Ordinanza di Cassazione Civile Sez. L Num. 34945 Anno 2024
Civile Ord. Sez. L Num. 34945 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 30/12/2024
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 16097/2019 R.G. proposto da : RAGIONE_SOCIALE in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA INDIRIZZO presso lo studio dell’avvocato COGNOME che lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato COGNOME
-ricorrente-
contro
STUDIO DI RADIOLOGIA E TERAPIA FISICA DR NOME COGNOME RAGIONE_SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA INDIRIZZO presso lo studio dell’avvocato COGNOME , rappresentato e difeso dall’avvocato COGNOME
avverso SENTENZA di CORTE D’APPELLO ROMA n. 4225/2018 pubblicata il 23/11/2018.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 13/12/2024 dal Consigliere NOME COGNOME
FATTI DI CAUSA
La Corte d’appello di Roma, con la sentenza n.4225/2018 pubblicata il 23/11/2018, ha rigettato il gravame proposto dall’ENPAM nella controversia con lo Studio di radiologia e terapia fisica del dr. NOME COGNOME RAGIONE_SOCIALE (lo Studio).
La controversia ha per oggetto la prescrizione del diritto dell’ENPAM ai contributi dovuti ex art.1 comma 39 legge n.243/2004 per gli anni dal 2005 al 2009 nel termine quinquennale ex art. 3 comma 9 legge n.335/1995 e la non debenza dei contributi per il periodo antecedente alla trasformazione in società di capitali (2008).
Il Tribunale di Roma, in parziale accoglimento della opposizione a decreto ingiuntivo proposta dallo Studio, condannava quest’ultimo al versamento dei contributi per gli anni 2008 e 2009, ritenendo prescritti gli altri.
La corte territoriale, con riferimento ai contributi per gli anni da 2005 a 2007, ha ritenuto la inapplicabilità della causa di sospensione della prescrizione prevista dall’art.2941 n.8 cod. civ., richiamando la giurisprudenza di legittimità, non risultando provato alcun comportamento intenzionalmente diretto ad occultare al creditore l’esistenza dell’obbligazione, ma solo il «mancato invio della necessaria dichiarazione reddituale».
Per la cassazione della sentenza ricorre l’ENPAM, con ricorso affidato ad un unico motivo. Lo Studio resiste con controricorso.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con l’unico motivo ENPAM lamenta la errata interpretazione, violazione e falsa applicazione dell’art.2935 cod. civ. e dell’art.2941 n.8 cod. civ. con riferimento all’art.360 comma primo n.3 cod. proc. civ. e deduce che la corte territoriale ha errato nel ritenere che la violazione dell’obbligo stabilito dalla legge -di comunicare i dati di fatturato sul quale calcolare il contributo del 2% non sia da ritenersi una valida causa di sospensione della prescrizione.
Il ricorso è infondato.
Secondo il costante orientamento di questa Corte, al quale si intende dare in questa sede continuità « l’impossibilità di far valere il diritto, quale fatto impeditivo della decorrenza della prescrizione ex art. 2935 c.c., è solo quella che deriva da cause giuridiche che ne ostacolino l’esercizio e non comprende anche gli impedimenti soggettivi o gli ostacoli di mero fatto, in relazione ai quali il successivo art. 2941 c.c. prevede solo specifiche e tassative ipotesi di sospensione della prescrizione, tra le quali, salva l’ipotesi di occultamento doloso del debito, non rientra l’ignoranza da parte del titolare del fatto generatore del suo diritto, né il dubbio soggettivo sull’esistenza di tale diritto o il ritardo indotto dalla necessità del suo accertamento» (Cass. 11/12/2023, n.34525).
Più in particolare, si è ritenuto che «secondo il consolidato insegnamento di questa Corte «l’operatività della causa di sospensione della prescrizione, di cui all’art. 2941, n. 8), cod. civ., ricorre quando sia posta in essere dal debitore una condotta tale da comportare per il creditore una vera e propria impossibilità di agire, e non una mera difficoltà di accertamento del credito, e, quindi, quando sia posto in essere dal debitore un comportamento intenzionalmente diretto ad occultare al creditore l’esistenza dell’obbligazione» (Cass. Sez. IV, 13/10/2014, n. 21567), «con la conseguenza che tale criterio non impone, in altri termini, di far
riferimento ad un’impossibilità assoluta di superare l’ostacolo prodotto dal comportamento del debitore, ma richiede di considerare l’effetto dell’occultamento in termini di impedimento non sormontabile con gli ordinari controlli» (Cass., Sez. IV, 17/04/2007, n.9113)» (cfr. Cass. 13/12/2017 n.29990).
La corte territoriale ha fatto corretta applicazione di tali principi di diritto, laddove ha ritenuto che il mancato invio della dichiarazione reddituale «in assenza di altri atti di natura fraudolenta» non abbia determinato l’impossibilità assoluta per ENPAM di accertare il credito previdenziale. Ciò risulta, peraltro, dalla stessa prospettazione della parte ricorrente, laddove deduce che a seguito della omessa compilazione del modello DFS da parte dello Studio ha richiesto alle amministrazioni sanitarie pubbliche la trasmissione dei dati di fatturato, «facendo esercizio dei suoi poteri» (cfr.la pag.8 del ricorso).
Per questi motivi il ricorso è infondato.
Le spese del giudizio di legittimità seguono la soccombenza e si liquidano in euro 2.500,00 per compensi oltre ad Iva, cpa, rimborso spese generali, nonché euro 200,00 a titolo di esborsi.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso.
Condanna il la ricorrente al pagamento, in favore del controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 2.500,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in Euro 200,00, ed agli accessori di legge.
Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso principale, a norma del comma 1-bis, dello stesso articolo 13, se dovuto.
Così deciso in Roma, il 13/12/2024.