Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 3 Num. 32203 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 3 Num. 32203 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 10/12/2025
Oggetto:
regolamento
di
competenza.
O R D I N A N Z A
sul ricorso per regolamento di competenza n. 4975/25, proposto da
-) COGNOME NOME , domiciliata ex lege all’indirizzo PEC del proprio difensore , difesa dall’avvocato NOME COGNOME;
— ricorrente — contro
-) RAGIONE_SOCIALE;
- intimata – avverso l’ordinanza del Tribunale di Brescia 24 gennaio 2025 n. 26;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 7 ottobre 2025 dal AVV_NOTAIO; NOME viste le conclusioni del AVV_NOTAIO COGNOME, che ha chiesto l’accoglimento del ricorso ;
FATTI DI CAUSA
Nel 2021 NOME COGNOME patì lesioni personali cadendo a terra dopo essere inciampata.
Il 3.11.2023 si è costituita parte civile nel giudizio penale per lesioni personali a carico del legale rappresentante della RAGIONE_SOCIALE che aveva in custodia l’area ove avvenne il fatto.
N.R.G.: 4975/25
Camera di consiglio del 7 ottobre 2025
Il 6.2.2024 NOME COGNOME, dopo essersi costituita parte civile, ha convenuto dinanzi al Tribunale di Brescia la RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, indicata quale responsabile dell’insidia che causò l’inciampo, e chiedendone la condanna al risarcimento del danno.
Con ordinanza 24.1.2025 il Tribunale di Brescia sospese il giudizio, motivando la propria decisione ‘ ai sensi degli artt. 295 c.p.c. e 75 c.p.p.’ .
Avverso tale ordinanza NOME COGNOME ha proposto regolamento di competenza.
La RAGIONE_SOCIALE non si è difesa.
La Procura AVV_NOTAIO ha chiesto accogliersi il ricorso ed ordinarsi la prosecuzione del giudizio.
La ricorrente ha depositato memoria.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Risulta dagli atti depositati dalla ricorrente che:
-) con ordinanza 8.4.2025 il Giudice di Pace di Bergamo ‘ ha revocato la costituzione di parte civile ‘ di NOME COGNOME ( rectius, ha escluso la parte civile);
-) con ordinanza 17.6.2025 il Tribunale di Brescia ha revocato l’ordinanza di sospensione ed ordinato la prosecuzione del processo.
Ricorre dunque una ipotesi di inammissibilità sopravvenuta del regolamento, per effetto del venir meno del provvedimento impugnato.
Le spese del regolamento di competenza vanno addossate alla RAGIONE_SOCIALE, in virtù del principio della soccombenza virtuale. Infatti:
-) la sospensione obbligatoria del processo civile, quando l’azione sia proposta dopo la costituzione di parte civile, presuppone che imputato e convenuto coincidano (art. 75, terzo comma, c.p.p.), circostanza non sussistente nel nostro caso;
-) la sospensione facoltativa del giudizio civile nel caso di specie non sarebbe stata giustificata , attesa l’autonomia del processo penale da quello civile ed il diverso regime probatorio della responsabilità nei due processi. Pertanto il regolamento di competenza sarebbe stato fondato, se la legittimità della sospensione si fosse potuta esaminare.
P.q.m.
-) dichiara inammissibile il regolamento, per sopravvenuta revoca del provvedimento impugnato;
(-) condanna RAGIONE_SOCIALE alla rifusione in favore di NOME COGNOME delle spese del presente giudizio di legittimità, che si liquidano nella somma di euro 2.200, di cui 200 per spese vive, oltre I.V.A., cassa forense e spese forfettarie ex art. 2, comma 2, d.m. 10.3.2014 n. 55.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Terza Sezione civile della Corte di cassazione, addì 7 ottobre 2025.
Il Presidente (NOME COGNOME)