Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 3 Num. 34988 Anno 2023
sul ricorso n.9691/2022 R.G. proposto da:
COGNOME NOME, rappresentato e difeso dagli avvocati COGNOME NOME e COGNOME NOME;
-ricorrente –
contro
RAGIONE_SOCIALE, rappresentata e difesa dagli avvocati COGNOME NOME, COGNOME NOME e COGNOME NOME;
-controricorrente –
Civile Ord. Sez. 3 Num. 34988 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 13/12/2023
avverso la sentenza n. 1417/2021 della CORTE D’APPELLO di SALERNO, depositata il giorno 1/10/2021;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 19/10/2023 dal Consigliere NOME COGNOME;
Rilevato che:
AVV_NOTAIO conveniva davanti al Tribunale di Salerno RAGIONE_SOCIALE per ottenere un indennizzo previsto in contratto dell’importo di euro 1375 per 55 giorni di sospensione di linea telefonica nonché il risarcimento di danni patrimoniali e non patrimoniali a ciò conseguenti. La convenuta si costituiva, resistendo.
Il Tribunale, con sentenza del 13 luglio 2018, condannava la convenuta a risarcire l’attore nella misura di euro 8000, determinata equitativamente.
AVV_NOTAIO proponeva appello principale per ottenere anche l’indennizzo; controparte, divenuta RAGIONE_SOCIALE, resisteva e proponeva appello incidentale in relazione alla condanna al risarcimento.
La Corte d’appello di Salerno, con sentenza del l’ 1 ottobre 2021, accoglieva l’appello principale condannando TIM a pagare l’indennizzo e accoglieva pure quello incidentale rigettando la domanda risarcitoria.
AVV_NOTAIO ha presentato ricorso, articolato in due motivi, da cui RAGIONE_SOCIALE si è difesa con controricorso; entrambi hanno depositato memoria.
Considerato che:
1.1 Con il primo motivo, in riferimento all’articolo 360, primo comma, n. 3 c.p.c., si denuncia violazione e falsa applicazione degli articoli 112 c.p.c. e 3 l. 335/1995 per il rigetto della domanda di risarcimento dei danni nonché, in riferimento all’articolo 360, primo comma, nn. 4 e 5 c.p.c., violazione dell’articolo 111, sesto comma, Cost. per evidente carenza di motivazione.
Tutto il motivo argomenta in ordine alla pretesa assenza di motivazione dapprima quanto al diniego di risarcimento per danno non patrimoniale (ricorso, pagina 9), e poi, congiuntamente, anche per il rigetto della domanda risarcitoria attinente a danno patrimoniale.
1.2 Ictu oculi , si tratta di una censura generica e fattuale, che talora per di più non è pertinente al contenuto della sentenza impugnata.
Si sostiene, invero, che il giudice d’appello abbia ‘ omesso completamente di valutare le risultanze istruttorie ‘ ( ricorso, pagina 9), così però pretermettendo il ricorrente di considerare quella parte della motivazione della sentenza impugnata (pagina 6 della sentenza) in cui viene esaminato il contenuto dei capitoli di prova presentati nelle memorie istruttorie (‘le circostanze articolate nelle memorie istruttorie … si riferivano essenzialmente alla vicenda relativa alla fornitura del PC ed alla conseguente sospensione della linea telefonica, dal momento che soltanto nel capo s delle predette circostanze si prospettava l’utilizzo, durante il periodo di sospensione, del telefono cellulare personale e del collegamento Internet ed il telefax di colleghi, ma anche in tal caso il disagio genericamente arrecato rimaneva sfornito della prova del pregiudizio subito ‘) per poi (pagine 6-7 della sentenza) vagliare specificamente, pur in modo sintetico, tutte le dichiarazioni testimoniali dei colleghi dell’attuale ricorrente (testi COGNOME, COGNOME e COGNOME).
Successivamente il motivo prosegue ripetendo più volte di avere, a fronte della – erroneamente asserita, come si è appena visto – omessa considerazione motivazionale del giudice d’appello, fornito le prove dei danni, dapprima in relazione al danno non patrimoniale e poi estendendosi al danno non patrimoniale, per ritornare infine all’asserto che il giudice d’appello non avrebbe spiegato ‘ i motivi per i quali … non ha ritenuto fondate e rilevanti le prove testimoniali ‘, richiamando, come se in questa sede si svolgesse un giudizio di merito, il tenore del capitolo s delle prove testimoniali espletate (ricorso, pagina 12) ed entrando, pur limitatamente, in via diretta nel contenuto della testimonianza COGNOME (pagina 13).
Aggiunge altresì il motivo che il giudice d’appello non avrebbe ‘ nemmeno rispettato alcun criterio … nella liquidazione del danno anche in via equitativa ‘ : argomento del tutto eccentrico poiché il giudice d’appello si è evidentemente arrestato sull ‘ an del danno risarcibile, negandone la sussistenza.
La doglianza, dunque, è affetta da una evidente inammissibilità.
2.1 Con il secondo motivo si denuncia, in riferimento all’articolo 360, primo comma, n.5 ( sic ) c.p.c., violazione e/o falsa applicazione del combinato disposto degli articoli 115 e 116 c.p.c. e degli articoli 1218, 1226 e 2697 c.c.
Si prendono le mosse dal riconoscimento dell’indennizzo per sostenere che il giudice d’appello non avrebbe ben valutato l’inadempimento di controparte inadempimento di non scarsa importanza – e il grave danno derivatone, sul quale persino i clienti del ricorrente avevano ironizzato.
2.2 Anche questa censura ha la stessa sostanza di quella precedente, in termini di genericità e di fattualità, rimarcando soprattutto l’episodio dell’ironia che avevano manifestato i clienti dell’AVV_NOTAIO per corroborare la non scarsa importanza della sospensione della linea telefonica del suo studio legale: episodio che era stato considerato e vagliato dal giudice d’appello a proposito delle dichiarazioni rese dalla teste COGNOME (sentenza, pagina 67: ‘ collega e all’epoca dei fatti legata sentimentalmente all’attore, … ha precisato che qualche cliente ironizzava sulla sospensione ipotizzando una morosità ‘) . L’incidenza di tale fatto, evidentemente non rinvenuta come sussistente dal giudice d’appello, è questione di merito come tutte le altre evincibili dalle testimonianze vagliate nella sentenza impugnata, merito che non rientra nella cognizione del giudice di legittimità.
Nuovamente, quindi, si è dinanzi ad una censura inammissibile.
In conclusione, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con conseguente condanna del ricorrente a rifondere alla controricorrente le spese, liquidate come da dispositivo.
Seguendo l’insegnamento di S.U. 20 febbraio 2020 n. 4315 si dà atto, ai sensi dell’articolo 13, comma 1 quater, d.p.r. 115/2012, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello per il ricorso, a norma del comma 1 bis dello stesso articolo 13, se dovuto.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso. Condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di cassazione, che liquida in complessivi euro 2.200,00, di cui euro 2.00,00 per onorari, oltre a spese generali ed accessori di legge, in favore della controricorrente.
Ai sensi dell’articolo 13, comma 1 quater, d.p.r. 115/2002 dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello per il ricorso a norma del comma 1 bis dello stesso articolo 13, se dovuto.
Così deciso in Roma il 19 ottobre 2023