Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 2 Num. 32723 Anno 2023
Civile Ord. Sez. 2 Num. 32723 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME COGNOME NOME
Data pubblicazione: 24/11/2023
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 18335/2018 R.G. proposto da:
RAGIONE_SOCIALE , elettivamente domiciliata in INDIRIZZO, presso lo studio dell’avvocato COGNOME AVV_NOTAIO che lo rappresenta e difende
-ricorrente –
contro
ROMA CAPITALE
-intimata – avverso la SENTENZA del TRIBUNALE ROMA n. 4801/2018 depositata il 06/03/2018.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del giorno 26/10/2023 dal AVV_NOTAIO NOME COGNOME;
Oggetto: Sanzioni amministrative -Noleggio con conducente
R.G.N. 18335/2018
Ud. 26/10/2023 CC
RITENUTO IN FATTO
La società RAGIONE_SOCIALE ha chiesto la cassazione della sentenza n. 4801/2018 con cui il Tribunale di Roma, confermando la sentenza del Giudice di Pace della stessa città, ha rigettato il suo ricorso avverso il verbale dell’8 agosto 2016 con cui la Polizia municipale di Roma Capitale le aveva contestato la violazione dell’articolo 85 del codice della strada, in riferimento alla legge n. 21/1992, conseguentemente sottoponendo il veicolo a fermo amministrativo e ritirando la relativa carta di circolazione.
In particolare, l’impugnato verbale contestava il mancato rispetto delle condizioni fissate nell’autorizzazione all’esercizio dell’attività di noleggio con conducente, giacché il veicolo era uscito «dall’autorimessa sprovvisto di servizio con il cliente, servizio che poi reperiva in un secondo momento, come da dichiarazione resa da uno dei clienti trovati sul luogo» (pag. 1, primo cpv, della sentenza).
Entrambi i giudici di merito hanno ritenuto che la condotta della società fosse contraria al disposto degli artt. 3 e 11 della legge n. 21/1992, come modificata dall’articolo 29, comma 1 -quater , del decreto-legge n. 207/2008, convertito con la legge n. 14/2009, previsioni che il Tribunale di Roma ha ritenuto vigenti all’epoca dei fatti.
2. Il COMUNE DI ROMA è rimasto intimato
Fissata per la decisione l’adunanza camerale del 23 novembre 2021 – in vista della quale la ricorrente aveva depositato memoria – la causa è stata rinviata a nuovo ruolo per la trattazione in pubblica udienza.
Celebratasi la pubblica udienza in data 22 settembre 2022- anche in questo caso preceduta dal deposito di memoria da parte della ricorrente – questa Corte, con ordinanza interlocutoria, rilevato che la questione sollevata con il terzo mezzo di ricorso era stata rimessa
all’esame delle Sezioni Unite Civili , con l’ordinanza interlocutoria n. 6781/2022 questa Sezione ha disposto rinvio a nuovo ruolo in attesa della pronuncia delle Sezioni Unite.
Intervenuta quest’ultima, la trattazione del ricorso è stata nuovamente fissata per l’ adunanza camerale di data odierna, a norma degli artt. 375, secondo comma, e 380 bis.1, c.p.c.
La ricorrente ha depositato memoria.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è affidato a quattro motivi.
1.1. Con il primo motivo, il ricorso deduce, in relazione all’art. 360, n. 4, c.p.c., la violazione dell’art. 112 c.p.c.
Il ricorso sostiene che la decisione del Tribunale avrebbe radicalmente omesso di statuire sul motivo di appello con il quale si censurava la decisione di prime cure per erronea applicazione dell’art. 29, comma 1quater , D.L. 207/2008 e conseguente violazione dell’art. 9, comma 3, D.L. 244/2016, ed in particolare per non aver considerato che le modifiche apportate dal D.L. 207/2008 alla L. 21/1992 avevano formato oggetto di sospensione, successivamente reiterata sino alla scadenza del 31 dicembre 2017.
1.2. Con il secondo motivo il ricorso deduce, in relazione all’art. 360, n. 5, c.p.c., il vizio di ‘motivazione insufficiente e apparente’ , in quanto il Tribunale di Roma si sarebbe limitato a richiamare la motivazione adottata dal giudice di prime cure, senza autonomamente esaminare e valutare le argomentazioni contenute nel gravame.
1.3. Con il terzo motivo il ricorso deduce, in relazione all’art. 360, n. 3, c.p.c., la violazione dell’art. 9, comma 3, d.l. n. 244/16, convertito con legge n. 19/2017, là dove esso prevede che «la sospensione dell’efficacia disposta dall’articolo 7-bis, comma 1, del decreto-legge
10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33, si intende prorogata fino al 31 dicembre 2017» .
Tale disposizione, secondo il ricorrente, recherebbe una interpretazione autentica, con effetto retroattivo, delle norme contenenti le precedenti proroghe del termine originariamente stabilito dall’articolo 7-bis, comma 1, del decreto-legge n. 5/2009 per l ‘entrata in vigore delle modifiche portate alla legge n. 21/1992 dall’articolo 29, comma 1-quater, del decreto-legge n. 207/2008, da ciò derivando che dette modifiche non sarebbero mai entrate in vigore prima del 31/12/2017.
1.4. Con il quarto motivo il ricorso deduce, in relazione all’art. 360, n. 3, c.p.c., la violazione degli artt. 4 segg. D.M. 55/2014, per avere il Tribunale operato una liquidazione non conforme ai parametri di legge, peraltro senza esporre i criteri con i quali era giunta alla liquidazione delle spese.
L’esame del ricorso deve partire dal terzo motivo di ricorso, la cui rilevanza è stata evidenziata in sede di rinvio a nuovo ruolo del ricorso.
Il motivo è fondato.
Deve essere data continuità al recente indirizzo sezionale (Cass. Ordinanza n. 20278 del 2023; Cass. Sez. 2, Ordinanza n. 29744 del 2023), che richiama l’art. 9, comma 3, D.L. 30 dicembre 2016 n. 244 conv. con mod. con L. 27 febbraio 2017 n.19, il quale ha previsto che ‘…la sospensione dell’efficacia disposta dall’articolo 7 -bis, comma 1, del decreto legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33, si intende prorogata fino al 31 dicembre 2017’ .
L’art. 7 -bis, comma 1, D.L. 10-2-2009, n. 5 conv. con mod. con L. 9 aprile 2009 n. 33 aveva disposto, ‘nelle more della ridefinizione della
disciplina dettata dalla legge 15 gennaio 1992 n. 21 in materia di trasporto di persone mediante autoservizi non di linea, da effettuare nel rispetto delle competenze attribuite dal quadro costituzionale e ordinamentale alle regioni e agli enti locali’ , la sospensione dell’efficacia dell’art. 29, comma 1 -quater , D.L. 20 dicembre 2008 n. 207 convertito con modificazioni con L. 27 febbraio 2009 n. 14.
L’art. 29 co. 1 -quater ha sostituito l’art. 3, L. 15 gennaio 1992 n. 21 e ha introdotto nella medesima legge l’art. 5 -bis , disposizione per la cui violazione sono state irrogate le sanzioni amministrative nella fattispecie, che prevede: ‘(Accesso nel territorio di altri comuni) 1. Per il servizio di noleggio con conducente i comuni possono prevedere la regolamentazione dell’accesso al loro territorio o, specificamente, all’interno delle aree a traffico limitato dello stesso, da parte dei titolari di autorizzazioni rilasciate da altri comuni, mediante preventiva comunicazione contenente, con autocertificazione, l’osservanza e la titolarità dei requisiti di operatività della presente legge e dei dati relativi al singolo servizio per cui si inoltra la comunicazione e/o il pagamento di un importo di accesso’ .
Le Sezioni Unite di questa Corte, con la sentenza n. 17541 depositata il 20-6-2023, hanno risolto le questioni relative alla sospensione dell’efficacia delle modifiche alla legge 15 gennaio 1992 n. 21 introdotte dall’art. 29 co. 1 -quater D.L. 20 dicembre 2008 n. 207 convertito, con modificazioni, con L. 27 febbraio 2009 n. 14, ponendo i seguenti principi di diritto:
«Il legislatore, con la disposizione di interpretazione autentica di cui al comma 3 dell’art. 9 del d.l. n. 244 del 2016, ha sospeso l’efficacia delle fattispecie introdotte con l’art. 29, comma 1 -quater d.l. n. 207/2008, inserito dalla legge di conversione n. 14/2009, posticipandola al 31 dicembre 2016 (divenuto successivamente 31 dicembre 2017).
Le fattispecie introdotte con il predetto art. 29, comma 1-quater cit. non abrogano le previgenti ipotesi di cui agli artt. 3 e 11 legge quadro n. 21 del 1992 (art. 3. Servizio di noleggio con conducente 1. Il servizio di noleggio con conducente si rivolge all’utenza specifica che avanza, presso la sede del vettore, apposita richiesta per una determinata prestazione a tempo e/o viaggio. Lo stazionamento dei mezzi avviene all’interno delle rimesse o presso i pontili di attracco. Art. 11. Obblighi dei titolar i di licenza per l’esercizio del servizio di taxi e di autorizzazione per l’esercizio del servizio di noleggio con conducente. 1. I veicoli o natanti adibiti al servizio di taxi possono circolare e sostare liberamente secondo quanto stabilito dai regolamenti comunali. 2. Il prelevamento dell’utente ovvero l’inizio del servizio sono effettuati con partenza dal territorio del comune che ha rilasciato la licenza per qualunque destinazione, previo assenso del conducente per le destinazioni oltre il limite comunale o comprensoriale, fatto salvo quanto disposto dal comma 5 dell’articolo 4. 3. Nel servizio di noleggio con conducente, esercìto a mezzo di autovetture, è vietata la sosta in posteggio di stazionamento su suolo pubblico nei comuni ove sia esercìto il se rvizio di taxi. È tuttavia consentito l’uso delle corsie preferenziali e delle altre facilitazioni alla circolazione previste per i taxi e altri servizi pubblici. 4. Le prenotazioni di trasporto per il servizio di noleggio con conducente sono effettuate presso le rispettive autorimesse. 5. I comuni in cui non è esercìto il servizio di taxi possono autorizzare i veicoli immatricolati per il servizio di noleggio con conducente allo stazionamento su aree pubbliche destinate al servizio di taxi. 6. I comuni, ferme restando le attribuzioni delle autorità competenti in materia di circolazione negli ambiti portuali, aeroportuali e ferroviari, ed in accordo con le RAGIONE_SOCIALE sindacali di categoria dei comparti del trasporto di persone, possono, nei suddetti ambiti,
derogare a quanto previsto dal comma 3, purché la sosta avvenga in aree diverse da quelle destinate al servizio taxi e comunque da esse chiaramente distinte, delimitate e individuate come rimessa. 7. Il servizio taxi, ove esercìto, ha comunque la precedenza nei varchi prospicienti il transito dei passeggeri.), che vengono pertanto solo integrate dalla successiva previsione e comunque sono da ritenere vigenti al momento della commissione della violazione contestata».
Rinviando alla motivazione della sentenza della Sezione Unite per l’esposizione delle ragioni sulle quali si fondano i principi esposti, si deve fare applicazione di tali principi in questa sede, statuendo che il Tribunale di Roma ha erroneamente ritenuto la legittimità delle sanzioni irrogate ai sensi dell’art. 5 -bis L. 21/1992, introdotto dall’art. 29, comma 1quater D.L., 207/2008, in quanto al momento della commissione degli illeciti, nel 2015, la disposizione non era in vigore, poiché l’efficacia della fattispecie, così come l’efficacia delle altre fattispecie previste dall’art. 29, comma 1 -quater , era sospesa.
Allo stesso tempo, tuttavia, si impone di verificare, con accertamento di fatto spettante al giudice di merito, se le condotte contestate integrino altro illecito amministrativo ai sensi e per gli effetti degli artt. 3, 8 e 11 legge 15 gennaio 1992 n. 21, nella formulazione precedente alla riforma di cui al D.L. 207/2008, che erano vigenti nel periodo di sospensione dell’efficacia della riforma medesima.
L’accoglimento del terzo motivo determina l’assorbimento d i quelli ulteriormente articolati dalla parte.
Conseguentemente, la decisione impugnata deve essere cassata con rinvio al Tribunale di Roma, in persona di diverso magistrato, il quale, nell’accertare se le condotte contestate integrino o meno la violazione delle disposizioni di cui agli artt. 3, 8 e 11 legge 15 gennaio 1992 n. 21 , e dei regolamenti comunali nella versione vigente all’epoca
dei fatti di causa, provvederà altresì a regolare le spese anche del presente giudizio di legittimità.
P. Q. M.
La Corte accoglie il terzo motivo di ricorso, assorbiti gli altri, cassa l’impugnata sentenza e rinvia, anche per le spese del giudizio di cassazione, al Tribunale di Roma, in persona di diverso magistrato.