Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 3 Num. 23523 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 3 Num. 23523 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 02/09/2024
ARAGORN RAGIONE_SOCIALE
–
NOME – avverso l ‘ ORDINANZA del TRIBUNALE DELLA SPEZIA n. 114/2019 depositata il 11/10/2022.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 07/05/2024 dal Consigliere NOME COGNOME.
ORDINANZA
sul ricorso per regolamento di competenza iscritto al n. NUMERO_DOCUMENTO R.G. proposto da:
COGNOME NOME, COGNOME NOME, elettivamente domiciliati in INDIRIZZO, presso lo studio dell ‘ avvocato COGNOME NOME (CF: CODICE_FISCALE), che li rappresenta e difende
-Ricorrenti –
Contro
RAGIONE_SOCIALE, elettivamente domiciliata in INDIRIZZO, presso lo studio dell ‘ avvocato COGNOME NOME (CF: CODICE_FISCALE), che la rappresenta e difende
-Controricorrente –
nonché contro
RITENUTO CHE:
NOME COGNOME e NOME COGNOME, depositarono in data 6/10/2022 dinnanzi al Tribunale della Spezia istanza con la quale chiesero al Tribunale la sospensione della procedura ex art. 295 c.p.c. e la declaratoria di incompetenza nel vendere gli immobili per mezzo di un dichiarato credito oggetto di accertamento avanti il Tribunale di Milano (NRG n. 19057/2021), il Tribunale di Sondrio (NRG n. 1422/2019, NRG n. 574/2021, NRG n. 1335/2020 e NRG 1299/2020) e il Tribunale di Milano (procedimento di opposizione ex art. 615 c.p.c. nel quale NOME COGNOME è intervenuta ex art. 105 c.p.c.). Tanto, in attesa della definizione di detti giudizi civili aventi ad oggetto la nullità del titolo esecutivo, la nullità dei mutui (titoli non giudiziali) garantiti e la nullità della fideiussione omnibus in forza della quale si procede.
Gli esecutati NOME COGNOME e NOME COGNOME, nell ‘ istanza/ricorso dedussero: (i) che la procedura esecutiva venne promossa in forza del decreto ingiuntivo n. 485/2019 provvisoriamente esecutivo emesso dal Tribunale di Sondrio in data 10-17 luglio 2019 nei confronti degli esecutati, quali fideiussori di RAGIONE_SOCIALE, nei limiti delle fidejussioni omnibus dagli stesse prestate; (ii) che gli esecutati hanno promosso plurimi giudizi contro la creditrice procedente, e, in particolare: (A) davanti al Tribunale di Sondrio, giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo rubricato al NUMERO_DOCUMENTO (giudizio allo stato in attesa di fissazione di udienza in seguito a riassunzione); (B) davanti al Tribunale di Sondrio, giudizio rubricato al NRG NUMERO_DOCUMENTO e riunito al procedimento rubricato al NRG NUMERO_DOCUMENTO (al fine di accertare e dichiarare la nullità, la annullabilità, la illiceità e la illegittimità del contratto di mutuo n. NUMERO_DOCUMENTO); (C) davanti al Tribunale di Sondrio giudizio rubricato al NUMERO_DOCUMENTO e riunito al procedimento rubricato al NRG NUMERO_DOCUMENTO al fine di accertare e dichiarare la nullità, la annullabilità, la illiceità e la illegittimità dei contratti di mutuo n. 64938 e n. 66858; (D) davanti
al Tribunale di Sondrio giudizio rubricato al NUMERO_DOCUMENTO e riunito al procedimento rubricato al NRG NUMERO_DOCUMENTO al fine di accertare e dichiarare la nullità del contratto di conto corrente n. 60606/78; (E) davanti al Tribunale di Milano giudizio rubricato al NUMERO_DOCUMENTO, per accertare la nullità delle fideiussioni rilasciate dagli esecutati; (F) davanti innanzi il Tribunale di Milano procedimento rubricato al NRGE NUMERO_DOCUMENTO, di opposizione ex art. 615 c.p.c. avente per oggetto la nullità ex art. 38 TUB dei titoli (stragiudiziali) a suo tempo sottoscritti da RAGIONE_SOCIALE (ora RAGIONE_SOCIALE) garantiti dagli esponenti-fidejussori; (iii) che i giudizi di nullità sopra descritti erano già pendenti e la pendenza dei giudizi di cui sopra determinava anche il manifesto nesso di pregiudizialità nei confronti della procedura esecutiva, la quale assume natura di processo pregiudicato.
Con ordinanza n. 114/2019, depositata in data 11/10/2022, oggetto di ricorso, il Tribunale della Spezia, ha rilevato che: (i) la sospensione della procedura esecutiva è prevista, oltre che per i casi di cui all ‘ art. 623 c.p.c., ex art. 624 c.p.c., per il caso in cui si stata proposta opposizione all ‘ esecuzione; (ii) nel caso di specie era già stata proposta opposizione all ‘ esecuzione con istanza di sospensione, rigettata con ordinanza del 29/6/2022; (iii) al contrario, non è prevista la sospensione dell ‘ esecuzione quale causa pregiudicata dai processi di cognizione, mentre è previsto che l ‘ efficacia esecutiva del titolo esecutivo di formazione giudiziale, non definitivo, possa essere sospesa dal giudice della cognizione, nei modi e nei casi previsti dalla legge – ciò che nel caso di specie non è accaduto. Sulla base di tali ragioni, ha rigettato l ‘ istanza di sospensione della procedura proposta da NOME COGNOME e NOME COGNOME.
Avverso detta ordinanza NOME COGNOME e NOME COGNOME propongono ricorso per regolamento necessario di competenza ai sensi dell ‘ art. 42 c.p.c. affidato a due motivi, cui RAGIONE_SOCIALE, in qualità di mandataria della società RAGIONE_SOCIALE, resiste con memoria difensiva ai sensi dell ‘ art. 47 c.p.c.
La trattazione del ricorso è stata fissata ai sensi dell ‘ art. 380bis 1 c.p.c.
Il Procuratore Generale presso la Corte di Cassazione ha depositato conclusioni scritte per la inammissibilità del ricorso.
Parte ricorrente ha depositato memoria.
CONSIDERATO CHE:
Con il primo motivo, i ricorrenti denunciano, in relazione all ‘ art. 360, 1° co., n. 3, c.p.c., che il provvedimento del Tribunale della Spezia è stato emesso in virtù di una errata-falsa applicazione del disposto di cui all ‘ art. 295 c.p.c. e della disciplina sulla sospensione necessaria, poiché i fatti indicati nell ‘ istanza depositata in data 5/10/2022 dinnanzi al Tribunale della Spezia riguardano controversie radicate anteriormente alla procedura esecutiva stessa ma, con particolare riguardo a quella afferente l ‘ estinzione ex art. 1957 c.c. della obbligazione fidejussoria dei ricorrenti derivante dalla nullità della fidejussione omnibus rilasciata e dalla inesistenza-nullità della cessione ex art. 58 TUB, sono tra loro legate da un rapporto incontestabile di ‘ dipendenza ‘ e di pregnante ‘ pregiudizialità ‘ logica e tecnico-giuridica (Cass., sent. n. 5229 del 16 marzo 2016), nonché, da una attuale, concreta ed effettiva consequenzialità.
I ricorrenti espongono che, secondo il più recente orientamento di legittimità, sussiste pregiudizialità ‘ tecnica ‘ quando una controversia costituisce l ‘ indispensabile antecedente giuridico dal quale dipende la decisione della causa pregiudicata, in ragione del fatto che il rapporto giuridico della prima rappresenta un elemento costitutivo della situazione sostanziale dedotta nella seconda, per cui il relativo accertamento si impone nei confronti di quest ‘ ultima con efficacia di giudicato, al fine di assicurare l ‘ uniformità dei procedimenti: « La sospensione necessaria del processo ex art. 295 c.p.c., nell ‘ ipotesi di giudizio promosso per il riconoscimento di diritti derivanti da titolo, ricorre quando in un diverso giudizio tra le stesse parti si controverta dell ‘ inesistenza o della nullità assoluta del titolo
stesso, poiché al giudicato di accertamento della nullità, la quale impedisce all ‘ atto di produrre ‘ ab origine ‘ qualunque effetto, sia pure interinale, si potrebbe contrapporre un distinto giudicato, di accoglimento della pretesa basata su quel medesimo titolo, contrastante con il primo; detto nesso di pregiudizialità necessaria non ricorre, invece, ove nel diverso giudizio si controverta di meri vizi di annullabilità del titolo, poiché l ‘ eventuale annullamento non è incompatibile con la sua efficacia ‘ medio tempore ‘ , salvo restando la retroattività ‘ inter partes ‘ con i connessi obblighi di restituzione delle obbligazioni già eseguite » (Cass., sez. VI, sent. n. 5599 del 21 febbraio 2022).
Tutte le questioni indicate dai ricorrenti nell ‘ istanza ex art. 295 c.p.c. sono incontrovertibilmente anche questioni rilevabili d ‘ ufficio in ogni stato e grado del processo (e pertanto anche nel processo esecutivo), ivi inclusa quella inerente alla potenziale induzione in errore del giudice dell ‘ esecuzione per falsa attestazione del credito ex artt. 48 e 479 c.p. Ciò, stante soprattutto l ‘ inesistenza-nullità del contratto di cessione del credito ex art. 58 TUB (mai sottoscritto) tra RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE e RAGIONE_SOCIALE
A detta dei ricorrenti, l ‘ errata-falsa applicazione dell ‘ art. 295 c.p.c. e della disciplina sulla sospensione necessaria risulta maggiormente consistente atteso che il nesso di pregiudizialità de quo avrebbe comunque dovuto essere rilevato d ‘ ufficio dal Tribunale. A detta dei ricorrenti, il Tribunale avrebbe comunque dovuto accertare d ‘ ufficio che la fidejussione omnibus rilasciata dal ricorrenti (oggetto del giudizio pregiudicante iscritto a ruolo avanti il Tribunale di Sondrio in data 30 dicembre 2019 al NUMERO_DOCUMENTO e successivamente riassunto avanti il Tribunale di Milano il 20 aprile 2021 al NRG NUMERO_DOCUMENTO) riproduce pedissequamente le clausole n. 2, n. 6 e n. 8 dello schema di fidejussione omnibus predisposto da RAGIONE_SOCIALE per tutte le Banche RAGIONE_SOCIALE, e che l ‘ obbligazione fidejussoria in questione è quindi estinta ex art. 1957 c.c. e che è inesistente-nullo
il contratto di cessione del credito ex art. 58 TUB (mai sottoscritto) tra RAGIONE_SOCIALE e RAGIONE_SOCIALE
A detta dei ricorrenti, la pendenza di vari procedimenti pregiudicanti afferenti al credito azionato e al procedimento maggiormente pregiudicante concernente l ‘ estinzione ex art. 1957 c.c. dell ‘ obbligazione fidejussoria del ricorrenti conseguente alla palese nullità della fidejussione omnibus rilasciata (Tribunale di Sondrio al NRG NUMERO_DOCUMENTO e successivamente Tribunale di Milano al NRG NUMERO_DOCUMENTO). A detta dei ricorrenti, l ‘ inesistenza-nullità del contratto di cessione del credito ex art. 58 TUB (mai sottoscritto) tra RAGIONE_SOCIALE e RAGIONE_SOCIALE avrebbe dovuto realizzare un ‘ applicazione corretta della disciplina della sospensione necessaria anche in virtù del fatto che il Tribunale era comunque tenuto ex lege ad accertate e rilevare d ‘ ufficio la effettiva titolarità del credito (non ceduto ex art. 58 TUB stante l ‘ inesistenza-nullità del contratto di cessione del credito ex art. 58 TUB – mai sottoscritto tra RAGIONE_SOCIALE e RAGIONE_SOCIALE), l ‘ estinzione della obbligazione fidejussoria del ricorrenti e la nullità della fidejussione omnibus rilasciata.
Con il secondo motivo, i ricorrenti denunciano, in relazione all ‘ art. 360, 1° co., n. 3, c.p.c., che l ‘ errata-falsa applicazione dell ‘ art. 295 c.p.c. e della disciplina sulla sospensione necessaria consegue anche all ‘ omessa applicazione di detta disciplina d ‘ ufficio, ossia, indipendentemente dalla formulazione di apposita istanza di parte (che qualora formulata equivale ad una semplice sollecitazione all ‘ esercizio del potere officioso del giudice (Cass., sent. 26/09/2019, n. 23989). Deducono i ricorrenti che alla data della impugnata ordinanza il Tribunale era già ampiamente edotto di ogni necessario elemento in fatto ed in diritto per procedere alla corretta applicazione della disciplina sulla sospensione necessaria e, conseguentemente, di disporre ogni opportuno provvedimento senza la necessità di specifico impulso di parte.
Va premesso che l ‘ eccezione o di difetto di ius postulandi formulata dalla resistente è manifestamente priva di fondamento, giusta il disposto dell ‘ art. 47, primo comma, c.p.c., poiché qui si è proposta istanza di regolamento di competenza in un processo di merito rappresentato dal processo esecutivo, le procure per questo rilasciate abilitavano a proporre il regolamento (Cass., sez. III, ord. 3/06/2020, n. 10439: ‘ Il difensore della parte, munito di procura speciale per il giudizio di merito, è legittimato a proporre istanza di regolamento di competenza, ove ciò non sia espressamente e inequivocabilmente escluso dal mandato alle liti, perché l ‘ art. 47, comma 1, c.p.c. è una norma speciale, che prevale sull ‘ art. 83, comma 4, c.p.c., in base al quale la procura speciale deve presumersi conferita per un solo grado di giudizio ‘ ; Cass., Sez. 6-2, ord. 29/07/2020, n. 16219: ‘ Nel procedimento per regolamento di competenza, i difensori che rappresentano le parti nel giudizio di merito conservano la qualità di procuratori, senza che sia neppure necessaria l ‘ abilitazione al patrocinio innanzi alla Corte di cassazione, operando il regolamento medesimo come un semplice incidente del processo di merito ‘ (Nella specie, la S.C. ha ritenuto ammissibile la scrittura difensiva depositata, ex art. 47, ultimo comma, c.p.c. dall ‘ Avvocatura distrettuale dello Stato operante nel distretto di Corte di appello di ubicazione del Tribunale ove si stava svolgendo il processo di merito).
Il ricorso è inammissibile e lo è per una duplice ragione.
Va, infatti, data continuità, quanto alla prima, all ‘ orientamento secondo cui il regolamento necessario di competenza non è ammesso contro il diniego di sospensione del processo, poiché la formulazione letterale dell ‘ art. 42 c.p.c., di carattere eccezionale, prevede un controllo immediato solo sulla legittimità del provvedimento che tale sospensione concede. E ‘ principio pacifico di legittimità che l ‘ ordinanza con cui il giudice nega la sospensione del processo, sollecitata da una parte, ai sensi dell ‘ art. 295 c.p.c., non è
impugnabile con il regolamento di competenza ai sensi dell ‘ art. 42 c.p.c., essendo ciò escluso dalla formulazione letterale di quest ‘ ultima norma, dalla ‘ ratio ‘ di essa (quella, cioè, di assicurare un controllo immediato sulla legittimità di un provvedimento idoneo ad incidere significativamente sui tempi di definizione del processo) e dall ‘ impossibilità di accedere ad un ‘ interpretazione analogica della norma, dato il suo carattere eccezionale (così Cass., Sez. 6-1, ord. 7/03/2017, n. 5645; Cass., Sez. III. ord. 3/10/2005, n. 19292; Cass., sez. 6-3, ord. 28/09/2020, n. 20344).
4.1 In conformità a detta interpretazione, è pertanto inammissibile il regolamento di competenza ex art. 42 c.p.c. proposto contro il provvedimento con cui il giudice dell ‘ esecuzione ha negato la sospensione del processo esecutivo R.G.E. 114/2019, trattandosi appunto di provvedimento negativo della sospensione, fermo il fatto che l ‘ art. 295 c.p.c. si riferisce alla sospensione del processo di cognizione, e non a quella del processo di esecuzione (Cass., sez. III, 23/07/2009, n. 17267; Cass., sez. III, ord. 22/05/2023, n. 14091: ‘ È inammissibile il regolamento di competenza ex art. 42 c.p.c. avverso il provvedimento di rigetto dell ‘ istanza di sospensione del processo esecutivo, trattandosi di provvedimento negativo e riferendosi, in ogni caso, l ‘ art. 295 c.p.c. alla sospensione del processo di cognizione e non di quello di esecuzione, cui fanno, invece, riferimento gli artt. 618 e 623 e segg. c.p.c. ‘ ; Cass., Sez. III, ord. 23/07/2009, n. 17267).
4.2 Quanto alla seconda ragione di inammissibilità, si deve rilevare che avverso il provvedimento pronunciato dal giudice dell ‘ esecuzione nell ‘ esercizio dei suoi poteri di gestione dello svolgimento del processo esecutivo, sia esso affermativo o negativo della propria competenza in tale qualità, è proponibile solo l ‘ opposizione agli atti esecutivi, e non il regolamento di competenza che, se proposto, va dichiarato inammissibile (così Cass., Sez. 6-3, ord. 13/09/2017, n.
21185; Cass., sez. VI, 26/07/2011, n. 16292; Cass., sez. III, ord. 24/06/2020, n. 12378).
4.3 La specialità della disciplina del procedimento esecutivo non consente, infatti, neppure in via analogica, una assimilazione dei vizi e delle irregolarità concernenti la procedura espropriativa a quelli propri del giudizio ordinario di cognizione. Come rilevato di recente da Cass., Sez. III, ord. 22/05/2023, n. 14091: ‘ È inammissibile il regolamento di competenza ex art. 42 c.p.c. avverso il provvedimento di rigetto dell ‘ istanza di sospensione del processo esecutivo, trattandosi di provvedimento negativo e riferendosi, in ogni caso, l ‘ art. 295 c.p.c. alla sospensione del processo di cognizione e non di quello di esecuzione, cui fanno, invece, riferimento gli artt. 618 e 623 e segg. c.p.c. ‘ . Conforme in precedenza, Cass., sez., III, ord. 23/07/2009, n. 17267).
4.4 Come rilevato dal Procuratore Generale, tale disciplina non si pone in contrasto con l ‘ art. 6 CEDU, in quanto contempera l ‘ esigenza di effettività della tutela giurisdizionale con quella di efficienza della giurisdizione, garantendo, da un lato, il diritto della parte che si vede respingere la richiesta di sospensione, di impugnare, comunque, sul punto, la decisione che ha definito il giudizio non sospeso e, dall ‘ altro, la durata ragionevole del processo (Cass., n. 31694/2019 e Cass. n. 20344/2020, cit.).
Peraltro, va ricordato che, secondo i principi generali in tema di esecuzione forzata, le vicende impugnatorie del titolo esecutivo non possono interferire con lo svolgimento del processo che può, dunque, utilmente proseguire, salvo che l ‘ efficacia esecutiva del provvedimento giurisdizionale posto a fondamento dell ‘ azione sia stata sospesa ovvero che tale ultimo provvedimento sia stato caducato all ‘ esito del giudizio di appello o di cassazione.
4.5 Occorre infine farsi carico delle deduzioni della memoria dei ricorrenti, che invocano la rilevanza della sopravvenuta giurisprudenza comunitaria in tema di tutela del consumatore in sede
esecutiva di fronte a titolo esecutivo formatosi con un decreto ingiuntivo non opposto, cioè delle Sentenze della Grande Sezione della Corte di Giustizia dell’Unione Europea del 17 maggio 2022 nelle cause riunite C-693/19 e C-831/91, e della conseguente sentenza n. 9479 del 2023, con cui le Sezioni Unite di questa Corte ne hanno indicato, ai sensi dell’ art. 363-bis c.p.c. le implicazioni. Tale rilevanza è invocata a torto atteso che l ‘ inammissibilità del rimedio del regolamento di competenza derivante dalla ricordate ragioni di diritto interno non si risolve nell ‘ assenza di rimedi contro il provvedimento impugnato e, dunque, non determina la negazione dello spazio di tutela assicurato davanti al giudice dell ‘ esecuzione dalla sentenza comunitaria. Quel giudice potrà, se ne ricorrano gli estremi, valutare se quello spazio di tutela esista oppure no. Invece, la sentenza comunitaria non incide e non può certo incidere, secondo la sua efficacia, sull ‘ ambito di applicazione del rimedio di diritto interno del regolamento di competenza.
Alla stregua delle considerazioni che precedono, il ricorso è inammissibile, stante l ‘ inammissibilità di entrambi i motivi su cui si fonda.
Le spese del giudizio di cassazione, liquidate in dispositivo in favore della controricorrente, seguono la soccombenza.
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Condanna i ricorrenti al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in complessivi euro 2.160,00, oltre agli esborsi, liquidati in euro 200,00, oltre al rimborso spese generali 15% e accessori di legge, in favore della controricorrente, RAGIONE_SOCIALE
Ai sensi dell ‘ art. 13, 1° comma, quater del D.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall ‘ art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dei ricorrenti, dell ‘ ulteriore importo a titolo di contributo
unificato pari a quello per il ricorso, a norma del comma 1bis , dello stesso articolo 13, se dovuto.
Così deciso in Roma, il 07/05/2024, nella Camera di Consiglio della