Ordinanza interlocutoria di Cassazione Civile Sez. L Num. 22312 Anno 2024
Civile Ord. Sez. L Num. 22312 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 07/08/2024
ORDINANZA INTERLOCUTORIA
sul ricorso 3110-2020 proposto da:
COGNOME NOME, RAGIONE_SOCIALE (già RAGIONE_SOCIALE, già RAGIONE_SOCIALE), in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliati in ROMA, INDIRIZZO, presso RAGIONE_SOCIALE, rappresentati e difesi dall’avvocato NOME AVV_NOTAIO COGNOME;
– ricorrenti –
contro
RAGIONE_SOCIALE , in persona del Ministro pro tempore, ISPETTORATO NAZIONALE DEL RAGIONE_SOCIALE, ISPETTORATO RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE , già RAGIONE_SOCIALE, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore, rappresentati e difesi ope legis dall’RAGIONE_SOCIALE DELLO RAGIONE_SOCIALE presso i cui Uffici domiciliano in ROMA, alla INDIRIZZO;
Oggetto
Opposizione ordinanza ingiunzione
R.G.N. 3110/2020
COGNOME.
Rep.
Ud. 19/06/2024
CC
– controricorrenti –
avverso la sentenza n. 2171/2018 della CORTE D’APPELLO di RAGIONE_SOCIALE, depositata il 04/12/2018 R.G.N. 1593/2015; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 19/06/2024 dal AVV_NOTAIO.
RILEVATO CHE
con ricorso, depositato il 15.12.2000, NOME COGNOME, in proprio e nella qualità di legale rappresentante della RAGIONE_SOCIALE, poi trasformatasi in RAGIONE_SOCIALE e successivamente in RAGIONE_SOCIALE, proponeva opposizione contro l’ordinanza n. 10429 del 17 novembre 2000, con la quale il RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE aveva contestato violazioni della normativa in materia di assunzione di lavoratori, in particolare per avere omesso di comunicare, entro il primo giorno non festivo successivo, alla competente RAGIONE_SOCIALE l’assunzione di manodopera per l’esecuzione di servizi speciali di durata non superiore ad un giorno (L. n. 56 del 1987, art. 23, comma 3); con ingiunzione di pagamento al COGNOME, quale autore materiale RAGIONE_SOCIALE violazioni, e alla società, quale obbligata in solido, della complessiva somma di L. 8.020.064.500 (pari ad Euro 4.142.017,64);
il Tribunale di RAGIONE_SOCIALE, con sentenza n. 12120 del 2005, respingeva l’opposizione;
avverso tale sentenza, le parti soccombenti proponevano appello alla Corte territoriale che, con sentenza n. 308 del 2007, annullava l’ordinanza ingiunzione;
contro
tale pronuncia ricorrevano per cassazione in via principale il RAGIONE_SOCIALE e, in via incidentale, il COGNOME;
quest’ultimo, in proprio e nella qualità, sempre nei confronti della sentenza del Tribunale di RAGIONE_SOCIALE proponeva contestualmente ricorso per cassazione;
i tre ricorsi venivano riuniti da questa Corte che, con sentenza n. 18555 del 2009, tra l’altro, cassava la sentenza del Tribunale di RAGIONE_SOCIALE n. 12120/2005 in relazione al motivo accolto e rinviava al Tribunale di RAGIONE_SOCIALE – altro giudice – anche per le spese;
riassunto il giudizio, il Tribunale di RAGIONE_SOCIALE, con sentenza n. 1446 del 2015, accogliendo in parte l’originaria opposizione, dichiarava il NOME e la società tenuti a corrispondere, in via solidale, la minor somma di euro 334.666,00 per le violazioni accertate con riferimento al periodo 12.5.1998 -26.10.1998;
la Corte di Appello di RAGIONE_SOCIALE, con la sentenza qui impugnata, ha dichiarato inammissibile l’appello proposto dal NOME e dalla RAGIONE_SOCIALE nei confronti del RAGIONE_SOCIALE e della RAGIONE_SOCIALE;
ha ritenuto che la sentenza del giudice di rinvio fosse impugnabile solo con ricorso per cassazione e, in ogni caso, ha considerato infondato il gravame anche nel merito;
per la cassazione di tale sentenza hanno proposto ricorso i soccombenti affidandosi a due motivi; ha resistito l’Amministrazione intimata con controricorso;
all’esito della camera di consiglio, il Collegio si è riservato il deposito dell’ordinanza nel termine di sessanta giorni;
CONSIDERATO CHE
1. con atto depositato in via telematica, la parte ricorrente ha presentato ‘istanza di sospensione ex art. 1, comma 236 l. n. 197/2022’, deducendo che, nelle more del giudizio di cassazione, è stata emessa ‘CARTELLA DI PAGAMENTO N.014 NUMERO_DOCUMENTO 00031432 31 001 in relazione alla quale è stata presentata dichiarazione di adesione alla definizione agevolata presentata il 16/03/2023 prot. n. NUMERO_DOCUMENTO (c.d. rottamazione quater’) ai sensi e per gli effetti dell’art.1 commi da 231 a 252 della legge nr.197/2022 ‘; che ‘con provvedimento del 25 luglio 2023 (All.1) l’RAGIONE_SOCIALE entrate ha comunicato le somme dovute in esecuzione dell’accoglimento della dichiarazione di adesione’ e che ‘ad oggi sono stati effettuati i primi 4 pagamenti previsti dal piano rateale’ , come da documenti pure depositati; ha chiesto, dunque, che la Corte adita ‘voglia sospendere il presente processo ai sensi dell’art.1 comma 236 della legge n. 197/2022 con rinvio dell’udienza a nuovo ruolo e, comunque, ad una data successiva al 30 novembre 2027, data prevista per l’ultimo pagamento e, successivamente, dichiararne l’estinzione a seguito della verifica dell’esatto pagamento di quanto dovuto’; 2. l’art. 1, comma 236, della legge n. 197 del 2022, prevede che nella domanda di adesione per la definizione agevolata dei carichi affidati all’Agente della riscossione ‘il debitore indica l’eventuale pendenza di giudizi aventi ad oggetto i carichi in essa ricompresi e assume l’impegno a rinunciare agli stessi giudizi, che, dietro presentazione di copia della dichiarazione e nelle more del pagamento RAGIONE_SOCIALE somme dovute, sono sospesi dal giudice. L’estinzione del giudizio è subordinata all’effettivo perfezionamento della definizione e alla produzione, nello stesso giudizio, della documentazione attestante i pagamenti
effettuati; in caso contrario, il giudice revoca la sospensione su istanza di una RAGIONE_SOCIALE parti’;
non essendo emerse ragioni ostative all’accoglimento dell’istanza di sospensione del giudizio, opportunamente documentata, il presente giudizio va sospeso e la causa va rinviata a nuovo ruolo per verificare l’esito della procedura di cui all’art. 1, comma 231, L. 197/2022, legato alla prova degli eseguiti pagamenti, come previsto dall’art. 1 comma 236, l. cit. ( ex multis , Cass. n. 14430 del 2024; Cass. n. 14088 del 2024; Cass. n. 7639 del 2024);
P.Q.M.
La Corte sospende il giudizio e rinvia la causa a nuovo ruolo per una udienza successiva al 30 novembre 2027.
Così deciso in Roma nell’adunanza camerale del 19 giugno