Ordinanza di Cassazione Civile Sez. L Num. 16825 Anno 2025
Civile Ord. Sez. L Num. 16825 Anno 2025
Presidente: NOME COGNOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 23/06/2025
Oggetto
Regolamento di competenza
R.G.N. 19989/2024
COGNOME
Rep.
Ud. 19/03/2025
CC
ORDINANZA
sul ricorso per regolamento di competenza R.G.N. 19989/2024 proposto da:
COGNOME NOME, domiciliata in ROMA, INDIRIZZO presso LA CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall’avvocato NOME COGNOME
– ricorrente –
contro
RAGIONE_SOCIALE in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, INDIRIZZO presso lo studio dell’avvocato NOME COGNOME che la rappresenta e difende;
– resistente – avverso l’ordinanza del TRIBUNALE di ROMA, depositata il 01/08/2024 R.G.N. 41807/2023;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 19/03/2025 dalla Consigliera NOME COGNOME
il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. NOME COGNOME ha depositato conclusioni scritte.
Rilevato che:
con atto di citazione notificato il 18.9.2023 la Banca Intesa San Paolo ha convenuto in giudizio NOME COGNOME (sua ex dipendente) per ottenere il risarcimento del danno derivante dall’utilizzo indebito di carte di debito e di credito;
il tribunale di Roma, con ordinanza dell’1.8.2024 ed accogliendo l’istanza della Banca, ha disposto la sospensione del procedimento sino alla definizione del procedimento penale di cui al R.G.N.R. n. 55301/2018 considerato ‘preliminare’ alla definizione del giudizio civile;
avverso tale ordinanza NOME COGNOME ha proposto regolamento necessario di competenza ed ha dedotto l’insussistenza dei presupposti di cui all’art. 295 c.p.c. in ragione del superamento della pregiudizialità penale;
la Intesa Sanpaolo spa si è costituita chiedendo il rigetto del ricorso;
il Sostituto Procuratore Generale ha depositato conclusioni scritte, ai sensi dell’art. 380 ter c.p.c.;
il Collegio si è riservato di depositare l’ordinanza nei successivi sessanta giorni, ai sensi dell’art. 380 bis.1 c.p.c., come modificato dal d.lgs. n. 149 del 2022.
Considerato che:
l’istanza di regolamento necessario di competenza, ai sensi dell’art. 42 c.p.c., è fondata;
la disciplina del rapporto tra azione civile e processo penale deve rinvenirsi nell’art. 75 comma 3 c.p.p. secondo cui ‘Se l’azione è proposta in sede civile nei confronti dell’imputato dopo la costituzione di parte civile nel processo penale o dopo la sentenza penale di primo grado, il processo civile è sospeso
fino alla pronuncia della sentenza penale non più soggetta a impugnazione, salve le eccezioni previste dalla legge’;
3. al riguardo si è precisato che, in base all’attuale formulazione degli artt. 75 e 652 c.p.p., il rapporto tra giudizio penale e giudizio civile è improntato ai principi di autonomia e separazione. In materia di rapporti tra giudizio civile e penale, l’art. 652 c.p.p., innovando rispetto alla disciplina di cui al previgente sistema, fondato sulla prevalenza del processo penale su quello civile, si ispira al principio della separatezza dei due giudizi, prevedendo come regola generale che il giudizio civile di danno debba essere sospeso soltanto allorché l’azione civile, ex art. 75 c.p.p., sia stata proposta dopo la costituzione di parte civile in sede penale o dopo la sentenza penale di primo grado, in quanto esclusivamente in tali casi si verifica una concreta interferenza del giudicato penale nel giudizio civile di danno, che pertanto non può pervenire anticipatamente ad un esito potenzialmente difforme da quello penale in ordine alla sussistenza di uno o più dei comuni presupposti di fatto (Cass. n. 15470 del 2018). Esiste peraltro una residua area di rilevanza della pregiudizialità penale, che conduce alla necessità di sospendere il giudizio civile finché quello penale non sia definitivamente terminato, in base a quanto dispongono gli artt. 295 cod. proc. civ., 654 cod. proc. pen. e 211 disp. att. cod. proc. pen., nell’ipotesi in cui alla commissione del reato oggetto dell’imputazione penale una norma di diritto sostanziale ricolleghi un effetto sul diritto oggetto di giudizio nel processo civile, e sempre a condizione che la sentenza che sia per essere pronunciata nel processo penale possa esplicare nel caso concreto efficacia di giudicato nel processo civile. Pertanto, per rendere dipendente la decisione civile dalla definizione del giudizio penale, non basta che nei due processi rilevino gli stessi fatti, ma occorre che l’effetto giuridico dedotto nel processo
civile sia collegato normativamente alla commissione del reato che è oggetto di imputazione nel giudizio penale (in questo senso, Cass. n. 26863 del 2016; n. 10889 del 2016; n. 6834 del 2017; n. 26869 del 2018; Cass. n. 18918 del 2019);
4. nel caso di specie è pacifico che la Banca non fosse costituita parte civile nel processo penale ed inoltre l’azione risarcitoria in sede civile è stata esercitata prima della sentenza penale di primo grado, che non risulta allo stato pronunciata; l’acc ertamento in sede penale di una eventuale responsabilità della Imperadori per i reati di reati di appropriazione indebita (art. 646 c.p.) e indebito utilizzo e falsificazione di strumenti di pagamento diversi dai contanti (art. 493 ter c.p.) non costituisc e presupposto necessario dell’azione di risarcimento dei danni della Banca, con la conseguenza che non può configurarsi un rapporto di pregiudizialità necessaria tra i due procedimenti ma solo una comunanza di fatti tra gli stessi, inidonea a interferire sulla autonomia dei giudizi;
5. per le considerazioni svolte, deve accogliersi l’istanza di regolamento di competenza ed annullarsi l’ordinanza di sospensione ai sensi dell’art. 295 c.p.c., disponendosi la prosecuzione del giudizio dinanzi al Tribunale di Roma, che