poi che, nel caso in esame, la decisione sulla domanda riconvenzionale richiedesse un’istruzione non sommaria e che la decisione sulla riconvenzionale fosse pregiudizievole rispetto alla domanda principale, ha disposto la separazione della domanda riconvenzionale e ha sospeso il processo in attesa della definizione della riconvenzionale.
Avverso il decreto di sospensione NOME COGNOME ricorre per regolamento di competenza nei confronti della società agricola RAGIONE_SOCIALE.
La società agricola RAGIONE_SOCIALE ha depositato memoria ai sensi dell’art. 47, ultimo comma c.p.c.
Memoria in prossimità dell’adunanza è stata depositata dal ricorrente e dalla resistente.
CONSIDERATO CHE
1. Il ricorso contesta violazione e falsa applicazione dell’art. 295 c.p.c., per insussistenza di un rapporto di pregiudizialità non solamente in senso logico, ma anche in senso tecnico giuridico tra le autonome domande di pagamento e di risarcimento dei danni per responsabilità professionale e di riflesso l’assenza di qualsiasi pregiudizialità tra la domanda del ricorrente di accertamento dell’inadempimento e di pagamento svolta nei confronti della società Divano da un lato e le domande di reciproco inadempimento svolte dal ricorrente e da NOME COGNOME dall’altro lato, da cui sarebbe dovuta conseguire al più la sospensione della sola domanda di accertamento e di pagamento svolta dal ricorrente nei confronti di NOME COGNOME
Il ricorso è fondato. Il Tribunale, nel sospendere il processo, non ha considerato che la domanda riconvenzionale è stata proposta soltanto da Domenica Divano, mentre la società RAGIONE_SOCIALE si è limitata a contestare l’ an e il quantum della pretesa del ricorrente. Come ha ricordato il Pubblico Ministero nelle sue conclusioni scritte, questa Corte ha più volte sottolineato che a norma dell’art. 295 c.p.c. la sospensione necessaria del processo può essere disposta solo quando la decisione dipende dall’esito di un’altra causa che ha portata pregiudiziale in senso stretto e cioè vincolante, con effetto di giudicato, sulla causa pregiudicata (v. da ultimo Cass. n. 5671/2023).
Tale effetto di giudicato manca nel caso in esame: la pronuncia sulla domanda (riconvenzionale) proposta da NOME COGNOME nei confronti del ricorrente non potrebbe produrre alcun effetto di giudicato nei confronti dell’altra parte (la società Divano) che non ha formulato analoga domanda, in quanto la statuizione sulla riconvenzionale potrebbe giovare solo alla convenuta che l’ha introdotta. Il fatto poi, sottolineato la resistente, che dall’eventuale statuizione positiva sulla domanda riconvenzionale possa derivare la possibilità, anche per la società RAGIONE_SOCIALE, di opporre in compensazione il credito risarcitorio dell’altro condebitore costituisce una facoltà riconosciuta dall’art. 1302 c.c. (fino alla concorrenza della parte di quest’ultimo) che non implica che la decisione sull’azione di responsabilità produca efficacia di giudicato anche nei confronti della parte estranea.
L’autonomia della domanda riconvenzionale proposta fa sì che a differenza di quanto sostiene la resistente –NOME COGNOME non sia parte necessaria del presente giudizio e non si imponga pertanto l’integrazione del contraddittorio nei suoi confronti.
L’ordinanza impugnata va pertanto cassata e le parti, limitatamente al rapporto processuale tra la società resistente e il ricorrente, vanno rimesse davanti al Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, che provvederà anche in relazione alle spese del presente giudizio.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso, cassa l’ordinanza impugnata e rimette le parti nei termini di legge davanti al Tribunale di Santa Maria Capua Vetere; il giudice di merito provvederà in relazione alle spese del presente giudizio.
Così deciso in Roma, nella adunanza camerale della sezione