Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 1 Num. 891 Anno 2023
Civile Ord. Sez. 1 Num. 891 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 13/01/2023
ORDINANZA
sul ricorso RG n. 7380 anno 2020 proposto da:
NOME, rappresentata e difesa dall’avvocato NOME COGNOME;
ricorrente
contro
COGNOME NOME , rappresentato e difeso dall’avvocato NOME COGNOME;
contro
ricorrente
avverso la sentenza n. 7734/2019 della Corte di appello di Roma, depositata il giorno 12 dicembre 2019.
Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 5 dicembre 2022 dal AVV_NOTAIO
NOME.
FATTI DI CAUSA
1. -Con sentenza del 29 dicembre 2014 il Tribunale di Roma ha accolto la domanda proposta da NOME COGNOME nei confronti di NOME COGNOME e per l’effetto ha dichiarato quest’ultima occupante senza titolo degli immobili siti in INDIRIZZO, INDIRIZZO, INDIRIZZO e 11, condannandola al rilascio dei medesimi. Nel costituirsi in giudizio la convenuta, vedova del fratello del nominato COGNOME, aveva sostenuto che la madre di questo le aveva attribuito, con testamento olografo del 23 novembre 1995 , l’usufrutto vita natural durante dell’immobile da lei occupato , identificato con l’interno 10, del INDIRIZZO di INDIRIZZO, e di aver successivamente ap preso che l’attore aveva fatto pubblicare altra scheda testamentaria del 1 luglio 2004 con cui l’ex suocera aveva revocato le precedenti disposizioni testamentarie nominando erede universale il figlio NOME COGNOME; aveva inoltre dedotto di aver introdotto nei confronti di costui un giudizio volto all’accertamento dell’invalidità e dell’inefficacia di quest’ultima scheda testamentaria allegando, a sostegno della domanda, la sopravvenuta incapacità naturale della disponente. La stessa COGNOME aveva quindi concluso domandando, in via pregiudiziale, la sospensione del procedimento ex art. 295 c.p.c., attesa la pendenza del giudizio avente ad oggetto l’impugnativa del testamento e, nel merito, per il rigetto della pretesa attrice, stante il diritto di usufrutto da essa vantato sul bene in contesa.
2. –NOME COGNOME ha proposto appello avverso la sentenza di primo grado.
Nella resistenza di COGNOME, la Corte di appello di Roma ha dichiarato inammissibile il gravame. Ha osservato che l’appellante aveva incentrato la propria difesa sull’eccezione fondata sulla pendenza del giudizio da essa promosso nei confronti dell’appellato e sulla conseguente necessità di sospendere ex art. 295 c.p.c. il procedimento vertente sulla domanda di rilascio per occupazione senza titolo. La Corte
di merito ha in proposito rilevato che la censura proposta a tale riguardo doveva ritenersi inammissibile, avendo la doglianza natura processuale ed avendo l’appellante l’onere di impugnare del merito la sentenza di primo grado . Ha aggiunto che l’atto d’appello non rispondeva alle condizioni prescritte dall’art. 342 c.p.c. ; ha richiamato, in proposito, il principio per cui l’atto di gravame deve « contenere anche le argomentazioni dirette a confutare la validità delle ragioni poste dal primo giudice a fondamento della soluzione delle singole questioni su cui si regge la decisione», dovendo i motivi di appello «tradursi sempre della prospettazione di argomentazioni contrapposte a quelle svolte nella sentenza impugnata e dirette ad incrinarne il fondamento logicogiuridico»: sicché – ha spiegato l’onere della specificazione dei motivi di appello non potrebbe dirsi assolto «mediante la mera riproposizione della domanda (o dell’eccezione decis a in senso sfavorevole dal giudice di primo grado) o con una generica denuncia di errori di fatto e di diritto nella sentenza impugnata», o ancora attraverso « l’enunciazione dell’ingiustizia di tutta la sentenza di primo grado senza l’indicazione delle ragi oni della dedotta ingiustizia».
La sentenza della Corte di Roma, pubblicata il 12 dicembre 2019, è impugnata per cassazione da NOME COGNOME con un ricorso articolato in tre motivi illustrati da memoria. Resiste con controricorso NOME COGNOME.
RAGIONI DELLA DECISIONE
-I motivi di ricorso si riassumono come segue.
Il primo denuncia la violazione e falsa applicazione dell’art. 112 c.p.c. e la falsa applicazione dell’art. 342 c.p.c., e, conseguentem ente, la violazione dell’art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c. e dell’art. 111, comma 6, Cost. Si lamenta che la Corte di appello non abbia preso in considerazione le specifiche eccezioni che l’appellante aveva contrapposto alle ragioni poste a fondamento della decisione di primo grado: eccezioni dirette a contestare che il testamento olografo del 1
luglio 2004 validamente attribuisse alla controparte il diritto di piena proprietà sull’immobile occupato dall’istante e a dar conseguentemente ragione di come dovessero considerarsi efficaci le disposizioni contenute nella scheda testamentaria del 23 novembre 1995, istitutiva del diritto di usufrutto in favore della medesima NOME COGNOME.
Il secondo motivo oppone la violazione e falsa applicazione dell’art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c. e dell’art. 118, commi 1 e 2, disp. att. c.p.c., oltre che la violazione e falsa applicazione dell’art. 111, commi 1, 2 e 6, Cost.. Si deduce, in sintesi, che la ricorrente aveva contestato nel merito l’avversa domanda contrapponendole il proprio diritto di usufrutto sull’immobile oggetto di controversia .
Il terzo mezzo censura la sentenza impugnata per violazione degli artt. 295 e 342 c.p.c. , oltre che dell’art. 111, commi 1 e 2, Cost. e, in subordine, per violazione degli artt. 112, dell’art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c. e dell’art. 118 , commi 1 e 2, disp. att. c.p.c.. Si lamenta che la Corte di merito abbia disatteso la richiesta reiterata di provvedere alla sospensione necessaria del procedimento imposta dall’art. 295 c.p.c. onde evitare il potenziale conflitto tra la sentenza di primo grado, con la quale era stata accertata la piena proprietà in capo a COGNOME delle unità immobiliari oggetto di lite, in considerazione del fatto che, a detta del Tribunale, «non emerse prove rigorose e certe dell’incapacità naturale della testatrice al momento della redazione del suo ultimo testamento», e quanto potesse essere deciso in esito al giudizio di impugnativa del testamento olografo del 1 luglio 2004. In via subordinata, ci si duole dell’omessa pronuncia sull’eccezione relativa alla pendenza di altro giudizio e sulla conseguente istanza di sospensione necessaria ex art. 295 c.p.c..
– E’ anzitutto da disattendere l’eccezione di inammissibilità proposta dal controricorrente, che è incentrata su di una censura ex art. 360, n. 5, c.p.c. che la ricorrente preannuncia nella sintesi del secondo mezzo, a pag. 2 del ricorso, ma che, di fatto, non svolge, come si
desume dalla stessa rubrica del motivo in questione (pag. 22 del ricorso). Del resto, il motivo in questione prospetta un error in procedendo , incentrato sul contestato apprezzamento del contenuto delle difese spiegate dall’odierna ricorrente e sull ‘asserita articolazione di proprie difese che avrebbero reso ammissibile il mezzo di gravame: e bene ha fatto l’odierna istante a non dolersi dell’omesso esame di fatt i decisivi, in quanto la mancata considerazione di fatti rilevanti ai fini dell’applicazione delle norme regolatrici del processo non è riconducibile al vizio ex art. 360, n. 5, c.p.c. quanto, piuttosto, a quello ex art. 360, n. 4, c.p.c., ovvero a quelli di cui ai precedenti numeri 1 e 2, ove si tratti, in quest’ultimo caso, di fatti concernenti l’applicazione delle disposizioni in tema di giurisdizione o competenza (Cass. 8 marzo 2017, n. 5785).
3. I tre mezzi si prestano a una trattazione congiunta e meritano accoglimento nei termini che si vengono a chiarire.
La mancata sospensione del giudizio, nei casi in cui se ne assume la necessarietà, integra un vizio della decisione, astrattamente idoneo ad inficiare la successiva pronuncia di merito; essa, traducendosi nella violazione di una norma processuale, ricade nella previsione dell’art. 360, n. 4, c.p.c., ed è quindi deducibile con il ricorso per cassazione avverso la sentenza che contenga eventuali provvedimenti sulla sospensione, ovvero ribadisca o modifichi precedenti ordinanze adottate in materia nella fase dell’istruzione della causa (Cass. 22 aprile 2013, n. 9714; Cass. 1 agosto 2007, n. 16992).
Ora, è ben vero che è ammissibile l’impugnazione con cui l’appellante deduca esclusivamente vizi di rito, avverso una pronuncia che abbia deciso in senso a lui sfavorevole anche nel merito, solo qualora detti vizi comportino, se fondati, la rimessione al primo giudice ex artt. 353 e 354 c.p.c., mentre, al di fuori di tali casi, l’appellante, a pena di inammissibilità del gravame per carenza di interesse nonché per difformità rispetto al modello legale di impugnazione, è tenuto a
dedurre, contestualmente a quelle di rito, anche le questioni di merito (tra le tante: Cass. 10 gennaio 2019, n. 402; Cass. 31 gennaio 2017, n. 2566; Cass. 3 dicembre 2015, n. 24612). Il principio, come spiegato dalle Sezioni Unite di questa Corte, è di agevole comprensione. Nelle ipotesi, diverse da quelle di cui agli artt. 353 e 354 c.p.c., in cui l’appello cumula in sè iudicium rescindens e iudicium rescissorium , e cioè è diretto non alla mera eliminazione di un atto illegittimo, ma alla rinnovazione del giudizio di merito, le censure con le quali si deducono vizi di mera attività del primo giudice hanno carattere strumentale e meramente subordinato, perché esse non sono di per sé idonee ad assicurare alla parte appellante la tutela sostanziale invocata, che è connessa non alla mera rimozione della sentenza di primo grado, ma al riesame delle questioni di merito già dibattute in prime cure, con la conseguenza che, in quest’ultima ipotesi, l’appello è inammissibile per difetto d’interesse in quanto l’eventuale fondatezza della censura relativa al vizio di attività del giudice di primo grado non comporta, in difetto di rituale e tempestiva deduzione delle questioni di merito, il potere del giudice di appello di pronunciare sul merito della controversia, con l’ulteriore conseguenza che la sentenza non impugnata per il merito resta intangibile, mentre l’ammettere, in queste ipotesi, una pronuncia in solo rito, in difetto di rimessione al primo giudice, comporterebbe una vanificazione del sistema introdotto dagli art. 353 e 354 c.p.c. (Cass. Sez. U. 14 dicembre 1998, n. 12541).
E’ altrettanto vero, però, che ove si faccia questione della mancata sospensione del giudizio, il vizio denunciato assume una particolare dimensione, dal momento che l’arresto del procedimento è funzionale all’attesa di una pronuncia che influirà sull’esito del la lite. In tale prospettiva, l’appellante può limitarsi a invocare la sospensione spiegando, nel proprio atto di impugnazione, che l’esito favorevole della causa pregiudicante determinerà l’accoglimento della pretesa fatta valere nella causa pregiudicata, che andrebbe proprio per tale ragione
sospesa.
L’appello di NOME soddisfa tale condizione.
Ma la sentenza impugnata merita censura anche nella parte in cui evidenzia che il gravame proposto sarebbe mancante di una parte argomentativa: l’assunto trova smentita nel contenuto dell’atto di appello, cui la Corte ha accesso, venendo in questione un error in procedendo.
4. – La sentenza impugnata va dunque cassata, con rinvio della causa alla Corte di appello di Roma, che giudicherà in diversa