Ordinanza di Cassazione Civile Sez. L Num. 8666 Anno 2025
Civile Ord. Sez. L Num. 8666 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 01/04/2025
Oggetto
Regolamento competenza
Sospensione
Azione regresso Inail
R.G.N.18531/2024
Cron. Rep. Ud.17/01/2025 CC
ORDINANZA
sul ricorso per regolamento di competenza R.G.N. 18531-2024 proposto da:
RAGIONE_SOCIALE – ISTITUTO NAZIONALE PER L’ASSICURAZIONE CONTRO RAGIONE_SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, INDIRIZZO presso lo studio degli avvocati NOME COGNOME NOME COGNOME, che lo rappresentano e difendono;
– ricorrente –
contro
RAGIONE_SOCIALE TRATTAMENTO RAGIONE_SOCIALE
– intimata – avverso l’ordinanza del TRIBUNALE di AREZZO, del 31/07/2024 R.G.N. 303/2024;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 17/01/2025 dalla Consigliera Dott. NOME COGNOME
il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. NOME COGNOME ha depositato conclusioni scritte.
RILEVATO CHE:
L’INAIL conveniva in giudizio dinanzi al Tribunale di Arezzo la società indicata in epigrafe, con azione di regresso, per il recupero della somma corrispondente alle prestazioni economiche erogate in favore di un lavoratore infortunato.
A fondamento della propria domanda, l’Istituto allegava la responsabilità della datrice di lavoro nell’infortunio, per violazione di norme antinfortunistiche.
Il Tribunale, in via preliminare, ha disposto la sospensione del giudizio, sul presupposto che «(pendeva) impugnazione della sentenza penale di primo grado relativa ai medesimi fatti per cui è causa» (resa nei confronti del legale rappresentante della società, per il reato di cui all’art. 590 cod.pen.) e che «in ogni caso (sussisteva) il rischio di un conflitto tra giudicati».
Avverso tale ordinanza, l’INAIL ha proposto regolamento necessario di competenza, argomentato con un unico motivo. È rimasta intimata la parte in epigrafe; il Pubblico Ministero ha depositato conclusioni scritte, chiedendo l’accoglimento del regolamento di competenza.
CONSIDERATO CHE:
L’Inail denuncia la violazione dell’art.295 c.p.c., nonché degli artt.10 e 11 del DPR n.1124 del 1965; degli artt.75, co.3, 651, 652 e 654 c.p.p. Deduce l’insussistenza dei presupposti per la sospensione del giudizio.
Il regolamento è fondato.
Questa Corte si è già pronunciata in relazione a regolamenti di competenza aventi ad oggetto provvedimenti di sospensione necessaria adottati con riferimento a giudizi
intrapresi dall’Inail a titolo di regresso, in pendenza di procedimenti penali per i medesimi fatti.
Le più risalenti decisioni hanno escluso la sussistenza dei relativi presupposti (Cass. n. 2952 del 2001; Cass. nn. 16874 del 2004. Conforme anche la più recente Cass. nr. n. 27102 del 2018, benché successiva agli interventi normativi di cui infra si dirà ) . A fondamento della conclusione vi era la considerazione che, in applicazione dell’art. 654 c.p.p., l’efficacia della emananda sentenza penale di condanna o di assoluzione non avrebbe mai potuto fare stato nei confronti dell’Inail, che non era parte nel giudizio penale; né, d’altronde, in tale ipotesi potevano trovare applicazione le regole speciali di sospensione previste dall’art. 75 c.p.p., in relazione all’azione civile per le restituzioni e il risarcimento del danno, posto che l’azione di regresso esercitata dall’Inail era da considerarsi diversa da quella restitutoria o risarcitoria che legittima la costituzione di parte civile nel processo penale.
A seguito, però, della introdotta facoltà, per l’INAIL, di costituirsi parte civile nel processo penale, in caso di esercizio dell’azione penale per i delitti di omicidio colposo o di lesioni personali colpose , ex art. 61, comma 1, del d.lgs. n. 81 del 2008, nelle pronunce più recenti, la Corte ha ipotizzato una equiparazione tra le azioni di restituzione e di risarcimento di cui all’art. 74 c.p.p. e l’azione di regresso (in quanto tutte consentono la possibilità di costituzione nel processo penale). Tuttavia, anche queste pronunce hanno escluso la necessità della sospensione, per difetto dei presupposti di cui all’art. 75 co 3 c.p.c. ( v. Cass. nr. 11312 del 2017; Cass. nr. 17848 del 2020), motivando in relazione alla peculiarità dei casi concreti.
In generale, l’art. 75, comma 3, c.p.p. stabilisce che «Se l’azione è proposta in sede civile nei confronti dell’imputato
dopo la costituzione di parte civile nel processo penale o dopo la sentenza penale di primo grado, il processo civile è sospeso fino alla pronuncia della sentenza penale non più soggetta a impugnazione, salve le eccezioni previste dalla legge».
11. In virtù di tale disposizione, si impone, dunque, la sospensione del giudizio civile se l’azione in sede civile – nei confronti dell’imputato – sia stata proposta dopo la costituzione di parte civile nel processo penale o dopo la sentenza penale di primo grado.
12. In proposito, è stato precisato che «l’art. 75, co 3, deve essere interpretato restrittivamente » (così in motivaz., Cass. nr. 31919 del 2022, § 12, occupandosi di danno differenziale del lavoratore per infortunio sul lavoro). L’affermazione, all’evidenza, si pone sulla scia di quanto sostenuto dalle Sezioni Unite, con pronuncia nr 13661 del 2019. Queste ultime, con riferimento alle ipotesi di sospensione di cui all’art. 75, comma 3, c.p.p., hanno osservato come esse rappresentano una deroga alla regola generale che resta quella della separazione dei giudizi e dell’autonoma prosecuzione di ciascuno di essi. La natura derogatoria della disposizione ne impone, pertanto, una ricostruzione rigorosa, in virtù della quale occorre che tra i due giudizi (penale e civile) vi sia identità, oltre che di oggetto, anche di soggetti, alla stregua dei comuni canoni di identificazione delle azioni (con richiamo anche a Cass., sez. un., 18 marzo 2010, n. 6538).
13. Diversamente, vale la regola della separazione e dell’autonomia dei due giudizi, disciplinati da regole proprie. Il giudizio civile è molto differente da quello penale, non soltanto sotto il profilo probatorio, ma anche, in via d’esempio, con riguardo alla ricostruzione del nesso di causalità, che risponde, nel processo penale, al canone della ragionevole certezza e, in
quello civile, alla regola del «più probabile che non» (cfr. anche giurisprudenza successiva: Cass. nr. 18918 del 2019; Cass. nr. 15248 del 2021; Cass. nr.31115 del 2024).
Ritornando al caso di specie, il giudizio penale è stato promosso nei confronti del legale rappresentante della società e, in detto giudizio, l’Istituto non si è costituito. L’Inail ha esercitato l’azione di regresso nei confronti della società datrice di lavoro, dopo la sentenza penale di condanna, non definitiva, del primo.
Per quanto osservato, la non coincidenza dei soggetti (imputato/conventa nel giudizio di regresso) è sufficiente ad escludere l’operatività dell’art. 75 cit. Non sussiste, pertanto, un’ipotesi di sospensione necessaria.
Resta da fare un’ultima considerazione.
Nella stringata motivazione dell’ordinanza, il Tribunale ha sospeso il giudizio «in ogni caso» per il rischio di giudicati contrastanti. In parte qua , la decisione sembra voler esprimere, altresì, una ragione di sospensione facoltativa.
Anche la sospensione ex art. 337 comma 2, c.p.c. è sindacabile dalla Corte di cassazione investita dal ricorso per regolamento di competenza sotto il profilo dell’esistenza di una motivazione non meramente apparente in ordine al suo esercizio (cfr. tra le altre Cass. n. 14146 del 2020).
Nel caso in esame, la motivazione adottata, come «sinteticamente» resa, è meramente tautologica, in quanto inidonea a dar conto del valore che, nello specifico, assumerebbe l’uniformità dei giudicati.
Deve ribadirsi che il favore per la separazione dei giudizi, nell’attuale sistema ordinamentale, comporta proprio l’accettazione del rischio di difformità delle decisioni (v. Cass., sez. un., nr 13661 del 2019 cit., punto 5.2. della motivazione,
ove la conclusione è supportata da vari indicatori normativi). Ciò che, invece, non può mai mancare è il giusto processo. Tale è quello in cui l’applicazione della legge garantisce sempre e pienamente il diritto di difesa.
21. In conclusione, in accoglimento dell’istanza di regolamento, va disposta la prosecuzione del processo dinanzi al Tribunale di Arezzo, che provvederà anche a regolare le spese, con fissazione del termine di tre mesi dalla pubblicazione della presente ordinanza per la riassunzione.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso e dispone la prosecuzione del processo, anche per le spese, dinanzi al tribunale di Arezzo. Fissa per la riassunzione il termine di tre mesi dalla pubblicazione della presente ordinanza.
Così deciso in Roma, il 17 gennaio 2025