Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 2 Num. 33836 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 2 Num. 33836 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 23/12/2025
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 27438/2022 R.G. proposto da : ASSESSORATO INFRASTRUTTURE RAGIONE_SOCIALE DELLA REGIONE SICILIANA, difeso da ll’ AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO;
-ricorrente-
contro
COGNOME NOME, difeso da ll’avvocato COGNOME NOME;
-controricorrente-
avverso la SENTENZA del TRIBUNALE di BARCELLONA POZZO DI GOTTO n. 1110/2022, pubblicata il 22/09/2022.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 9/12/2025 dal Consigliere NOME COGNOME;
letta la memoria di parte controricorrente.
FATTI DI CAUSA
A seguito RAGIONE_SOCIALE contestazione di tre violazioni del codice RAGIONE_SOCIALE strada commesse nell’arco di dodici mesi, che comportavano la
decurtazione di punti dRAGIONE_SOCIALE patente di guida, l’RAGIONE_SOCIALE notificava il 6.12.2019 a NOME COGNOME un provvedimento di revisione RAGIONE_SOCIALE patente di guida, imponendogli di sottoporsi a visita medica entro trenta giorni. Poiché egli non si sottoponeva RAGIONE_SOCIALE visita, l’Amministrazione, con provvedimento notificato al destinatario il 4 maggio 2021, disponeva la sospensione a tempo indeterminato RAGIONE_SOCIALE sua patente di guida.
Il COGNOME proponeva opposizione dinanzi al Giudice di Pace, eccependo, tra l’altro, la tardività del provvedimento di sospensione. Secondo l’opponente, la Pubblica Amministrazione avrebbe dovuto adottare il provvedimento cautelare di sospensione RAGIONE_SOCIALE patente di guida nel termine di 90 giorni ai sensi dell’art 2 RAGIONE_SOCIALE legge 241 del 1990 e del d.P.R. 225/2011.
Il Giudice di Pace rigettava l’opposizione, ritenendo applicabile RAGIONE_SOCIALE fattispecie il termine di prescrizione quinquennale ex art. 28 RAGIONE_SOCIALE l. 689/1981.
A seguito di appello dell’opponente soccombente, il Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto riformava la decisione di primo grado, annullando il provvedimento di sospensione RAGIONE_SOCIALE patente, con la seguente motivazione: il provvedimento di revisione RAGIONE_SOCIALE patente ex art. 126 bis, comma 6, del d.lgs. n. 285/1992 è stato notificato all’appellante il 6.12.2019, con la conseguenza che, a fronte dell’inutile decorso del termine di trenta giorni fissato per sottoporsi all’esame di idoneità tecnica, il termine di 120 giorni posto dal l’ art. 204 codice RAGIONE_SOCIALE strada (c.d.s.) a partire dal quale poteva essere adottato il provvedimento di sospensione a tempo indeterminato RAGIONE_SOCIALE patente di guida era rappresentato dal giorno 5 gennaio 2020. Pertanto, tenuto conto RAGIONE_SOCIALE sospensione dei termini legata all’emergenza sanitaria COVID-19, il termine perentorio di 120 giorni posto dal suindicato art. 204 era destinato a scadere, al più tardi, il 9 luglio
2020 (nel mentre il provvedimento impugnato era stato adottato il successivo 28 aprile 2021, perciò tardivamente).
Ha proposto ricorso in cassazione l’RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE sulla base di un motivo.
L’intimato COGNOME NOME ha resistito con controricorso, illustrato con memoria.
RAGIONI DELLA DECISIONE
-In via preliminare è da rigettare l’eccezione proposta dal controricorrente di asserita improcedibilità del ricorso, formulata sotto plurimi profili. Quanto RAGIONE_SOCIALE lamentata mancanza RAGIONE_SOCIALE attestazione di conformità, essa è insufficiente poiché non è accompagnata dall’espresso disconoscimento RAGIONE_SOCIALE conformità ( Cass SU n. 8312/2019). Quanto RAGIONE_SOCIALE lamentata omessa menzione RAGIONE_SOCIALE notificazione RAGIONE_SOCIALE sentenza, essa è priva del requisito di specificità. Quanto all’errore materiale nell’indicazione del numero RAGIONE_SOCIALE sentenza, è attestata in epigrafe la presenza in atti RAGIONE_SOCIALE sentenza impugnata con il numero corretto.
L’unico motivo di ricorso denuncia la violazione e falsa applicazione degli artt. 126-bis e 204 del codice RAGIONE_SOCIALE strada con la seguente motivazione. Il Tribunale ha errato nel ritenere applicabile al provvedimento di sospensione RAGIONE_SOCIALE patente a tempo indeterminato il termine di decadenza di centoventi giorni previsto dall’art. 204 c.d.s. per l’emissione dell’ordinanza-ingiunzione di pagamento, in luogo de ll’art 28 RAGIONE_SOCIALE legge 689/1981. La procedura che conduce RAGIONE_SOCIALE sospensione RAGIONE_SOCIALE patente per mancata revisione non prevede, a differenza di quella sanzionatoria, la contestazione di un illecito e la possibilità di un ricorso al prefetto, con la conseguenza che l’applicazione analogica dell’art. 204 c.d.s. risulta incongrua. In assenza di una previsione normativa specifica sul termine per l’adozione del provvedimento, si deve fare riferimento RAGIONE_SOCIALE norma generale in materia di sanzioni amministrative, ossia l’art. 28 RAGIONE_SOCIALE l. 689/1981, che stabilisce il termine di prescrizione quinquennale. Il provvedimento
impugnato, adottato a circa due anni e cinque mesi dRAGIONE_SOCIALE comunicazione di avvio del procedimento, non si sarebbe dovuto, quindi, ritenere tardivo.
Il controricorrente sostiene che il provvedimento di sospensione RAGIONE_SOCIALE patente ha natura afflittiva e sanzionatoria, poiché consegue a condotte illecite (le violazioni del codice RAGIONE_SOCIALE strada) e limita un diritto fondamentale del cittadino. Di fronte al silenzio RAGIONE_SOCIALE legge sul termine per la conclusione del procedimento, il ricorso all’interpretazione analogica è necessario per garantire i principi di certezza del diritto, di buon andamento RAGIONE_SOCIALE pubblica amministrazione e di ragionevolezza, tutelando l’affidamento del privato. L’applicazione del termine di centoventi giorni, previsto dall’art. 204 c.d.s. per un altro procedimento di natura sanzionatoria all’interno dello stesso corpus normativo, rappresenta la soluzione ermeneutica più coerente con il sistema.
3. – Il motivo è fondato.
Il provvedimento di sospensione RAGIONE_SOCIALE patente previsto dall’art. 126-bis, co. 6, c.d.s. non ha natura afflittiva, ma costituisce una misura di carattere cautelare. Esso non sanziona una condotta illecita, ma consegue RAGIONE_SOCIALE mancata verifica RAGIONE_SOCIALE persistenza dei requisiti di idoneità psicofisica RAGIONE_SOCIALE guida, requisiti il cui accertamento si è reso necessario -nel caso di specie – a seguito RAGIONE_SOCIALE perdita totale del punteggio sulla patente. La funzione del provvedimento è, dunque, quella di impedire la circolazione a soggetti potenzialmente privi dell’idoneità richiesta, a tutela RAGIONE_SOCIALE sicurezza pubblica. Tale natura esclude la possibilità di applicare in via analogica la disciplina dettata per il procedimento sanzionatorio, inclusi i termini di decadenza previsti dall’art. 204 c.d.s. per l’adozione dell’ordinanza-ingiunzione. Quest’ultima, infatti, conclude un procedimento che presuppone la contestazione di una violazione, l’accertamento di una responsabilità e l’irrogazione di una sanzione pecuniaria, elementi estranei RAGIONE_SOCIALE fattispecie in esame. In assenza di un termine di decadenza
specificamente previsto dRAGIONE_SOCIALE legge per l’adozione RAGIONE_SOCIALE misura in questione, trova applicazione il termine generale di prescrizione quinquennale stabilito dall’art. 28 RAGIONE_SOCIALE l. 24 novembre 1981, n. 689 (p er un’analoga soluzione v. Cass. 15694/2020 con cui, in un caso di revoca RAGIONE_SOCIALE patente quale sanzione accessoria per la quale la legge parimenti non prevede alcun termine, si è statuito che la sanzione può essere irrogata nel termine generale di prescrizione quinquennale). A tale principio di diritto dovrà uniformarsi il giudice di rinvio.
Pertanto, il Tribunale ha errato nell’annullare il provvedimento di sospensione per tardività, avendo applicato una norma, l’art. 204 c.d.s., non pertinente RAGIONE_SOCIALE fattispecie, in luogo dell’art. 28 RAGIONE_SOCIALE l. 689/1981, nel cui rispetto il provvedimento era stato emesso.
-Pertanto, il ricorso va accolto, con la conseguente cassazione RAGIONE_SOCIALE sentenza impugnata ed il derivante rinvio RAGIONE_SOCIALE causa al Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto, in persona di diverso magistrato, anche per la regolamentazione delle spese del giudizio di legittimità.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia al Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto, in persona di diverso magistrato, anche per la regolazione delle spese del giudizio di legittimità.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio RAGIONE_SOCIALE Seconda Sezione civile, in data 9 dicembre 2025.
Il Presidente NOME COGNOME