Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 3 Num. 14184 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 3 Num. 14184 Anno 2025
Presidente: NOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 27/05/2025
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 2212/2024 R.G. proposto da :
COGNOME NOMECOGNOME rappresentato e difeso da ll’avvocato COGNOME NOME (CODICE_FISCALE, domiciliazione telematica legale
-ricorrente-
contro
NOME
-intimato-
Avverso la SENTENZA della CORTE D’APPELLO di NAPOLI n. 2692/2023 depositata il 13/06/2023.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 6/03/2025 dal Consigliere NOME COGNOME
Rilevato che
NOME COGNOME ricorre, sulla base di quattro motivi, corredati da memoria, per la cassazione della sentenza n. 2692 del 2023 della Corte di appello di Napoli, esponendo, per quanto ancora di utilità, che:
-aveva proposto querela di falso con riferimento a una relata di notificazione di un ricorso per la dichiarazione di fallimento, convenendo in giudizio l’Ufficiale giudiziario NOME COGNOME;
-il Tribunale aveva respinto la domanda osservando che la legittimazione passiva era solo del soggetto che aveva inteso avvalersi della notificazione, e non dell’autore del preteso falso;
-la Corte di appello aveva dichiarato inammissibile il gravame osservando che non era stata affatto censurata la ragione decisoria;
non ha svolto difese NOME COGNOME.
Rilevato che
con il primo motivo si prospetta la violazione e falsa applicazione dell’art. 342, cod. proc. civ., poiché la Corte di appello avrebbe errato mancando di considerare che con l’atto di appello era stato in particolare dedotto che nessuna norma esclude la legittimazione passiva dell’autore del falso, che può partecipare al giudizio potendo derivare, dall’accoglimento della querela, una separata azione risarcitoria, fermo restando che il convenuto aveva accettato il contraddittorio;
con il secondo motivo si prospetta la violazione e falsa applicazione degli artt. 221, 99, cod. proc. civ., 2700, cod. civ., poiché la Corte di appello avrebbe errato motivando in modo carente con richiamo a una giurisprudenza di legittimità non pertinente, posto che la querela proposta in via principale è diretta ad accertare la falsità commessa dal pubblico ufficiale pertanto convenuto;
con il terzo motivo si prospetta la violazione e falsa applicazione degli artt. 112, cod. proc. civ., 111, Cost., poiché la Corte di appello avrebbe errato limitandosi a una pronuncia in rito e non, come sempre preferibile a mente dei principî sovranazionali, sul merito della domanda effettivamente svolta;
con il quarto motivo si prospetta la violazione e falsa applicazione dell’art. 132, n. 4, cod. proc. civ., 118, disp. att. cod. proc. civ., 111, Cost., poiché la Corte di appello avrebbe errato mancando di motivare in modo autonomamente critico e come tale effettivamente decifrabile.
Considerato che
i motivi di ricorso, da esaminare congiuntamente per connessione, sono in parte inammissibili, in parte infondati;
la ragione decisoria della Corte distrettuale è stata chiaramente espressa: non risultava effettivamente censurata, con l’appello, la comunque corretta ratio decidendi del giudice di prime cure secondo cui legittimato passivo della querela di falso proposta in via principale non è l’autore del falso ma chi se ne sia avvalso o intenda avvalersene contro chi se ne duole (Cass., 17/07/2019, n. 19281, che richiama arresti nomofilattici degli anni ’60 e ’70: da Cass., n. 2070 del 1963 a Cass., n. 1275 del 1977; cfr. anche Cass., 27/07/1992, n. 9013, in motivazione);
parte ricorrente afferma di aver in specie dedotto:
-che nessuna norma escludeva la legittimazione dell’indicato autore del falso , ma l’affermazione: a) non è localizzata nell’atto di appello seppur prodotto in questa sede, anche se rinvenibile in particolare a pag. 10, rigo 10, eccentricamente relazionata a una definita ‘improponibilità’, e a pag. 20, righi 12 -15, del suddetto atto, a contrario agganciata ad altre ‘previsioni normative’ cumulativamente richiamate; b) è deduzione, in ogni caso, del tutto generica poiché non si misura con la ragione
decisoria coerente (come anticipato) con la consolidata nomofilachia di legittimità sopra richiamata, logicamente fondata sull’interesse a contraddire rispetto alla domanda svolta;
-che l’autore del falso, tale indicato, può intervenire nel giudizio tenuto conto della sua possibile responsabilità in separata azione risarcitoria: ma è del tutto evidente che ciò non sposta in alcun modo la ragione decisoria sopra richiamata, e infatti è una precisazione della medesima giurisprudenza di questa Corte ricordata;
-che il convenuto aveva accettato il contraddittorio: ma si tratta di affermazione del tutto irrilevante poiché la legittimazione passiva c.d. sostanziale non è disponibile dalla parte convenuta;
è appena il caso di rimarcare ancora che la decisione in punto di legittimazione c.d. sostanziale, è di merito e non in rito, attenendo al fondamento della domanda quale svolta sotto il profilo della correttezza del suo indirizzamento soggettivo;
è assorbito ogni altro profilo;
non deve provvedersi sulle spese stanti le mancate difese della parte intimata.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso.
Ai sensi dell’art. 13, comma 1 -quater , del d.P.R. n. 115 del 2002, la Corte dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte ricorrente, al competente ufficio di merito, se dovuto e nella misura dovuta, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso.
Così deciso in Roma, il 6/03/2025.