ORDINANZA CORTE DI APPELLO DI ROMA – N. R.G. 00051138-1 2025 DEPOSITO MINUTA 05 08 2025 PUBBLICAZIONE 06 08 2025
LA CORTE D’APPELLO DI ROMA
SEZIONE FERIALE
così composta:
NOME COGNOME
Presidente
NOME COGNOME
Consigliere
NOME COGNOME
Consigliere rel. est.
riunita in camera di consiglio ha pronunciato la seguente
O R D I N A N Z A
nel procedimento iscritto al n. 51138-1 del r.g. V.G. dell’anno 2025, all’esito dell’udienza di comparizione delle parti del 5.8.2025
rilevato che:
– con ricorso depositato in data 10.7.2025 la e la
hanno proposto reclamo ex art. 825, co. 3, c.p.c. avverso il decreto del Tribunale di Roma in data 1°.7.2025 con cui è stata dichiarata l’esecutività del lodo arbitrale, pronunciato dagli arbitri avv. prof. NOME COGNOME NOME COGNOME e NOME COGNOME in data 12.6.2025 e comunicato alle parti in data 18.6.2025, a definizione del procedimento arbitrale n. b.23 presso la Camera Arbitrale Nazionale e Internazionale dell’Ordine degli Avvocati di
in data 11.7.2025 la ha inoltre notificato a atto di citazione in opposizione ex artt. 615 e 617 c.p.c. avverso l’atto di precetto notificatole in data 3.7.2025, con cui l ‘ odierno resistente le ha intimato il pagamento di € 2.565.243,77, oltre a USD 193.883,33, entro dieci giorni dalla notifica (e, pertanto, entro il 13.7.2025), instando per l’immediata sospensione dell’efficacia esecutiva del lodo, sussistendo i gravi motivi previsti dall’art. 615, co . 1, c.p.c.;
con atto di pignoramento presso terzi notificato il 15.7.2025 ha pignorato i crediti vantati dalla nei confronti di
Unicredit s.p.aRAGIONE_SOCIALE e FC Internazionale RAGIONE_SOCIALE per il complessivo importo di € 3.847.8 65,65 e USD 290.824,99;
con ricorso depositato in data 18.7.2025, introduttivo del presente sub procedimento, la e la deducono ‘gravi motivi’ , i quali giustificherebbero l’immediata sospensione
dell’efficacia esecutiva o dell’esecuzione del lodo, invero come dichiarato esecutivo con il decreto reclamato (e, quindi, di quest ‘ ultimo provvedimento -in buona sostanza), al fine di scongiurare ulteriori pregiudizi in capo all’odiern a parte ricorrente;
in particolare, con il ricorso in esame si deduce come l’immediata sospensione dell’efficacia esecutiva del lodo arbitrale suddetto risulterebbe giustificata, innanzitutto, a fronte della sussistenza del fumus boni iuris, data la manifesta fondatezza dei motivi di reclamo ex art. 825, co. 3, c.p.c., rinviando a quando dedotto con il ricorso introduttivo dello stesso; e, con riguardo all’esistenza di ‘gravi motivi’ , ossia del periculum in mora, si evidenzia che: (i) ‘l’efficacia esecutiva conseguita da per effetto del Decreto e il fatto che P B abbia già notificato atto di pignoramento presso terzi in danno dell per l’ingente importo di Euro 3.847.865,65 e USD 290.824,99 (ns. doc. F) rendono evidente la sussistenza attuale e concreta di un pregiudizio grave e irreparabile ai danni dell’esponente’; (ii) ‘la corresponsione di tale importo da parte dell’esponente precluderebbe a quest’ultima qualsivoglia fruttuosa ripeti zione dello stesso per l’ipotesi in cui il Decreto venisse revocato o il Lodo dichiarato nullo all’esito dell’instauranda impugnazione ex art. 828 c.p.c., data l’assenza di una anche minima forma di garanzia che P B sia in grado, in futuro, di restituire l’ingente importo preteso’ ; (ii) ‘il solo fatto di subire un’azione esecutiva contro il proprio patrimonio costituisce di per sé un grave danno di natura economica, anche tenuto conto dell’ammontare del credito azionato’; nonché (iv) ‘le inevitabili e irreparabili conseguenze negative derivanti dalla conoscenza che i terzi abbiano del fatto che sia destinataria di una procedura esecutiva’;
ritenuto che:
i l secondo periodo dell’ult. co. dell’art. 825 c.p.c. dispone che ‘la corte, sentite le parti, sentite le parti, provvede in camera di consiglio con ordinanza’ , richiamando dunque la disciplina dei procedimenti in camera di consiglio, e segnatamente l’art. 739 c.p.c., il quale disciplina il procedimento di reclamo;
quest ‘ ultima disposizione non prevede la possibilità, per il giudice del reclamo (e, quindi, per questo giudicante), di disporre la sospensione del
provvedimento reclamato, e tanto meno del lodo arbitrale dichiarato esecutivo, ciò -si deve ritenere -conformemente alla natura stessa del procedimento, deformalizzato e tendenzialmente di durata limitata, come peraltro conferma, nel caso di specie, il decreto assunto dal Presidente della Sezione Prima di questa Corte, con cui l’udienza di comparizione delle parti è stata fissata al 3.10.2025, a fronte di un ricorso depositato il 10.7.2025;
come rileva parte resistente, il legislatore ha invece espressamente previsto, al secondo periodo dell’art. 840, co. 2, c.p.c., la sospensione del decreto che accorda o nega l’esecutività del lodo straniero da parte del consigliere istruttore, e ciò invero in ragione del regime processuale dettato per tale diverso giudizio: infatti, tale reclamo non è disciplinato dalle disposizioni sui procedimenti in camera di consiglio, ma ‘ si svolge a norma degli articoli 645 e seguenti in quanto applicabili ‘ , come prevede il primo periodo della stessa disposizione, e quindi nelle forme di un giudizio in cui è prevista, dall ‘ art. 649 c.p.c., la sospensione dell ‘ efficacia esecutiva del provvedimento che ne è oggetto;
parte della dottrina, proprio in ragione della possibile esigenza di sospendere l’efficacia esecutiva del provvedimento reclamato ex art. 739 c.p.c., qualora immediatamente esecutivo, ammette che venga disposta con decreto inaudita altera parte da parte del presidente del collegio chiamato a pronunciarsi sul reclamo, nelle more della decisione di questo;
in ogni caso, quanto invece alla sospensione dell ‘ efficacia esecutiva del lodo, per cui (pure) ista parte reclamante, questa può essere domandata nel corso del procedimento di impugnazione dello stesso per nullità, ai sensi dell ‘ art. 830, ult. co., c.p.c., il quale ha ad oggetto appunto il lodo, laddove il giudizio di reclamo ex art. 825, co. 3, c.p.c. introdotto dalle odierne ricorrenti è piuttosto il decreto che ha dichiarato l ‘ esecutività del lodo in data 12.6.2025, comunicato alle parti in data 18.6.2025, trattandosi dunque di un giudizio volto ad incidere non sul lodo stesso, ma esclusivamente sul decreto che ha reso lo stesso esecutivo;
nessuna statuizione deve essere assunta in ordine alle spese del presente sub procedimento con la presente ordinanza, dovendo la statuizione sulle stesse essere rimessa al giudice del reclamo;
dichiara inammissibile il ricorso.
SI COMUNICHI.
Roma, 5.8.2025
P.Q.M.
IL PRESIDENTE NOME COGNOME