Ordinanza di Cassazione Civile Sez. L Num. 7640 Anno 2025
Civile Ord. Sez. L Num. 7640 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 22/03/2025
ORDINANZA
sul ricorso 28287-2020 proposto da:
COGNOME elettivamente domiciliata in ROMA, INDIRIZZO presso lo studio dell’avvocato NOME COGNOME che la rappresenta e difende unitamente all’avvocato NOME COGNOME
– ricorrente –
contro
RAGIONE_SOCIALE, in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesa ope legis dall’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO presso i cui Uffici domicilia in ROMA, alla INDIRIZZO
– resistente con mandato -nonché contro
RAGIONE_SOCIALE in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente
Oggetto
Contributi prescrizione
R.G.N.28287/2020
COGNOME
Rep.
Ud.29/01/2025
CC
domiciliato in ROMA, INDIRIZZO presso l’Avvocatura Centrale dell’Istituto, rappresentato e difeso dagli avvocati NOME COGNOME NOME COGNOME, NOME COGNOME NOME COGNOME NOME COGNOME;
– resistente con mandato –
nonché contro
RAGIONE_SOCIALE – intimata – avverso la sentenza n. 323/2020 della CORTE D’APPELLO di BOLOGNA, depositata il 08/09/2020 R.G.N. 144/2018; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 29/01/2025 dal Consigliere Dott. NOME COGNOME
RILEVATO CHE
Si controverte dell’applicazione della sospensione dei termini di prescrizione per la durata di sei mesi come previsto dall’art. 8 comma 1 della legge n. 122 del 2012 di conversione del d.l. n. 74 del 2012 ( terremoto Emilia) e poi della sospensione di c inque mesi e quindici giorni prevista dall’art. 1 comma 623 della legge n. 147 del 2013 (legge di stabilità del 2014) ad una intimazione di pagamento recante due cartelle di pagamento aventi ad oggetto contributi per gli anni 1998, 1999 e 2000.
La Corte di appello di Bologna, confermando la sentenza del Tribunale, ha ritenuto che applicandosi alla fattispecie entrambe le sospensioni non fosse maturata la prescrizione eccepita con riguardo al periodo intercorrente tra l’8 marzo2011 ( data di passaggio in giudicato della sentenza che nel giudizio di opposizione all’esecuzione promosso dalla stessa COGNOME aveva dato atto della desistenza dell’Agente della riscossione dalla procedura di pignoramento intrapresa per i medesimi crediti) e la data di no tifica dell’intimazione di pagamento qui impugnata (il 20.10.2016).
Per la cassazione della sentenza propone ricorso NOME COGNOME che articola due motivi. L’Agenzia delle Entrate riscossione ha depositato memoria tardiva al solo fine di partecipare all’udienza pubblica e l’Inps ha depositato procura. La ricorrente ha depositato memoria illustrativa . All’esito della camera di consiglio il Collegio si è riservato di depositare l’ordinanza nel termine di sessanta giorni.
RITENUTO CHE
Con il primo motivo di ricorso è denunciata la violazione e falsa applicazione dell’art. 8 comma 1 n. 3 del d.l. n. 74 del 2012 convertito nella legge n. 122 del 2012 e dell’art. 3 comma 9 della legge n. 335 del 1995 in relazione all’art. 360 primo comma n. 3 c.p.c..
1.1. Ad avviso della ricorrente la disposizione richiamata non riguarderebbe l’attività degli agenti incaricati della riscossione ma solo quella degli uffici finanziari compresi enti locali e regione. Nel caso in esame la prescrizione quinquennale ex art. 3 comma 9 della legge n. 335 del 1995 alla data della notifica dell’intimazione, il 20.10.2016, era oramai decorsa atteso che il termine decorreva dal l’8.3.2011 , quando era passata in giudicato la sentenza che aveva deciso sull’esecuzione immobiliare intrapresa dall’Agente della riscossione .
1.2. Sottolinea che la sospensione dei termini per la notifica delle cartelle e per la riscossione dei tributi non deve essere confusa con la sospensione della prescrizione. La prima impedisce la decorrenza del termine, che ricomincia a decorrere quando la causa di sospensione viene meno. La seconda incide sul termine di prescrizione, sospendendolo, di tal che la prescrizione ricomincia a decorrere non appena la causa di sospensione viene meno sommandosi al periodo precedente.
Il motivo non può essere accolto.
2.1. L’Art. 8 comma 1 del d.l. n. 74 del 2012 conv. in legge n. 122 del 2012 ed intitolato ‘Sospensione termini amministrativi, contributi previdenziali ed assistenziali’ dispone , accanto alla possibilità di regolarizzazione senza applicazione di sanzioni e interessi dei mancati versamenti e riversamenti, la sospensione fino al 30 novembre 2012 dei ‘ termini relativi agli adempimenti ed ai versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l’assicurazione obbligatoria ‘ (n. 1); dei ‘ versamenti riferiti al diritto annuale di cui all’articolo 18 della legge 29 dicembre 1993, n. 580, e successive modificazioni ‘ (n. 2); dei ‘ termini per la notifica delle cartelle di pagamento e per la riscossione delle somme risultanti dagli atti di cui all’articolo 29 del D.L. 31 maggio 2010, n. 78 da parte degli agenti della riscossione, nonché i termini di prescrizione e decadenza relativi all’attività degli uffici finanziari, ivi compresi quelli degli enti locali e della Regione ; ‘ (n. 3).
Ne consegue che è rimasto sospeso il termine per la notifica nello specifico dell’intimazione di pagamento recante le cartelle, atto con il quale per il tramite dell’agente della riscossione viene chiesto l’adempimento dell’obbligazione . La disposizione prevede proprio la sospensione fino al 30 novembre 2012 di ogni termine comportante prescrizione o decadenza ed è riferita proprio agli ‘agenti della riscossione’ .
È invece fondato il secondo motivo di ricorso con il quale è denunciata la violazione e falsa applicazione dell’art. 1 comma 623 della legge n. 147 del 2013 e dell’art. 3 comma 9 della legge n. 335 del 1995 in relazione all’art. 360 primo comma n. 3 c.p.c..
3.1. Questa Corte ha chiarito infatti che ‘In tema di estinzione agevolata dei carichi iscritti a ruolo, la sospensione della prescrizione di cui all’art. 1, comma 623, della l. n. 147 del 2013 non si applica ai crediti previdenziali dell’Inps,
ente pubblico non statale che non rientra tra i soggetti menzionati dall’art. 1, comma 618, della medesima legge, il quale considera i soli enti locali e ed uffici dello Stato come soggetti che possono emettere i ruoli oggetto della definizione agevolata i n esso disciplinata.’ ( cfr. Cass. n. 7285 del 2024 e n.1893 del 2020).
3.2. L’ art.1 comma 618 della legge n.147 del 2013 dispone che la definizione agevolata si applica ai ‘carichi inclusi in ruoli emessi da uffici statali, agenzie fiscali, regioni, province e comuni, affidati in riscossione fino al 31 ottobre 2013’. Il successivo comma 623 poi stabilisce che ‘Per consentire il versamento delle somme dovute entro il 31 maggio 2014 e la registrazione delle operazioni relative, la riscossione dei carichi di cui al comma 618 resta sospesa fino al 15 giugno 2014. Per il corrispondente periodo sono so spesi i termini di prescrizione.’ La sospensione della prescrizione di cui al citato comma 623 riguarda tutti i ruoli affidati in riscossione fino al 31 ottobre 2013, senza che assuma rilevanza la richiesta del contribuente di aderire alla definizione agevolata delle liti fiscali pendenti (cfr. Cass. n. 1893 del 2020). Tuttavia, la definizione agevolata non si applica ai crediti previdenziali essendo riferita, come detto, a ruoli formati da uffici statali, agenzie fiscali, regioni, province e comuni e l ‘Inps, quale ente pubblico non statale, non rientra in alcuno dei soggetti menzionati dalla norma. Ne consegue perciò che la sospensione della prescrizione ex art.1 comma 623 della legge n.147 del 2013 non può trovare applicazione al casso di specie e perciò la sentenza va cassata con rinvio per i successivi accertamenti e per la liquidazione delle spese di lite del presente giudizio di cassazione.
P.Q.M.
La Corte rigetta il primo motivo di ricorso. Accoglie il secondo. Cassa la sentenza in relazione al motivo accolto e rinvia alla
Corte di appello di Bologna in diversa composizione anche per le spese del giudizio di legittimità. Così deciso in Roma il 29 gennaio 2025