Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 2 Num. 28284 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 2 Num. 28284 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: NOME COGNOME
Data pubblicazione: 24/10/2025
ORDINANZA
sul ricorso 7525-2025 proposto da:
NOME , rappresentata e difesa dall’AVV_NOTAIO
– ricorrente –
contro
SCHIAVONE NOME
– intimata – avverso l ‘ordinanz a del TRIBUNALE di TARANTO depositata il 21/03/2025;
udita la relazione della causa svolta in camera di consiglio dal Consigliere COGNOME letta la memoria depositata dal P.G., nella persona del AVV_NOTAIO
FATTI DI CAUSA
Con atto di citazione notificato il 22.3.2024 NOME NOME evocava in giudizio COGNOME NOME innanzi il Tribunale di Taranto, invocandone la condanna a ripristinare un locale deposito con pozzo e relativo impianto di attingimento dell’acqua, del quale assumeva di essere comproprietaria, nonché a consentire il libero esercizio della connessa servitù di passaggio, costituita sul fondo della convenuta per accedere a detto manufatto. L’attrice chiedeva anche la condanna della convenuta, ai sensi dell’art. 614 bis c.p.c., ad una sanzione economica per ogni violazione o inosservanza del diritto, o ritardo nell’esecuzione dell’emananda sentenza.
Si costituiva la convenuta, resistendo alla domanda ed eccependo che la COGNOME si era costituita parte civile in un procedimento penale pendente a carico della COGNOME e di COGNOME NOME, esercitando in quella sede le proprie pretese.
Con ordinanza del 21.3.2025 il Tribunale ravvisava una ipotesi di pregiudizialità e disponeva la sospensione del giudizio civile, ai sensi di quanto previsto dal combinato disposto degli artt. 295 c.p.c. e 75 c.p.p.
Propone regolamento di competenza avverso detta decisione NOME, affidandosi a due motivi.
La parte intimata, COGNOME NOME, non ha svolto attività difensiva nel presente regolamento.
Il P.G., nella persona del AVV_NOTAIO, ha concluso per l’accoglimento del regolamento di competenza.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo, la ricorrente lamenta la violazione o falsa applicazione dell’art. 75 c.p.p., perché il Tribunale avrebbe erroneamente ravvisato l’ipotesi di pregiudizialità, nonostante che la COGNOME avesse esercitato in sede penale la pretesa risarcitoria per il pregiudizio morale e materiale subito per effetto del fatto di reato contestato alla COGNOME ed al COGNOME, mentre in sede civile aveva richiesto la tutela del suo diritto di comproprietà del manufatto con il pozzo e di servitù di passaggio sul fondo della COGNOME.
Con il secondo motivo, invece, la ricorrente si duole della violazione o falsa applicazione dell’art. 295 c.p.c., perché il Tribunale avrebbe erroneamente configurato il procedimento penale come antecedente logico rispetto al giudizio civile.
Le due censure, suscettibili di esame congiunto, sono fondate.
La ricorrente si è costituita parte civile invocando il risarcimento del danno, morale e materiale, conseguente al reato di cui agli artt. 81, 110 e 392 c.p., configurato nella condotta della COGNOME, la quale, in concorso con il COGNOME, aveva impedito alla NOME l’accesso al manufatto con il pozzo oggetto di causa.
Il Tribunale di Taranto ha affermato che ‘I fatti oggetto del processo penale, in cui l’odierna convenuta sig.ra COGNOME NOME è imputata, unitamente, al sig. COGNOME NOME, volti ad accertare se ‘al fine di esercitare in maniera esclusiva i diritti sul fondo rustico oggetto di comproprietà con COGNOME NOME, COGNOME NOME e COGNOME NOME, pur potendo ricorrere al Giudice, attraverso la collocazione di rosse pietre, di una ringhiera e di recinzione, impedivano agli stessi di recarsi sul fondo al fine di approvvigionarsi d’acqua dal pozzo in comproprietà, abbattendo altresì il fabbricato nel quale insisteva il pozzo. In agro di Palagiano (TA) il 10.10.20217 e 21.12.2017′ costituiscono, infatti, un vero e proprio antecedente logico del presente
giudizio nel quale l’attrice, sig.ra COGNOME NOME, ha chiesto la condanna della sig.ra COGNOME NOME a ripristinare il locale deposito e del pozzo ivi allocato, munito di pompa alimentata a gasolio per l’emungimento delle acque sotterranee, nonché a ripristinare la servitù di passaggio in favore del fondo dell’attrice, in conformità ai titoli costitutivi indicati in premessa ed a astenersi dal compiere in futuro atti o comportamenti impeditivi dell’esercizio del diritto di proprietà e delle servitù spettanti” (cfr . pag. 3 del provvedimento impugnato).
Oggetto del procedimento penale nel quale l’odierna ricorrente si è costituita parte civile, dunque, è la condotta, ascritta alla COGNOME in concorso con il COGNOME, consistente nell’esercizio esclusivo dei diritti sul manufatto del quale la COGNOME rivendica la comproprietà, realizzato (in concreto) mediante ‘… la collocazione di rosse pietre, di una ringhiera e di recinzione …’ così impedendo alla predetta comproprietaria ‘… di recarsi sul fondo al fine di approvvigionarsi d’acqua dal pozzo in comproprietà, abbattendo altresì il fabbricato nel quale insisteva il pozzo …’ : così recita il capo di imputazione, che viene riportato testualmente dall’ordinanza impugnata con il presente regolamento di competenza ed anche dal P.G., nella sua memoria.
Va ribadito, in tema di rapporti tra giudizio civile e penale, il principio secondo cui ‘La sospensione necessaria del processo civile, ai sensi degli artt. 295 c.p.c., 654 c.p.p. e 211 disp. att. c.p.p., in attesa del giudicato penale, può essere disposta solo se una norma di diritto sostanziale ricolleghi alla commissione del reato un effetto sul diritto oggetto del giudizio civile, e a condizione che la sentenza penale possa avere, nel caso concreto, valore di giudicato nel processo civile. Perché si verifichi tale condizione di dipendenza tecnica della decisione civile dalla definizione del giudizio penale, non basta che nei due processi
rilevino gli stessi fatti, ma occorre che l’effetto giuridico dedotto in ambito civile sia collegato normativamente alla commissione del reato che è oggetto dell’imputazione penale’ (Cass. Sez. 6 -3, Ordinanza n. 15248 del 01/06/2021, Rv. 661669; conf. Cass. Sez. 6 -3, Ordinanza n. 18918 del 15/07/2019, Rv. 654448; Cass. Sez. 6 -2, Ordinanza n. 18202 del 11/07/2018, Rv. 649656; Cass. Sez. 6 -3, Ordinanza n. 6834 del 16/03/2017, Rv. 643415; Cass. Sez. 3, Ordinanza n. 15641 del 03/07/2009, Rv. 608762; Cass. Sez. 1, Ordinanza n. 27787 del 16/12/2005, Rv. 586367).
Nel caso di specie i due giudizi, penale e civile, vertono sul medesimo comportamento realizzato dalla COGNOME, rappresentato dalla pretesa di esercitare in via esclusiva i diritti di signoria su un determinato bene (rappresentato dal manufatto contenente il pozzo oggetto di causa), escludendo dal godimento dello stesso l’odierna ricorrente. La condotta escludente denunziata in sede civile, rappresentata dalla frapposizione di ostacoli all’esercizio del diritto di passaggio per accedere al manufatto con il pozzo e dalla eliminazione fisica del predetto locale tecnico) è la medesima che risulta descritta nel capo di imputazione di cui al procedimento penale nel quale la NOME si è costituita parte civile. Sussiste quindi la prima condizione richiesta dalla giurisprudenza di questa Corte, rappresentata dall’identità dei fatti oggetto dei due giudizi, civile e penale.
Non si configura, tuttavia, il rapporto di pregiudizialità tecnica e logica rappresentato dal Tribunale di Taranto, poiché l’accertamento, in sede penale, della liceità, o illiceità, della condotta escludente realizzata dalla COGNOME, non è idoneo a spiegare effetti pregiudiziali sull’accertamento devoluto al giudice civile. L’accertamento in sede penale, infatti, dell’illiceità, o della liceità, della condotta della COGNOME non potrebbe interferire, nemmeno a norma dell’art. 75
c.p.c. (richiamato dall’ordinanza impugnata), con il giudizio civile sospeso, nell’ambito del quale l’odierna ricorrente ha spiegato domande di natura reale, volte a conseguire la condanna della COGNOME ad obblighi di fare e non fare, senza che in quella sede siano state formulate pretese a contenuto risarcitorio per equivalente.
Di conseguenza, a fronte della oggettiva diversità delle pretese, rispettivamente esercitate dalla COGNOME in sede penale ed in sede civile (essendosi la stessa costituita, nel processo penale, parte civile per il risarcimento del danno morale e materiale derivante dal fatto-reato contestato alla COGNOME, ed avendo invece, nel giudizio civile, rivendicato l’accertamento del suo diritto di comproprietà sul manufatto e sul pozzo oggetto di contestazione, e del diritto di servitù di passaggio sul fondo della medesima COGNOME per accedere al predetto bene), è chiaro che tra l’accertamento devoluto al giudice penale e quello affidato al giudice civile non sussiste alcun profilo di pregiudizialità, né di interferenza, poiché l’uno -quello da compiere in sede penale- si riferisce al fatto contestato come reato, mentre l’altro -quello oggetto del giudizio civile- concerne la spettanza, alla NOME, dei diritti reali da essa rivendicati e la condanna della COGNOME ad un facere e ad un non facere specifico.
Non si configura, dunque, alcun rapporto di pregiudizialità tecnica e logica tale da giustificare la sospensione del giudizio civile sino alla definizione di quello penale.
Il regolamento di competenza, pertanto, deve essere accolto, con cassazione dell’ordinanza impugnata e remissione degli atti al Tribunale di Trapani, per la prosecuzione del giudizio.
Le spese del presente regolamento di competenza sono rinviate alla decisione nel merito del predetto giudizio.
la Corte accoglie il ricorso regolamento di competenza, cassa l’ordinanza impugnata e rimette gli atti al Tribunale di Taranto per la prosecuzione del giudizio. Spese al merito.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Seconda Sezione Civile, addì 21 ottobre 2025.
IL PRESIDENTE NOME COGNOME