Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 2 Num. 3245 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 2   Num. 3245  Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 05/02/2024
COGNOME NOME;
– intimato- avverso  la  SENTENZA  del  TRIBUNALE  di  NUORO  relativa  al  NUMERO_DOCUMENTO, pubblicata il 15/12/2020;
udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 21/11/2023 dal Consigliere NOME COGNOME.
RILEVATO CHE:
La Prefettura di Nuoro, con ordinanza n. 21795 del 22.05.2017, irrogava  a  NOME  COGNOME  la  sanzione  accessoria  della  sospensione della patente per mesi sei, ex art. 223 d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285 (Codice della Strada, ‘ CdS ‘) , per RAGIONE_SOCIALE in stato di ebbrezza con tasso etilometrico superiore ad 1,10gr/ nella prima prova, e 1,05 gr/l nella
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 7747/2021 R.G. proposto da: RAGIONE_SOCIALE, domiciliato ‘ex  lege’ in  INDIRIZZO, presso l’RAGIONE_SOCIALE (CODICE_FISCALE), che lo rappresenta e difende;
– ricorrente –
contro
seconda prova. Con la stessa ordinanza veniva anche ingiunto al COGNOME di  presentarsi,  nei  termini  di  cui  al  comma  8  dell’art.  186  CdS  (60 giorni), presso la ASSL di residenza per sottoporsi a visita medica ai fini dell’accertamento dell’idoneità a RAGIONE_SOCIALEre .
Il provvedimento veniva impugnato dal COGNOME innanzi al Giudice di Pace di Nuoro, che -con la sentenza n. 407/2017 – riteneva fondata l’opposizione e annullava l’ordinanza di sospensione della patente.
Il citato Giudice rilevava che, a séguito di visita medica RAGIONE_SOCIALE quale il  COGNOME  si  era  sottoposto,  la  Commissione  Provinciale  gli  aveva riconosciuto una certificazione attestante che lo stesso trasgressore era idoneo RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, da ciò derivandone la completa assenza delle ragioni e della funzione del provvedimento prefettizio impugnato.
La pronuncia veniva appellata dRAGIONE_SOCIALE Prefettura di Nuoro innanzi al  Tribunale  di  Nuoro,  che -con  sentenza  del  15  dicembre  2020  rigettava il gravame così argomentando:
 il  legislatore  ha  voluto  demandare  ad  una  valutazione  tecnica medica la verifica della cessazione o della persistenza delle esigenze cautelari  sottese  al  provvedimento  prefettizio  cautelare ex art.  223 CdS, contemperando le esigenze del soggetto colpito dal provvedimento con quelle della collettività;
l’ordinanza in questione era, pertanto, da considerarsi illegittima nella misura in cui aveva disposto la sospensione della patente di RAGIONE_SOCIALE del COGNOME per una durata determinata in modo del tutto indipendente rispetto all’accertamento della persistenza dei requisiti psicofisici per il conseguimento della patente. Era chiaro, infatti, che se la sospensione è disposta a prescindere da qualsiasi vaglio delle esigenze cautelari essa assume connotati puramente sanzionatori, in contrasto con la funzione propria della sospensione cautelare e preventiva di cui all’art. 223 CdS;
 di  conseguenza,  la  sussistenza  dei  predetti  requisiti  psicofisici attestati  dRAGIONE_SOCIALE  documentazione  prodotta  e  riportati  nel  certificato medico  del  COGNOME  determinava  senza  dubbio  alcuno  la  completa assenza  delle  ragioni  e  della  funzione  del  provvedimento  prefettizio impugnato.
La sentenza veniva impugnata in cassazione dRAGIONE_SOCIALE Prefettura di Nuoro con ricorso affidato ad un unico motivo.
Restava intimato NOME COGNOME.
CONSIDERATO CHE:
 Con  l’unico  motivo  si  deduce  violazione  e  falsa  applicazione dell’art. 223, comma 1, CdS, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3), c.p.c.
A giudizio della Prefettura non risulta che la sospensione  ex art. 223 CdS debba necessariamente terminare in caso di esito favorevole della visita medica, come invece ritenuto dai giudici del merito e/o che tale esito favorevole faccia contestualmente venir meno qualsivoglia esigenza cautelare.
1.1. Il motivo è fondato.
Ai  fini  di  una  migliore  comprensione  della  motivazione,  è  utile riportare le disposizioni normative applicabili ratione temporis :
l ‘art. 186 CdS , comma 2, dispone: «Chiunque RAGIONE_SOCIALE in stato di ebbrezza è punito, ove il fatto non costituisca più grave reato:  b) con l’ammenda da euro 800 a euro 3.200 e l’arresto fino a sei mesi, qualora  sia  stato  accertato  un  valore  corrispondente  ad  un  tasso alcolemico superiore a 0,8 e non superiore a 1,5 grammi per litro (g/l). All’accertamento del reato consegue in ogni caso la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di RAGIONE_SOCIALE da
sei mesi ad un anno»;
 il  comma 8 della stessa norma così dispone: «Con l’ordinanza con la quale viene disposta la sospensione della patente ai sensi dei commi 2 e 2bis , il prefetto ordina che il conducente si sottoponga a visita medica ai sensi dell’articolo 119, comma 4, che deve avvenire nel  termine  di  sessanta  giorni.  Qualora  il  conducente  non  vi  si sottoponga  entro  il  termine  fissato,  il  prefetto  può  disporre,  in  via cautelare, la sospensione della patente di RAGIONE_SOCIALE fino all’esito della visita medica»;
 il  comma  9  del  medesimo  articolo  dispone  che:  «Qualora dall’accertamento di cui ai commi 4 e 5 risulti un valore corrispondente ad un tasso alcolemico superiore a 1,5 grammi per litro, ferma restando l’applicazione delle sanzioni di cui ai commi 2 e 2bis , il prefetto, in via cautelare, dispone la sospensione della patente fino all’esito della visita medica di cui al comma 8».
l ‘art. 223 CdS , al comma 1, così recita: «Nelle ipotesi di reato per le quali è prevista la sanzione amministrativa accessoria della sospensione o della revoca della patente di RAGIONE_SOCIALE, l’agente o l’organo accertatore della violazione ritira immediatamente la patente e la trasmette, unitamente al rapporto, entro dieci giorni, tramite il proprio comando o ufficio, RAGIONE_SOCIALE prefettura-ufficio territoriale del Governo del luogo della commessa violazione. Il prefetto, ricevuti gli atti, dispone la sospensione provvisoria della validità della patente di RAGIONE_SOCIALE, fino ad un massimo di due anni. Il provvedimento, per i fini di cui all’articolo 226, comma 11, è comunicato all’RAGIONE_SOCIALE».
1.2. La violazione contestata al COGNOME, riconducibile all’art. 186, comma 2, lett. b), CdS – essendo stato riscontrato il tasso alcolemico superiore a 1, g/l – rientra a pieno titolo nell’ambito di applicazione dell’art.  223,  comma  1:  la  sospensione  provvisoria  della  patente  di
RAGIONE_SOCIALE ivi prevista costituisce l’anticipazione della sanzione accessoria irrogabile all’esito dell’accertamento giudiziale del reato; è, cioè, misura cautelare di esclusiva spettanza prefettizia, necessariamente preventiva, ed ha lo scopo di tutelare con immediatezza l’incolumità dei cittadini e l’ordine pubblico, impedendo che il conducente del veicolo continui nell’esercizio di un’attività potenzialmente creativa di ulteriori pericoli e, per ciò stesso, oggetto di un particolare e celere iter procedimentale, che riconosce all’Amministrazione la facoltà di adottare provvedimenti cautelari anche prima della comunicazione dell’avvio del procedimento agli interessati (Corte cost., ordinanza n. 266 del 2011; ordinanza n. 344 del 2004; Cass. n. 17999 del 23/06/2021; Cass. n. 21266 del 5/10/2020; Cass. n. 25870 del 15/12/2016).
1.3. La ratio sottesa RAGIONE_SOCIALE misura cautelare della sospensione della patente prevista dall’art. 186, comma 8, ultimo periodo (mancata sottoposizione a visita medica), CdS, ovvero nel caso del comma 9 (superamento del tasso alcolemico di 1,5 g/l) risiede invece nell’esigenza di sollecitare l’ acquisizione del riscontro medico sulla condizione del conducente, per valutare la sua idoneità RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE anche in funzione dell’eventuale revoca della patente: ciò ai fini della definitiva sospensione della patente in funzione sanzionatoria accessoria, a séguito dell’accertamento giudiziale del reato ex art. 186, comma 2, CdS.
1.3.1. Deve, quindi, affermarsi il principio (al quale dovrà uniformarsi  il  giudice  di  rinvio)  in  virtù  del  quale,  contrariamente  a quanto  argomentato  nella  sentenza  impugnata, l’imposizione  della visita medica non è prevista in funzione della verifica della cessazione, ovvero persistenza, delle esigenze cautelari sottese al provvedimento
prefettizio di cui all’art. 223, comma 1, CdS, che prevede l’adozione del provvedimento della sospensione provvisoria della patente di RAGIONE_SOCIALE.
In definitiva, il ricorso deve essere accolto, con la conseguente cassazione della sentenza impugnata ed il derivante rinvio della causa al medesimo Tribunale di Nuoro, in persona di diverso magistrato, che deciderà anche sulle spese del presente giudizio.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia al Tribunale  di  Nuoro,  in  persona  di  diverso  magistrato,  che  deciderà anche sulle spese del presente giudizio.
Così  deciso  in  Roma,  nella  camera  di  consiglio  della  Seconda