Ordinanza di Cassazione Civile Sez. L Num. 8666 Anno 2025
Civile Ord. Sez. L   Num. 8666  Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: NOME COGNOME
Data pubblicazione: 01/04/2025
Oggetto
Regolamento competenza
Sospensione
Azione regresso RAGIONE_SOCIALE
R.G.N.NUMERO_DOCUMENTO
Cron. Rep. Ud.17/01/2025 CC
ORDINANZA
sul ricorso per regolamento di competenza R.G.N.  18531-2024 proposto da:
RAGIONE_SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, INDIRIZZO, presso lo studio degli avvocati NOME  COGNOME,  NOME  COGNOME,  che  lo  rappresentano  e difendono;
– ricorrente –
contro
TCA TRATTAMENTO CENERI RAGIONE_SOCIALE;
– intimata – avverso l’ordinanza del TRIBUNALE di AREZZO, del 31/07/2024 R.G.N. 303/2024;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 17/01/2025 dalla Consigliera AVV_NOTAIO. NOME COGNOME;
il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale AVV_NOTAIO. NOME COGNOME ha depositato conclusioni scritte.
RILEVATO CHE:
RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_SOCIALE  conveniva  in  giudizio  dinanzi  al  Tribunale  di Arezzo la società indicata in epigrafe, con azione di regresso, per  il  recupero  della  somma  corrispondente  alle  prestazioni economiche erogate in favore di un lavoratore infortunato.
A fondamento della propria domanda, l’Istituto allegava la  responsabilità  della  datrice  di  lavoro  nell’infortunio,  per violazione di norme antinfortunistiche.
Il Tribunale, in via preliminare, ha disposto la sospensione  del  giudizio,  sul  presupposto  che  «(pendeva) impugnazione della sentenza penale di primo grado relativa ai medesimi fatti per cui è causa» (resa nei confronti del legale rappresentante  della  società,  per  il  reato  di  cui  all’art.  590 cod.pen.)  e  che  «in  ogni  caso  (sussisteva)  il  rischio  di  un conflitto tra giudicati».
Avverso tale ordinanza, l’RAGIONE_SOCIALE ha proposto regolamento necessario di competenza, argomentato con un unico motivo. È rimasta intimata la parte in epigrafe; il  Pubblico Ministero ha depositato  conclusioni  scritte,  chiedendo  l’accoglimento  del regolamento di competenza.
CONSIDERATO CHE:
RAGIONE_SOCIALE denuncia la violazione dell’art.295 c.p.c., nonché degli artt.10 e 11 del DPR n.1124 del 1965; degli artt.75, co.3, 651, 652 e 654 c.p.p. Deduce l’insussistenza dei presupposti per la sospensione del giudizio.
Il regolamento è fondato.
Questa  Corte  si è già pronunciata in relazione a regolamenti di competenza aventi ad oggetto provvedimenti di sospensione necessaria adottati con riferimento a giudizi
intrapresi dall’RAGIONE_SOCIALE a titolo di regresso, in pendenza di procedimenti penali per i medesimi fatti.
Le più risalenti decisioni hanno escluso la sussistenza dei relativi presupposti (Cass. n. 2952 del 2001; Cass. nn. 16874 del 2004. Conforme anche la più recente Cass. nr. n. 27102 del 2018, benché successiva agli interventi normativi di cui infra si dirà ) . A fondamento della conclusione vi era la considerazione che, in applicazione dell’art. 654 c.p.p., l’efficacia della emananda sentenza penale di condanna o di assoluzione non avrebbe mai potuto fare stato nei confronti dell’RAGIONE_SOCIALE, che non era parte nel giudizio penale; né, d’altronde, in tale ipotesi potevano trovare applicazione le regole speciali di sospensione previste dall’art. 75 c.p.p., in relazione all’azione civile per le restituzioni e il risarcimento del danno, posto che l’azione di regresso esercitata dall’RAGIONE_SOCIALE era da considerarsi diversa da quella restitutoria o risarcitoria che legittima la costituzione di parte civile nel processo penale.
A seguito, però, della introdotta facoltà, per l’RAGIONE_SOCIALE, di costituirsi parte civile nel processo penale, in caso di esercizio dell’azione penale per i delitti di omicidio colposo o di lesioni personali colpose , ex art. 61, comma 1, del d.lgs. n. 81 del 2008, nelle pronunce più recenti, la Corte ha ipotizzato una equiparazione tra le azioni di restituzione e di risarcimento di cui all’art. 74 c.p.p. e l’azione di regresso (in quanto tutte consentono la possibilità di costituzione nel processo penale). Tuttavia, anche queste pronunce hanno escluso la necessità della sospensione, per difetto dei presupposti di cui all’art. 75 co 3 c.p.c. ( v. Cass. nr. 11312 del 2017; Cass. nr. 17848 del 2020), motivando in relazione alla peculiarità dei casi concreti.
In generale, l’art.  75, comma 3, c.p.p. stabilisce  che «Se l’azione è proposta in sede civile nei confronti dell’imputato
dopo la costituzione di parte civile nel processo penale o dopo la sentenza penale di primo grado, il processo civile è sospeso fino  alla  pronuncia  della  sentenza  penale  non  più  soggetta  a impugnazione, salve le eccezioni previste dalla legge».
11. In  virtù  di  tale  disposizione,  si  impone,  dunque,    la sospensione del giudizio  civile  se  l’azione  in  sede  civile  –  nei confronti dell’imputato – sia stata proposta dopo la costituzione di parte civile nel processo penale o dopo la sentenza penale di primo grado.
12. In proposito, è stato precisato che «l’art. 75, co 3, deve essere interpretato restrittivamente […]» (così in motivaz., Cass. nr. 31919 del 2022, § 12, occupandosi di danno differenziale del lavoratore per infortunio sul lavoro). L’affermazione, all’evidenza, si pone sulla scia di quanto sostenuto dalle Sezioni Unite, con pronuncia nr 13661 del 2019. Queste ultime, con riferimento alle ipotesi di sospensione di cui all’art. 75, comma 3, c.p.p., hanno osservato come esse rappresentano una deroga alla regola generale che resta quella della separazione dei giudizi e dell’autonoma prosecuzione di ciascuno di essi. La natura derogatoria della disposizione ne impone, pertanto, una ricostruzione rigorosa, in virtù della quale occorre che tra i due giudizi (penale e civile) vi sia identità, oltre che di oggetto, anche di soggetti, alla stregua dei comuni canoni di identificazione delle azioni (con richiamo anche a Cass., sez. un., 18 marzo 2010, n. 6538).
13. Diversamente, vale la regola della separazione e dell’autonomia dei due giudizi, disciplinati da regole proprie. Il giudizio civile è molto differente da quello penale, non soltanto sotto  il  profilo  probatorio,  ma  anche,  in  via  d’esempio,  con riguardo alla ricostruzione del nesso di causalità, che risponde, nel processo penale, al canone della ragionevole certezza e, in
quello civile, alla regola del «più probabile che non» (cfr. anche giurisprudenza successiva: Cass. nr. 18918 del 2019; Cass. nr. 15248 del 2021; Cass. nr.31115 del 2024).
Ritornando al caso di specie, il giudizio penale è stato promosso nei confronti del legale rappresentante della società e,  in  detto  giudizio,  l’Istituto  non  si  è  costituito.  L’RAGIONE_SOCIALE  ha esercitato  l’azione di regresso nei confronti della società datrice di lavoro, dopo la sentenza penale di condanna, non definitiva, del primo.
Per  quanto  osservato,  la  non  coincidenza  dei  soggetti (imputato/conventa  nel  giudizio  di  regresso)  è  sufficiente  ad escludere l’operatività dell’art.  75  cit.  Non  sussiste,  pertanto, un’ipotesi di sospensione necessaria.
Resta da fare un’ultima considerazione.
Nella stringata  motivazione  dell’ordinanza, il  Tribunale ha sospeso il giudizio «in ogni caso» per il rischio di giudicati contrastanti. In parte qua , la decisione sembra voler esprimere, altresì, una ragione di sospensione facoltativa.
Anche  la  sospensione ex art.  337  comma  2,  c.p.c.  è sindacabile  dalla Corte di cassazione investita dal ricorso per regolamento di competenza sotto il profilo dell’esistenza di una motivazione non meramente  apparente  in  ordine al suo esercizio (cfr. tra le altre Cass. n. 14146 del 2020).
Nel  caso  in  esame,  la  motivazione  adottata,  come «sinteticamente»  resa,  è  meramente  tautologica,  in  quanto inidonea a dar conto del valore che, nello specifico, assumerebbe l’uniformità dei giudicati.
Deve ribadirsi che il favore per la separazione dei giudizi, nell’attuale sistema ordinamentale, comporta proprio l’accettazione del rischio di difformità delle decisioni (v. Cass., sez. un., nr 13661 del 2019 cit., punto 5.2. della motivazione,
ove la conclusione è supportata da vari indicatori normativi). Ciò che, invece, non può mai mancare è il giusto processo. Tale è quello  in  cui  l’applicazione  della  legge  garantisce  sempre  e pienamente il diritto di difesa.
21. In conclusione, in accoglimento dell’istanza di regolamento, va disposta la prosecuzione del processo dinanzi al  Tribunale  di  Arezzo,  che  provvederà  anche  a  regolare  le spese, con fissazione del termine di tre mesi dalla pubblicazione della presente ordinanza per la riassunzione.
P.Q.M.
La  Corte  accoglie  il  ricorso  e  dispone  la  prosecuzione  del processo,  anche  per  le  spese,  dinanzi  al  tribunale  di  Arezzo. Fissa per la riassunzione il termine di tre mesi dalla pubblicazione della presente ordinanza.
Così deciso in Roma, il 17 gennaio 2025