SENTENZA TRIBUNALE DI ROMA N. 9146 2025 – N. R.G. 00023400 2025 DEPOSITO MINUTA 22 09 2025 PUBBLICAZIONE 22 09 2025
R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI ROMA
1^ Sezione Lavoro
n. 23400/2025 R. Gen.
Il Giudice designato dr. NOME COGNOME
nella causa
T R A
(nato a Roma il 26.7.1976), elettivamente domiciliato in Roma, INDIRIZZO presso lo studio dell’avv. NOME COGNOME che lo rappresenta e difende in virtù di delega in atti
opponente
E
in persona del legale rappresentante pro-tempore, elettivamente domiciliato in Roma, INDIRIZZO rappresentato e difeso dall’avv. NOME COGNOME in virtù di procura in atti
opposto all’udienza del 22.9.2025 ha pronunciato la seguente sentenza
DISPOSITIVO
rigetta l’opposizione;
condanna la parte opponente a rimborsare in favore dell’ i compensi legali che si liquidano in € 3.727,00, oltre spese generali nella misura del 15%, Iva e Cpa.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
In data 10.6.2025
si è visto recapitare da
una intimazione a pagare, entro 5 giorni, la somma complessiva di € 26.472,78, risultante da un avviso di accertamento (con Ente impositore l’erario) e da un avviso di addebito (intimazione di pagamento n. NUMERO_CARTA.
Il ha proposto opposizione avverso detta intimazione, limitatamente al sottostante avviso di addebito (n. NUMERO_CARTA,
sostenendo che tra la data di notifica di esso (16.1.2019) e la data di notifica dell’intimazione di pagamento opposta (10.6.2025) era trascorso il termine quinquennale di prescrizione.
Si è costituito in giudizio l’ che ha sollevato alcune preliminari eccezioni, chiedendo il rigetto dell’opposizione.
All’odierna udienza la causa è stata decisa.
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L’opposizione del è infondata.
Quest’ultimo, che non ha messo in discussione la ritualità notifica dell’avviso di addebito, ha invece come detto eccepito che tra la data di notifica di esso e la data di notifica dell’intimazione di pagamento in esame fosse trascorso il termine quinquennale di prescrizione.
Detta eccezione è tuttavia infondata, poiché non tiene in considerazione che dal marzo del 2020 all’agosto 2021 (per un totale di 18 mesi) il termine di prescrizione è stato sospeso per legge in virtù dell’emergenza Covid.
Rilevano, al riguardo, il decreto legge n. 18/2020 (decreto Cura Italia) che ha sospeso i termini di prescrizione delle pretese dall’8 marzo 2020 al 31 maggio 2020; il decreto legge n. 34/2020 (decreto Rilancio) che ha prorogato fino al 31 agosto 2020 le sospensioni di cui al precedente decreto legge; il decreto legge n. 41/2021 (decreto Sostegni) che ha previsto una proroga fino al 30 aprile 2021 dei termini di prescrizione; il decreto legge n. 73/2021 (decreto Sostegni-bis), che ha differito, dal 30 aprile al 31 agosto 2021, il termine finale del periodo di sospensione delle attività di riscossione.
Cosicché, ai sensi dell’articolo 12 del Dlgs 159/2015 (secondo il quale tutti termini pendenti all’inizio della sospensione sono prorogati per un periodo uguale a quello della sospensione medesima), la normativa richiamata implica la sospensione del termin e a decorrere dall’8 marzo 2020 e fino al 31 agosto 2021.
Al riguardo deve precisarsi che i termini di sospensione previsti dalla normativa emergenziale ‘ si applicano non soltanto in relazione a quelle attività da compiersi entro l’arco temporale previsto dalla norma, ma anche con riguardo alle altre attività, nel senso che si determina uno spostamento in avanti del decorso dei termini per la stessa durata della sospensione ‘ (così, Cass. 15.1.2025, n. 960).
Pertanto, considerato che l’avviso di addebito in esame è stato notificato in data 16.1.2019, aggiunto ai cinque anni il termine complessivo di sospensione di 18 mesi (per un totale così di sei anni e sei mesi), alla data del 10.6.2025 (di notifica dell’in timazione opposta in questa sede) detto termine complessivo di sei anni e sei mesi non era trascorso.
L’eccezione di prescrizione deve pertanto essere disattesa.
Di conseguenza, l’intera opposizione deve essere rigettata.
Le spese del giudizio, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza e vanno pertanto poste a carico di parte opponente.
Nella liquidazione delle spese del giudizio si è tenuto conto della tabella n. 4 (cause di previdenza) allegata al Dm n. 147/2022, del valore della controversia (da € 5.200,01 a € 26.000,00, pari all’importo riportato nell’avviso di addebito e si sono considerate solo le fasi 1, 2 e 4 (studio, introduttiva e decisionale) nei rispettivi valori medi.
Roma, 22.9.2025.
Il giudice NOME COGNOME