Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 1 Num. 23109 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 1 Num. 23109 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 26/08/2024
ORDINANZA
sul regolamento necessario di competenza, iscritto al n.NUMERO_DOCUMENTO proposto da
RAGIONE_SOCIALE, in persona del legale rappres. p.t., elett.te domic. presso l’AVV_NOTAIO, che la rappres. e difende, unitamente agli AVV_NOTAIOti NOME COGNOME, NOME COGNOME e NOME COGNOME, per procura speciale in atti;
-ricorrente-
-contro-
RAGIONE_SOCIALE, RAGIONE_SOCIALE incorporata da RAGIONE_SOCIALE,. in persona del legale rappres. p.t., elett.te domic. presso l’AVV_NOTAIO, dal quale è rappres. e difesa, unitamente agli AVV_NOTAIOti NOME COGNOME ed NOME COGNOME, per procura speciale in atti;
-resistente-
avverso l ‘ordinanza di sospensione del Tribunale di Genova, pubblicata in data 26.08.2023;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 29.05.2024 dal Cons. rel., AVV_NOTAIO COGNOME.
RILEVATO CHE
RAGIONE_SOCIALE propone regolamento necessario di competenza, ex art. 42 cpc, avverso l’ordinanza di sospensione, ex art. 295 cpc, emessa dal Tribunale di Genova- sezione specializzata per le imprese-, nel giudizio avente ad oggetto la deliberazione in data 29.5.2020 con cui l’assemblea ordinaria di Banca RAGIONE_SOCIALE aveva approvato la proposta di deliberazione di mera rinuncia al petitum originario delle azioni di responsabilità nei confronti degli ex amministratori della stessa banca, sino alla definizione irrevocabile della causa n. 6036/22.
In particolare, nel giudizio sospeso, la società istante aveva impugnato la suddetta deliberazione assembleare, chiedendo che la stessa fosse dichiarata nulla o annullata per una pluralità di ragioni, oltre al risarcimento dei danni conseguenti all’esecuzi one, il 22.9.21, della stessa deliberazione invalida nonostante il Tribunale ne avesse disposto la sospensione ex art. 2378 c.c., con ordinanza del 25.1.21. Il giudizio n. 6036/22 ha invece ad oggetto la deliberazione del 15.6.22 con cui l’assemblea ordinaria della RAGIONE_SOCIALE aveva approvato la proposta delle azioni di responsabilità nei confronti degli ex amministratori, che residuava dopo la loro riduzione posta in essere dalla stessa banca il 22.9.21, in violazione della suddetta ordinanza di sospensione adottata ex art.
di deliberazione di rinuncia transattiva al petitum 2378 c.c.
Tale ultima deliberazione era stata prodotta nel giudizio sospeso (n. 7638/20) dalla Banca RAGIONE_SOCIALE, argomentando che essa sarebbe una
deliberazione sostitutiva ex art. 2377, c.8, c.c., della deliberazione di rinuncia del 29.5.20; al riguardo, l’istante eccepiva che la nuova delibera assembleare non aveva lo stesso oggetto della delibera impugnata (relativa ad una rinuncia all’azione risa rcitoria, mentre la delibera del 15.6.22- oggetto del giudizio n. 6036/22- riguardava una rinuncia transattiva alle azioni di responsabilità nei confronti egli ex amministratori, sicché ne deduceva che l’ultima delibera non aveva rimosso i vizi della precedente).
In particolare, il g.i. sospendeva la causa n. 7638/20, argomentando: che ai fini della verifica dell’effetto sostitutivo ex art. 2377, c.8, c.c. della sopravvenuta delibera del 15.6.22 rispetto alla delibera qui impugnata del 29.5.20, era noto che il giudice deve accertare, ai fini della ratifica o rinnovazione, se la deliberazione ratificante sia immune da vizi, che la verifica della legittimità della deliberazione sostitutiva costituisca antecedente logico rispetto all’impugnazione della deliberazione ch e sarebbe sostituita; che quest’ultima era stata oggetto di autonoma impugnazione tuttora pendente dinanzi al medesimo Tribunale e che, quindi, l’efficacia sostitutiva discendeva dal giudizio di legittimità della successiva delibera.
Il Tribunale, accogliendo il reclamo cautelare della società istante, sospendeva ex art. 2378 c.c., la delibera del 29.5.20 nella parte in cui l’assemblea aveva autorizzato il consiglio d’amministrazione a rinunciare alle azioni di responsabilità nei confronti degli ex amministratori, ravvisando il fumus nell’inidonea informazione ai soci sull’oggetto della delibera; nonostante tale sospensione, la Banca RAGIONE_SOCIALE aveva eseguito la delibera, sostanzialmente azzerando le domande proposte nei confronti degli ex amministratori.
La RAGIONE_SOCIALE formula quattro motivi a sostegno del regolamento di competenza. Entrambe le parti hanno depositato
memoria. Vi è requisitoria del Pubblico Ministero che ha concluso per l’accoglimento del regolamento.
Banca RAGIONE_SOCIALE non s’oppone all’accoglimento del ricorso rimette ndosi al collegio.
RITENUTO CHE
Il primo motivo deduce l’erroneità dell’ordinanza impugnata per violazione del principio del contraddittorio, ex art. 101 cpc., poiché il Tribunale aveva ritenuto, d’ufficio, i presupposti di cui all’art. 295 cpc, senza assegnare alle parti un termine per il deposito di memorie sulla medesima questione.
Il secondo motivo deduce l’erroneità dell’ordinanza di sospensione per violazione degli artt. 2377, c.8, 2379, c.4, c.c., 295 cpc, per non aver il Tribunale previamente statuito in merito alla sussistenza, o meno, di un rapporto di sostituzione tra le due deliberazioni in questione, circa l’identico contenuto delle stesse.
Il terzo motivo deduce l’erroneità dell’ordinanza impugnata nella parte in cui ha ritenuto pregiudiziale, ai fini della sospensione ex art. 295 cpc, il giudizio avente ad oggetto la delibera di rinuncia transattiva del 15 giugno 2022 rispetto ala domanda della ricorrente avente ad oggetto il risarcimento dei danni conseguente all’esecuzione della delibera del 29 maggio 2020.
Il quarto motivo deduce l’erroneità dell’ordinanza impugnata nella parte in cui ha ritenuto pregiudiziale, ai fini della sospensione ex art. 295 cpc, il giudizio avente ad oggetto la delibera di rinuncia transattiva del 15 giugno 2022 rispetto al l’impugnativa della delibera del 29 maggio 2020, nonostante la prima non fosse sostitutiva della seconda, a norma dell’art. 2377, c.8, cc
Il regolamento è fondato.
Anzitutto, circa il primo motivo, va osservato che, in tema di regolamento di competenza, la emissione della decisione senza previa instaurazione del contraddittorio può assumere rilevanza non quale violazione in sé considerata, ma solo ove la parte ricorrente evidenzi e dimostri che detta violazione abbia avuto effetto di impedirle di apportare al giudice elementi utili al fine di statuire sulla propria competenza, tali da condurre a diversa decisione (Cass., n. 14245/16). Nella specie, la ricorrente ha evidenziato che la mancata instaurazione del contraddittorio aveva precluso le difese circa l’insussistenza dei presupposti dell’impugnata sospensione .
Gli altri motivi, esaminabili congiuntamente, sono parimenti fondati. In ambito di società di capitali, qualora consti la sostituzione di una delibera invalida con altra successiva, l’art. 2377, comma 8, c.c. postula che, ai fini della declaratoria di cessazione della materia del contendere per sopravvenuta carenza di interesse delle parti alla naturale conclusione del giudizio, il giudice verifichi che la nuova delibera detti una disciplina sostanziale idonea a rimuovere la precedente causa di invalidità (Cass., n. 8816/23).
La sospensione necessaria del processo può essere disposta, a norma dell’art. 295 cod. proc. civ., quando la decisione del medesimo “dipenda” dall’esito di altra causa, e cioè quando la pronuncia da prendersi in detta altra causa abbia portata pregiudiziale in senso stretto, ossia portata vincolante, con effetto di giudicato, all’interno della causa pregiudicata. A tal fine, la nozione di pregiudizialità ricorre solo quando una situazione sostanziale rappresenti fatto costitutivo o comunque elemento della fattispecie di un’altra situazione sostanziale, sicché occorre garantire uniformità di giudicati, perché la decisione del processo principale è idonea a definire in tutto o in parte il tema dibattuto (Cass., n.27426/09; n. 26469/11).
Ove tra due procedimenti, pendenti dinanzi al medesimo ufficio o a sezioni diverse di quest’ultimo, esista un rapporto di identità o di connessione, il giudice del giudizio pregiudicato non può adottare un provvedimento di sospensione ex art. 295 c.p.c., ma deve rimettere gli atti al capo dell’ufficio, secondo le previsioni degli artt. 273 o 274 c.p.c., a meno che il diverso stato in cui si trovano i due procedimenti non ne precluda la riunione (Cass., n.12441/17).
Nella specie, come rilevato dall’istante, non sussiste il nesso di pregiudizialità logico-giuridico tra le due delibere assembleari in questione, in quanto la nuova delibera del 2022 (che aveva ad oggetto una mera rinuncia transattiva alle azioni di responsabilità nei confronti egli ex amministratori) non aveva lo stesso oggetto della delibera impugnata del 29.5.20 (relativa ad una r inuncia all’azione risarcitoria) e non spiegava dunque una portata pregiudiziale in senso stretto, ossia portata vincolante, con effetto di giudicato, all’interno della causa pregiudicata.
Per le medesime ragioni deve escludersi che la delibera del 2022 abbia esplicato efficacia sostitutiva della precedente delibera del 2020, a norma dell’art. 2377, c.8, cc, trattandosi di ordinanze avente oggetto diverso, per le quali non può predicarsi, appunto una siffatta efficacia. Se ne deve concludere che tra i due giudizi in questione sussiste, piuttosto, una connessione, soggettiva ed oggettiva, che avrebbe potuto legittimare la loro riunione, soggettiva ed oggettiva, e non un nesso di pregiudizialità logico-giuridico.
Per quanto esposto, in accoglimento del regolamento, va cassata l’ordinanza di sospensione impugnata.
Il regime delle spese sarà regolato nel giudizio in cui è stata emessa l’ordinanza impugnata .
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso per regolamento necessario di competenza, e cassa l’ordinanza di sospensione emessa dal Tribunale di Genova nel giudizio n. 7638/20, pubblicata il 26.8.23.
Così deciso nella camera di consiglio in data 29 maggio 2024.