Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 2 Num. 28492 Anno 2023
Civile Ord. Sez. 2 Num. 28492 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 12/10/2023
ORDINANZA
sul ricorso 6769 -2023 proposto da:
RAGIONE_SOCIALE, in persona del legale rappresentante, elettivamente domiciliata in Palermo, presso lo studio dell’AVV_NOTAIO dalla quale è rappresentata e difesa, giusta procura allegata al ricorso, con indicazione de ll’ indirizzo pec;
– ricorrente –
contro
COGNOME NOME;
– intimato –
e contro
AVV_NOTAIO, domiciliato in Palermo presso il suo studio, rappresentato e difeso da sé stesso, con indicazione dell’indirizzo pec;
– resistente –
per il regolamento di competenza avverso l’ordinanza del TRIBUNALE di PALERMO del 14/2/2023, resa nel fascicolo NUMERO_DOCUMENTO RG Tribunale di Palermo;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 19/9/2023 dal consigliere COGNOME;
lette le conclusioni del Pubblico Ministero in persona del AVV_NOTAIO Procuratore Generale NOME COGNOME che ha chiesto l’accoglimento del ricorso;
letta la memoria dell’AVV_NOTAIO;
rilevato che:
tra RAGIONE_SOCIALE ricorrente e NOME COGNOME era intercorso un contratto di «consulenza tecnica di supporto alla difesa assunta dall’AVV_NOTAIO » nel giudizio instaurato dinanzi al Tribunale di Palermo per il recupero delle somme investite in 954 azioni della Banca Popolare di Vicenza, per un controvalore di Euro 46.221,30; il compenso era stato fissato in un acconto in misura fissa, regolarmente versato e in una percentuale da corrispondere sull’importo recuperato ;
NOME COGNOME, dapprima vittorioso in arbitrato, disatteso però dalla Banca, aveva ottenuto, nel suindicato giudizio dinanzi al Tribunale Palermo, sentenza di primo grado che aveva riconosciuto, in suo favore, la somma di Euro 48.041,70;
-in conseguenza, COGNOME aveva chiesto e ottenuto, nei confronti di COGNOME, decreto ingiuntivo per il pagamento della percentuale su tale somma ancora dovuta a titolo di compenso;
COGNOME aveva proposto opposizione e il Tribunale, dopo aver sospeso l’esecutorietà del titol o, con ordinanza del 14/2/2023, qui impugnata, ha pure sospeso per pregiudizialità necessaria, ex art.
295 cod. proc. civ., il giudizio di opposizione, in attesa della definizione del giudizio d’appello pendente tra COGNOME e la Banca;
-avverso questa ordinanza ha proposto ricorso per regolamento di competenza RAGIONE_SOCIALE, per un unico motivo; l’AVV_NOTAIO ha presentato memoria, aderendo al ricorso; COGNOME non ha svolto difese;
considerato che:
c on l’unico motivo , RAGIONE_SOCIALE ha lamentato la violazione dell’art. 295 cod. proc. civ. perché non ricorrono i presupposti della sospensione necessaria;
il ricorso è fondato, perché per principio consolidato nella giurisprudenza di questa Corte (Cass. SU n. n. 10027 del 2012 e successive conformi), «salvi soltanto i casi in cui la sospensione del giudizio sulla causa pregiudicata sia imposta da una disposizione specifica ed in modo che debba attendersi che sulla causa pregiudicante sia pronunciata sentenza passata in giudicato, quando fra due giudizi esista rapporto di pregiudizialità, e quello pregiudicante sia stato definito con sentenza non passata in giudicato, è possibile la sospensione del giudizio pregiudicato soltanto ai sensi dell’art. 337 cod. proc. civ., come si trae dall’interpretazione sistematica della disciplina del processo, in cui un ruolo decisivo riveste l’art. 282 cod. proc. civ.: il diritto pronunciato dal giudice di primo grado, invero, qualifica la posizione delle parti in modo diverso da quello dello stato originario di lite, giustificando sia l’esecuzione provvisoria, sia l’autorità della sentenza di primo grado» ( da ultimo Sez. 3, Ordinanza n. 8885 del 29/03/2023);
-l’ordinanza deve essere perciò cassata, non dovendo il secondo giudizio essere di necessità sospeso in attesa che si formi nel primo la cosa giudicata sul diritto al compenso in misura percentuale, ma potendo esserlo, ai sensi dell’art. 337 cod. proc. civ., ove il
giudice ritenga di non poggiarsi sull’autorità della sentenza impugnata;
il processo deve, dunque, proseguire innanzi al Tribunale di Palermo che provvederà anche a regolare le spese del presente giudizio di legittimità;
P.Q.M.
accoglie il ricorso, cassa l’ordinanza impugnata e rimette le parti dinanzi al Tribunale di Palermo per la prosecuzione del giudizio, con termine di legge per la riassunzione; spese al merito.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della seconda sezione