Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 2 Num. 3074 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 2 Num. 3074 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 02/02/2024
ORDINANZA
sul ricorso per conflitto di competenza iscritto al nr. 13260/2023 proposto da:
RAGIONE_SOCIALE, elettivamente domiciliato in INDIRIZZO, INDIRIZZO, presso lo studio dell’avvocato NOME COGNOME che lo rappresenta e difende;
– ricorrente –
contro
COGNOME NOME, elettivamente domiciliato presso lo studio dell’avvocato NOME COGNOME che lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato NOME COGNOME;
– controricorrente –
per regolamento di competenza avverso l’ordinanza del GIUDICE DI PACE DI PARMA, n. 2705/2022 depositata il 10/05/2023.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 12/01/2024 dal Consigliere NOME COGNOME; lette le conclusioni scritte del PUBBLICO MINISTERO in persona del Sostituto Procuratore Generale NOME COGNOME che ha chiesto l’accoglimento del ricorso .
RILEVATO CHE:
Con atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo, notificata a mezzo pec in data 23 settembre 2022, NOME COGNOME COGNOME conveniva in giudizio la società RAGIONE_SOCIALE chiedendo di dichiarare la nullità e/o revoca del decreto ingiuntivo opposto per carenza di legittimazione attiva di RAGIONE_SOCIALE o l’inadempimento di quest’ultima agli obblighi assunti nella scrittura privata del 21/06/2021 e per mancata consegna DURC al committente COGNOME e per l’effetto accertare e dichiarare la non debenza, anche previa compensazione, da parte del COGNOME della somma richiesta pari ad euro 2.970,00 e per l’effetto revocare il decreto ingiuntivo n. 982/2022 opposto con richiesta di risarcimento del danno.
La società RAGIONE_SOCIALE si costituiva in giudizio chiedendo la conferma del decreto ingiuntivo opposto,
Su richiesta delle parti, il Giudice concedeva i termini per il deposito delle memorie che venivano tempestivamente depositate.
All’esito delle stesse, il Giudice di Pace di Parma ha emanato l’ordinanza n. 95/23 mediante la quale ha dichiarato la sospensione della causa ex art. 295 c.p.c.
Il provvedimento di sospensione si fonda sulla pendenza avanti il Tribunale di Parma del procedimento penale rubricato al N. NUMERO_DOCUMENTO con imputato NOME COGNOME per il reato previsto e punito dal l’ art. 624 bis, commi 1 e 3, c.p. con
l’aggravante di cui all’art. 61, n.5), per aver commesso il fatto introducendosi nel cantiere posto nelle pertinenze di un’abitazione profittando del buio e dell’assenza stabile sul posto della persona offesa.
Secondo il Giudice di pace, tali fatti come risultanti dalla contestazione dovrebbero essere oggetto di verifica istruttoria anche nel corso del giudizio dinanzi a sé, di guisa che diventa rilevante l’esito del predetto procedimento penale ai fini della definizione del giudizio.
La società RAGIONE_SOCIALE ha proposto regolamento di competenza avverso la suddetta ordinanza
NOME COGNOME COGNOME ha resistito con memoria.
Il Procuratore Generale presso la Corte di Cassazione ha concluso per l’accoglimento del regolamento di competenza.
CONSIDERATO CHE:
La ricorrente premette che il provvedimento di sospensione del processo adottato dal giudice di pace è impugnabile dalla parte con il regolamento necessario di competenza, non ostandovi l’art. 46 cod. proc. civ. che – pur sancendo l’inapplicabilità nei giudizi davanti al giudice di pace dell’art. 42 cod. proc. civ. il quale, nel testo risultante dall’art. 6 della legge n. 353 del 1990, prevede la generale proponibilità del regolamento avverso i provvedimenti che dichiarano la sospensione del processo, dev’essere interpretato nel senso, costituzionalmente orientato, di limitare l’inammissibilità del regolamento ai soli provvedimenti del giudice di pace che decidono sulla competenza, consentendo invece alla parte di avvalersi dell’unico strumento di tutela che, attraverso un’immediata verifica della sussistenza dei presupposti giuridici
del provvedimento di sospensione, assicuri la sollecita ripresa delle attività processuali, impedendo la lesione del diritto alla ragionevole durata del processo.
Nella specie, secondo la ricorrente risulterebbe violato l’art. 295 c.p.c. in quanto l’oggetto del giudizio sarebbe rappresentato esclusivamente dal pagamento dei lavori di posa del cappotto termico effettuati su incarico del COGNOME dalla società RAGIONE_SOCIALE e dall’eccezione di inadempimento formulata da quest’ultimo secondo cui i lavori concordati non erano stati terminati a seguito del furto. Tale circostanza invece è smentita dalla ricorrente che afferma di aver portato a compimento i lavori che sarebbero stati oggetto di riconsegna la mattina successiva all’asserito furto.
Dunque l’istruttoria del Giudice di Pace di Parma dovrebbe essere solo relativa all’adempimento o meno dei lavori di cui al contratto di appalto da parte della società RAGIONE_SOCIALE, mentre non rileverebbe, ai fini del pagamento della fattura emessa per i lavori effettuati, se il legale rappresentante abbia o meno perpetrato il furto di cui è accusato. Infatti, da un lato la responsabilità penale è personale e, dunque, ricadrebbe solo sul COGNOME e non sulla società e, dall’altro , l’eventuale danno al COGNOME non è oggetto del giudizio.
Sulla base di tali argomentazioni la ricorrente afferma che non vi è alcun rapporto di pregiudizialità tale da giustificare la sospensione obbligatoria del giudizio.
Il Procuratore Generale ha concluso per la fondatezza del regolamento di competenza.
Secondo l’Ufficio di Procura la sospensione necessaria del processo, ex art. 295 c.p.c., presuppone l’esistenza di un nesso di pregiudizialità sostanziale, ossia una relazione tra rapporti
giuridici sostanziali distinti ed autonomi, dedotti in via autonoma in due diversi giudizi, uno dei quali (pregiudiziale) integra la fattispecie dell’altro (dipendente) in modo tale che la decisione sul primo rapporto si riflette necessariamente, condizionandola, sulla decisione del secondo.
Per evitare il possibile conflitto di giudicati, il rapporto di pregiudizialità fra procedimenti pendenti dinanzi a giudici diversi è configurabile qualora la definizione dell’uno costituisce indispensabile antecedente logico – giuridico dell’altro nel senso che l’accertamento del primo venga postulato con effetto di giudicato, sicché non ricorre tale vincolo allorché il giudice del procedimento ritenuto pregiudiziale debba conoscere della questione oggetto della causa pregiudicata incidenter tantum senza efficacia di giudicato (cfr. Cass., sez. terza, ord. 25 luglio 2003 n. 11571 vedi anche Cass., sez. terza, ord. 7 ottobre 2005 n. 19649).
Il Giudice di pace di Parma ha sospeso per pregiudizialità penale il giudizio di opposizione al decreto ingiuntivo, avente ad oggetto l’inadempimento contrattuale ed i rapporti creditori intercorsi tra le odierne parti. In base ai principi costantemente enunciati dal giudice di legittimità non sussiste alcun contrasto potenziale di giudicati tra il procedimento penale e l’eventuale accoglimento della domanda azionata in INDIRIZZO monitoria.
In particolare, la sospensione necessaria del processo civile, ai sensi degli artt. 295 c.p.c., 654 c.p.p. e 211 disp. att. c.p.p., in attesa del giudicato penale, può essere disposta solo se una norma di diritto sostanziale ricolleghi alla commissione del reato un effetto sul diritto oggetto del giudizio civile, e a condizione che la sentenza penale possa avere, nel caso concreto, valore di giudicato nel processo civile. Perché si
verifichi tale condizione di dipendenza tecnica della decisione civile dalla definizione del giudizio penale, non basta che nei due processi rilevino gli stessi fatti, ma occorre che l’effetto giuridico dedotto in ambito civile sia collegato normativamente alla commissione del reato che è oggetto dell’imputazione penale (Cass., sez. sesta, ord. 1° gennaio 2021, n. 15248).
3. Il Collegio preliminarmente evidenzia che alla proponibilità del regolamento di competenza avverso il provvedimento di sospensione adottato dal Giudice di Pace di Catania non osta il disposto dell’art. 46 c.p.c.. Le Sezioni Unite di questa Corte (confr. Cass. civ. sez. un. ord. 29 agosto 2008, n. 21931), hanno invero già avuto modo di affermare che il provvedimento di sospensione del processo adottato dal giudice di pace è impugnabile dalla parte con il regolamento necessario di competenza, non ostandovi il disposto dell’art. 46 c.p.c.. E invero tale norma, pur sancendo l’inapplicabilità nei giudizi davanti al giudice di pace dell’art. 42 c.p.c., il quale, nel testo risultante dalla L. n. 353 del 1990, art. 6, prevede la generale proponibilità del regolamento anche avverso i provvedimenti che dichiarano la sospensione del processo, dev’essere interpretata nel senso, costituzionalmente orientato, di limitare l’inammissibilità del regolamento ai soli provvedimenti del giudice di pace che decidano sulla competenza, consentendo invece alla parte di avvalersi dell’unico strumento di tutela idoneo ad assicurare, attraverso un’immediata verifica della sussistenza dei presupposti giuridici del provvedimento di sospensione, la sollecita ripresa delle attività processuali, impedendo la lesione del diritto alla ragionevole durata del processo.
Tanto premesso e precisato in punto di ammissibilità del proposto mezzo, nel merito il ricorso è fondato.
Il collegio condivide le conclusioni del P.G.
Il presente giudizio ha ad oggetto il pagamento dei lavori effettuati dalla ricorrente in favore del COGNOME. Questi asserisce che i suddetti lavori non siano stati completati e ciò risulterebbe provato dalla sottrazione del materiale presente in cantiere. Risulta evidente, pertanto, che l’accertamento da svolgersi in sede civile riguardi l’effettivo adempimento dell’appaltatore all’obbligo di esecuzione dei lavori dei quali chiede il pagamento mentre l’eventuale accertamento del furto di materiali potrebbe solo comportare una richiesta di risarcimento del danno in relazione a tale condotta, domanda che non risulta formulata nel presente giudizio.
D’altra parte secondo la giurisprudenza di questa Corte : Nell’ordinamento processuale vigente, l’unico mezzo preventivo di coordinamento tra il processo civile e quello penale è costituito dall’art. 75 c.p.p., il quale esaurisce ogni possibile ipotesi di sospensione del giudizio civile per pregiudizialità, ponendosi come eccezione al principio generale di autonomia, al quale s’ispirano i rapporti tra i due processi, con il duplice corollario della prosecuzione parallela del giudizio civile e di quello penale, senza alcuna possibilità di influenza del secondo sul primo, e dell’obbligo del giudice civile di accertare autonomamente i fatti. La sospensione necessaria del giudizio civile è pertanto limitata all’ipotesi in cui l’azione in sede civile sia stata proposta dopo la costituzione di parte civile nel processo penale, prevedendosi, nel caso inverso, la facoltà di trasferire l’azione civile nel processo penale, il cui esercizio comporta la rinuncia ex lege agli atti del giudizio civile, ovvero
la prosecuzione separata dei due giudizi (Sez. 63, Ordinanza n. 26863 del 22/12/2016).
Infatti, Il giudizio civile può essere sospeso, ai sensi degli artt. 295 c.p.c., 654 c.p.p. e 211 disp. att. c.p.p., ove una norma di diritto sostanziale ricolleghi alla commissione del reato un effetto sul diritto oggetto di tale giudizio, purché la sentenza penale possa avere, nel caso concreto, valore di giudicato nel processo civile. Pertanto, per rendere dipendente la decisione civile dalla definizione del giudizio penale, non basta che nei due processi rilevino gli stessi fatti, ma occorre che l’effetto giuridico dedotto in ambito civile sia collegato normativamente alla commissione del reato (Sez. 6-2, Ordinanza n. 18202 del 11/07/2018, Rv. 649656 – 01).
Si impone, pertanto, l’accoglimento del ricorso e la cassazione dell’ordinanza di sospensione del Giudice di Pace di Parma.
Le spese del presente regolamento saranno regolate secondo l’esito della lite dal giudice del merito ( Cass. sez. 1, ord. 19 gennaio 2005 n. 1082).
P. Q. M.
La Corte Suprema di Cassazione
accoglie il ricorso, cassa l’ordinanza di sospensione del Giudice di Pace di Parma n. 2705/2022 depositata il 10/05/2023 e dispone la prosecuzione del processo.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della II