Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 2 Num. 27113 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 2 Num. 27113 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 18/10/2024
ORDINANZA
sul ricorso per regolamento di competenza iscritto al n. NUMERO_DOCUMENTO R.G. proposto da:
COGNOME NOME, rappresentata e difesa dall’AVV_NOTAIO, con elezione di domicilio digitale presso l’indirizzo di posta elettronica certificata EMAIL;
-ricorrente-
contro
COGNOME NOME , rappresentato e difeso dall’AVV_NOTAIO, presso il cui studio in Roma alla INDIRIZZO è elettivamente domiciliato;
-controricorrente-
avverso l’ordinanza del Tribunale di Salerno n. 785/2017, depositata il 12 febbraio 2024.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 17 settembre 2024 dal Consigliere NOME COGNOME.
Esaminate le conclusioni scritte del Sostituto Procuratore Generale, AVV_NOTAIO COGNOME, il quale ha chiesto di accogliere il regolamento di competenza.
FATTI DI CAUSA
-Con ricorso ex art. 671 cod. proc. civ. del 31/10/2016, NOME COGNOME chiese al Tribunale di Salerno sequestro conservativo in danno di NOME COGNOME sino alla concorrenza di euro 500.000,00 (R.G. 10140/16) che, con ordinanza del 16 gennaio 2017, fu parzialmente concesso sino alla concorrenza di euro 370.000,00.
Avverso l’ordinanza, NOME COGNOME propose reclamo ex art. 669 terdecies cod. proc. civ., che venne rigettato.
Conclusosi il procedimento ex art. 671 cod. proc. civ., NOME COGNOME introdusse il giudizio di merito (R.G. 785/2017), ai sensi dell’art. 702 bis cod. proc. civ., chiedendo al Tribunale di Salerno di voler «condannare NOME COGNOME nato a Battipaglia il DATA_NASCITA ed ivi residente alla INDIRIZZO, codice fiscale CODICE_FISCALE, al pagamento in favore di NOME COGNOME, per le motivazioni di cui sopra, della somma di euro 330.000,00, oltre interessi ex art. 1284 cod. civ. IV° comma dalla data -31.10.2016di deposito del ricorso per sequestro conservativo, con vittoria di spese e competenze, anche della fase cautelare ante causam , da distrarre in favore dei sottoscritti avvocati».
Costituendosi in giudizio e impugnando le avverse difese, NOME COGNOME domandò l’accoglimento delle seguenti conclusioni: «In via preliminare: disporre la sospensione ex art. 295 cod. proc. civ. e/o il differimento dell’udienza di discussione del presente giudizio fino alla decisione sul proposto reclamo pendente avanti la Prima Sezione Civile del Tribunale di Salerno con udienza di discussione fissata per il 10 ottobre 2017 (N. R.G. 1028/2017 -G.R.: Cons. RAGIONE_SOCIALE AVV_NOTAIO. AVV_NOTAIO). Sempre in via preliminare: preso atto che il presente giudizio richiede approfondimenti istruttori e valutazioni in fatto e
diritto non compatibili con la natura sommaria del rito, disporre che si proceda per le vie ordinarie previa conversione del rito con assegnazione dei termini ex art. 183 VI co n. 2 cod. proc. civ.. In via preliminare: senza pregiudizio delle superiori istanze disporre la riduzione dei beni assoggettati a sequestro attesa la esorbitanza del valore degli stessi rispetto al credito cautelato per le ragioni tutte esposte in narrativa, mediante revoca d el sequestro sull’esuberanza delle quote societarie della RAGIONE_SOCIALE accordandolo fino alla concorrenza della concessa cautela tenuto conto del sopra indicato documentato valore delle stesse, revocandolo, invece, sulla quota immobiliare sopra indicata. Nel merito: rigettare la domanda ricorrente in quanto infondata in fatto e in diritto, oltre ad essere palesemente strumentale e destituita di suffragio probatorio. Con istanza di liquidazione delle spese e condanna di NOME COGNOME ex art. 96 cod. proc. civ. Con vittoria di spese, competenze ed onorari anche della fase cautelare».
Trasformato il rito in ordinario e concessi i termini ex art. 183, co. 6, cod. proc. civ. , all’udienza del 31 gennaio 2024, NOME COGNOME ha chiesto la sospensione del processo per ritenuta pregiudizialità della decisione del giudizio di querela di falso, introdotto con atto notificato il 31 gennaio 2024, nei confronti di NOME COGNOME, NOME COGNOME e l’AVV_NOTAIO, ed avente ad oggetto il documento datato 31 ottobre 2015, denominato «rinuncia della società ai crediti verso i soci».
NOME COGNOME, in qualità di amministratore della RAGIONE_SOCIALE, in data 3 marzo 2016, otteneva dal Tribunale di Salerno il decreto ingiuntivo n. 533/2016, con il quale si intimava al l’ ex socio, NOME COGNOME, il pagamento della somma di euro 488.152,92, oltre interessi legali dalla domanda al soddisfo effettivo, e delle spese di lite, pari ad euro 634,00 per esborsi ed euro 4.185,00 per compenso, Iva, cnap e
spese generali, per indebiti prelievi effettuati in assenza di utili, come riportato nel bilancio sociale al 31 agosto 2015 e quelli precedenti.
Avverso detto decreto, NOME COGNOME proponeva opposizione.
Costituendosi in giudizio (R.G. 4333/2016), sia l’opposta RAGIONE_SOCIALE che il terzo chiamato NOME COGNOME impugnavano l’avversa ricostruzione dei fatti e disconoscevano la sottoscrizione da parte di quest’ultimo della «rinuncia della società ai crediti verso i soci», con richiesta di CTU grafologica, che, una volta disposta, appurò la non autenticità della firma apposta in calce.
A seguito della sospensione ex art. 52 cod. proc. civ. per ricusazione del Giudice, il giudizio R.G. 4333/2016 non veniva riassunto nel termine perentorio di legge e, conseguentemente, dichiarato estinto, ai sensi dell’art. 307, co. 3, cod. proc. civ., con provvedimento del 28 aprile 2022.
Con provvedimento n. 2632/2024 del 12 febbraio 2024, nell’ambito del giudizio R.G. 785/2017, il Tribunale di Salerno ha disposto la sospensione necessaria del processo.
NOME COGNOME ha proposto regolamento di competenza.
NOME COGNOME si è costituito con controricorso.
-Il ricorso è stato avviato alla trattazione camerale ai sensi dell’art. 380 -bis .1 cod. proc. civ.
La Procura generale della Corte di cassazione ha depositato una memoria ex art. 378 cod. proc. civ.
RAGIONI DELLA DECISIONE
-Il giudizio origina dalla domanda proposta da NOME COGNOME diretta ad ottenere la condanna di NOME COGNOME al pagamento della somma di euro 330.000,00 oltre accessori, quale ultima rata convenuta per la cessione, in favore di quest’ultimo, del 50% delle quote della RAGIONE_SOCIALE
In pendenza del procedimento, il convenuto ha introdotto un separato giudizio per querela di falso, volto ad accertare la non
genuinità della sottoscrizione da lui apposta in calce a un documento attestante l’esistenza della rinuncia da parte della società a crediti nei confronti dei soci.
Il Tribunale di Salerno ha sospeso il processo ai sensi dell’art. 295 cod. proc. civ., ravvisando l’esistenza di un’ipotesi di pregiudizialità, sull’assunto che l’accertamento nell’ambito di tale nuovo giudizio potrebbe determinare l’esistenza di un credito da parte di NOME COGNOME per la somma di euro 488.152,92, che potrebbe essere compensata con il credito vantato dalla germana per la cessione delle quote della RAGIONE_SOCIALE.
2. -Con l’unico motivo del ricorso si deduce la violazione delle norme di cui agli artt. 295 cod. proc. civ. e 1243 cod. civ., in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3 cod. proc. civ., per avere il provvedimento impugnato sospeso il procedimento R.G. 785/2017 pendente innanzi al Tribunale di Salerno, in assenza del rapporto di pregiudizialità-dipendenza con la causa avente numero di R.G 692/2024 pendente innanzi al medesimo Tribunale. Con riferimento al nesso di pregiudizialità tecnica, si sottolinea che la sospensione necessaria del processo può essere disposta, a norma dell’art. 295 cod. proc. civ., quando la decisione del medesimo dipenda dall’esito di altra causa, nel senso che questo abbia portata pregiudiziale in senso stretto, e cioè vincolante, con effetto di giudicato, all’interno della causa «pregiudicata», ipotesi che si verifica qualora una situazione sostanziale rappresenti il fatto costitutivo, o comunque un elemento fondante della fattispecie di altra situazione sostanziale oggetto del distinto giudizio, sicché occorra garantire uniformità di giudicati, essendo la decisione del processo principale idonea a definire, in tutto o in parte, il thema decidendum del processo pregiudicato (Cass. civile, 12/02/2018, n. 3299; Cass. civile, 26/05/1999, n. 5083; ordinanza n. 26469 del 09/12/2011; ordinanza n. 1865 del 8/02/2012; ordinanza n. 21794 del 24/09/2013). Le Sezioni Unite, con la pronuncia n. 10027/2012,
hanno affermato che l’istituto processuale della sospensione necessaria presuppone tutte le seguenti condizioni: a) che vi sia un rapporto di pregiudizialità-dipendenza tra due situazioni sostanziali; b) che queste ultime siano entrambe dedotte in giudizio; c) che non si realizzi o in virtù dell’art. 34 cod. proc. civ. o per effetto degli artt. 40 e 274 cod. proc. civ. la simultaneità del processo. Nel caso di specie, l’analisi degli elementi fondanti del giudizio «pregiudicato» (R.G. 785/2017 – avente ad oggetto l’accertamento di un credito derivante da cessione di quote sociali) e di quello «pregiudicante» (giudizio di querela di falso R.G. 692/2024) mette in rilievo l’assenza di un rapporto di pregiudizialità-dipendenza, costituente presupposto fondamentale per la sospensione necessaria. Da un lato, nella causa «pregiudicata» (R.G. 785/2017), NOME COGNOME, ottenuto dal Tribunale di Salerno il sequestro conservativo in danno di NOME COGNOME sino alla concorrenza di euro 370.000,00, domanda la condan na di quest’ultimo al pagamento della somma di euro 330.000,00, oltre interessi pattuiti, quale parte del prezzo della cessione del 50% delle quote della RAGIONE_SOCIALE, per atto del AVV_NOTAIO di Terni del 27/11/2015, rep. 194497 e racc. 42646. Dall’altro, nella causa in tesi «pregiudicante» (R.G. 692/2024), NOME COGNOME, in proprio e non quale amministratore della RAGIONE_SOCIALE, conviene in giudizio, innanzi al Tribunale di Salerno, NOME COGNOME, l’AVV_NOTAIO NOME COGNOME e NOME COGNOME, proponendo querela di falso in via principale per l’accertamento e la declaratoria della: i) falsità della «rinuncia della società ai crediti verso i soci» del 31/10/2015 (prodotto nel giudizio R.G. 785/2017, nel giudizio di opposizione al d.i. R.G. 4333/2016 e nel giudizio cautelare R.G. 10140/2016) avendo interesse alla rimozione del valore probatorio del documento erga omnes; ii) falsità ideologica delle dichiarazione pro veritate dell’AVV_NOTAIO e di NOME COGNOME NOME (prodotte nel giudizio R.G. 785/2017, nel giudizio di opposizione al d.i. R.G. 4333/2016 e
nel giudizio cautelare R.G. 10140/2016); iii) falsità, totale o parziale, per induzione in errore del Tribunale di Salerno nell’emissione dell’ordinanza di sequestro conservativo nel giudizio R.G. 10140/2016 giacché provvedimento basato, sotto il profilo soggettivo del periculum in mora, sulla predetta rinuncia e le dichiarazioni pro veritate . In sostanza, NOME COGNOME, producendo nel giudizio cautelare (R.G. 10140/2016) documentazione falsa, avrebbe indotto in errore il Giudicante sulla concessione del sequestro conservativo, generante gravissime conseguenze al NOME COGNOME «in proprio e quale socio e amministratore della RAGIONE_SOCIALE». Il giudice del processo dipendente (R.G. 785/2017), nell’accertare il diritto di credito vantato da NOME COGNOME nei confronti del fratello NOME, derivante dalla cessione di quote, non deve conoscere della situazione in tesi pregiudiziale oggetto del diverso giudizio (R.G. 692/2024) non avendo NOME COGNOME, nel giudizio sospeso (R.G. 785/2017), domandato l’accertam ento della falsità della firma apposta sulla «rinuncia della società ai crediti verso i soci» né eccepito la compensazione del credito vantato da NOME COGNOME COGNOME suoi confronti con un suo diverso controcredito. Si evidenzia, inoltre, che l’eventuale accertamento della falsità della firma apposta sulla «rinuncia della società ai crediti verso i soci», nell’ambito del giudizio «pregiudicante», non avrebbe, comunque, alcun’influenza nel giudizio sospeso considerata la sua già appurata irrilevanza per la concessione della cautela.
Controricorrente ha evidenziato nella memoria difensiva due ‘contromotivi’ : A. Sospensione necessaria ex art. 295 cod. proc. civ. del giudizio di merito (avente ad oggetto il sequestro conservativo concesso ante causam ex art. 671 cod. proc. civ.) – Rapporto di pregiudizialità-dipendenza in relazione alla causa per querela di falso in via principale: dipendenza della decisione della causa di merito (R.G. n. 785/2017) dall’esistenza o meno dei fatti provati dai
documenti la cui genuinità è oggetto di accertamento (R.G. n. 692/2024); B. 6. Sospensione necessaria ex art. 295 cod. proc. civ. del giudizio di merito – Rapporto di pregiudizialità – dipendenza in relazione alla causa per querela di falso in via principale: compensazione dei crediti ai sensi degli artt. 1242 e 1243 cod. civ.: pregiudizialità del giudizio di falso in ordine all’accertamento nel merito della coesistenza dei due crediti tra loro omogenei, liquidi ed esigibili anteriore alla donazione del credito ai figli da parte della ricorrente -la compensazione opera in automatico nel momento in cui iniziano a coesistere i due crediti, con effetto retroattivo prima ancora che il giudice la dichiari.
2.1. -Il ricorso è fondato.
Secondo il costante orientamento di questa S.C., a norma dell’art. 295 cod. proc. civ. va disposta la sospensione necessaria del processo quando la decisione dipende dall’esito di un’altra causa che ha portata pregiudiziale in senso stretto e cioè vincolante, con effetto di giudicato, sulla causa pregiudicata (Cass., Sez. VI-3, 23 febbraio 2023, n. 5671), ovvero che una situazione sostanziale rappresenti fatto costitutivo, o comunque elemento fondante della fattispecie di altra situazione sostanziale, sicché occorra garantire uniformità di giudicati, essendo la decisione del processo principale idonea a definire, in tutto o in parte, il thema decidendum del processo pregiudicato (Cass., Sez. VI-3, 9 dicembre 2011, n. 26469; Cass., Sez. VI-1, 24 settembre 2013, n. 21794).
Nel caso di specie non ricorre alcuna di tali ipotesi poiché l’oggetto del giudizio è costituito dal diritto di credito vantato da NOME COGNOME e insorto a seguito dell’avvenuta cessione delle quote sociali, il giudizio di falso (ritenuto dal Tribunale di Salerno “pregiudicante”) potrebbe unicamente rilevare ai fini di un eventuale controcredito da far valere in compensazione, laddove l’ipotetico riconoscimento della falsità (e dunque l’accertamento del controcredito) non comporterebbe alcun contrasto con il giudicato
formatosi nel giudizio concernente il credito dell’attrice. Non risulta peraltro che il convenuto abbia sollevato alcuna eccezione di compensazione. In ogni caso, se è controversa, nel medesimo giudizio instaurato dal creditore principale o in altro già pendente, l’esistenza del controcredito opposto in compensazione, il giudice non può pronunciare la compensazione, neppure quella giudiziale, perché quest’ultima, ex art. 1243, comma 2, cod. civ., presuppone l’accertamento del controcredito da parte del giudice dinanzi al quale è fatta valere, mentre non può fondarsi su un credito la cui esistenza dipenda dall’esito di un separato giudizio in corso e prima che il relativo accertamento sia divenuto definitivo. In tale ipotesi, resta pertanto esclusa la possibilità di disporre la sospensione della decisione sul credito oggetto della domanda principale, ed è parimenti preclusa l’invocabilità della sospensione contemplata in via generale dall’art. 295 cod. proc. civ. o dall’art. 337, comma 2, cod. proc. civ., in considerazione della prevalenza della disciplina speciale dell’art. 1243 cod. civ. (Cass., Sez. Un., 15 novembre 2016, n. 23225; Cass., Sez. VI-3, 4 dicembre 2018, n. 31359).
-Il ricorso va dunque accolto e, conseguentemente, annullata l’ordinanza impugnata, disponendosi la prosecuzione del giudizio.
-Quanto alle spese del presente procedimento, la liquidazione è rimessa al giudice del merito cui la controversia viene rimessa per la prosecuzione.
P.Q.M.
accoglie il ricorso e, per l’effetto, annulla l’ordinanza impugnata e dispone la prosecuzione del giudizio, innanzi al Tribunale di Salerno, che provvederà anche sulle spese del presente regolamento.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Seconda Sezione