Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 1 Num. 4790 Anno 2026
Civile Ord. Sez. 1 Num. 4790 Anno 2026
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME COGNOME NOME
Data pubblicazione: 03/03/2026
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 5977/2024 R.G. proposto da
RAGIONE_SOCIALE IN CONCORDATO PREVENTIVO , in persona del legale rappresentante pro tempore ed elettivamente domiciliata in Campobasso INDIRIZZO, presso lo studio dell’AVV_NOTAIO NOME COGNOME che lo rappresenta e difende
-ricorrente –
contro
RAGIONE_SOCIALE , in persona del Sindaco pro tempore ed elettivamente domiciliato in INDIRIZZO
Oggetto: Appalto lavori pubblici -Sospensione lavori -Art. 23, comma 3, D.M. n. 145/2000
R.G.N. NUMERO_DOCUMENTO
Ud. 13/11/2025 CC
REGIONE, presso lo studio dell’AVV_NOTAIO NOME AVV_NOTAIO che lo rappresenta e difende unitamente all’AVV_NOTAIO
-controricorrente –
avverso la sentenza della CORTE D’APPELLO RAGIONE_SOCIALE n. 322/2023 depositata il 02/11/2023.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del giorno 13/11/2025 dal Consigliere AVV_NOTAIO. NOME AVV_NOTAIONOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO
Con sentenza n. 322/2023, pubblicata in data 2 novembre 2023, la Corte d’appello di Campobasso, nella regolare costituzione dell’appellato RAGIONE_SOCIALE DI RAGIONE_SOCIALE, ha respinto l’appello proposto dalla RAGIONE_SOCIALE IN CONCORDATO PREVENTIVO avverso la sentenza del Tribunale di Campobasso n. 383/2020.
RAGIONE_SOCIALE IN CONCORDATO PREVENTIVO aveva agito chiedendo la condanna dell’odierno controricorrente alla corresponsione dei danni da mancate produzioni e da maggiori oneri, in relazione a riserve formulate per la sospensione dei lavori disposta durante l’esecuzione di un contratto di appalto.
Costituitosi regolarmente il RAGIONE_SOCIALE DI RAGIONE_SOCIALE, il Tribunale aveva disatteso la domanda, ritenendo legittima la sospensione disposta dalla Direzione dei Lavori e richiamando l’art. 24 D.M. n. 145/2000.
La Corte d’appello, nel decidere sul gravame dell’impresa, ha, in primo luogo esaminato il motivo di gravame con il quale veniva dedotta la nullità della decisione di prime cure per essere stata la stessa assunta senza dare la possibilità all’odierna rico rrente di procedere alla precisazione delle proprie conclusioni.
La Corte territoriale ha ritenuto fondato il motivo, osservando tuttavia, che, una volta constatata la nullità della decisione di primo grado, risultava comunque preclusa la possibilità di rimettere la causa al primo giudice ai sensi dell’art. 354 c.p.c. – non ricorrendo alcuno dei casi tassativi ivi previsti -dovendosi quindi procedere ex art. 162 c.p.c. alla decisione della causa nel merito sulla base della definitiva formulazione delle domande e delle eccezioni operata dalla parte appellante con l’atto di appello.
La Corte d’appello ha poi esaminato il motivo di gravame – col quale si censurava la decisione di prime cure per avere fatto applicazione non corretta dell’art. 24, comma 3, D.M. n. 145/2000 e lo ha disatteso, evidenziando che la stessa odierna ricorrente aveva riconosciuto la legittimità della sospensione dei lavori e che, conseguentemente, sarebbe stato onere dell’impresa procedere ad inviare la diffida ai sensi, appunto, dell’art. 24, comma 3, D.M. n. 145/2000, risultando altrimenti preclusa la possibilità di iscrivere riserva.
Per la cassazione della sentenza della Corte d’appello di Campobasso ricorre RAGIONE_SOCIALE IN CONCORDATO PREVENTIVO.
Resiste con controricorso il RAGIONE_SOCIALE DI RAGIONE_SOCIALE.
La trattazione del ricorso è stata fissata in camera di consiglio, a norma degli artt. 375, secondo comma, e 380bis .1, c.p.c.
La ricorrente ha depositato memoria.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è affidato a due motivi.
1.1. Con il primo motivo il ricorso deduce, in relazione all’art. 360, n. 3, c.p.c., la violazione e falsa applicazione dell’art. 24, comma 3, D.M. n. 145/2000, ‘atteso che nel caso de quo la sospensione originariamente legittima -perch dovuta alla necessità di approvare la
variante progettuale -è divenuta illegittima a causa della illogica sua durata e la ricorrente non aveva necessità di presentare alcuna previa diffida atteso che ella ha avuto percezione della cessazione della causa di sospensione solamente col verbale di ripresa dei lavori nel quale ha proceduto ad iscrivere riserve.’ .
Come sintetizzato dalla stessa ricorrente, si ‘Deduce violazione e falsa applicazione dell’art. 24 comma III del D.M. 145/2000 atteso che il Collegio Giudicante della Corte territoriale ha applicato detta norma al caso de quo ritenendo inammissibili le riserve iscritte nel verbale di ripresa dei lavori a seguito di variante progettuale, per mancata previa proposizione al RUP di specifica diffida alla ripresa dei lavori. La sentenza non consente di ricostruire l’iter logico -motivazionale in base al quale la ditta appaltatrice avrebbe dovuto, ai sensi del richiamato art. 24 comma 3^ del citato decreto, procedere a diffidare l’Amministrazione per la ripresa dei lavori, atteso che il momento in cui poteva essere percepita la cessazione della causa della sospensione coincide con la approvazione della variante. Nel caso di specie, la sospensione dei lavori disposta congiuntamente dal Direttore dei Lavori e dal Rup per procedere ad una complessa variante progettuale è nata (e stata ritenuta) come legittima, ma è divenuta illegittima a causa dell’eccessiva durata della stessa; ne discende che, nell’ipotesi di sospensione dei lavori, deve ritenersi tempestiva la formulazione di riserva nel verbale di ripresa dei lavori, o in qualsiasi atto successivo al verbale che dispone la sospensione delle opere, quando questa, legittima inizialmente, sia divenuta illegittima per sua eccessiva protrazione, con il conseguente collegamento del danno a tale illegittimo protrarsi, poiché in siffatta ipotesi, la rilevanza causale del fat to illegittimo dell’appaltante rispetto ai maggiori oneri derivati all’appaltatore è accertabile solo al momento della ripresa dei lavori.’
1.2. Con il secondo motivo il ricorso deduce la violazione e falsa applicazione degli artt. 184 e 189 c.p.c. ‘e dunque la violazione del principio processuale del contraddittorio per non avere la corte d’appello, dichiarato nulla la sentenza con rinvio al tribunale di Campobasso atteso che il giudice di prime cure non ha consentito all’originaria attrice poi appellante -di formulare le proprie conclusioni anche alla luce del rigetto delle istanze istruttorie (ctu) e della già compressa attività istruttor ia a seguito dell’emergenza epidemiologica che aveva escluso la partecipazione personale dei difensori all’udienza’ .
Come sintetizzato dalla stessa ricorrente, ‘L’iter logico -motivazionale del Giudice appare viziato dalla violazione e falsa applicazione delle norme processuali richiamate che, ove correttamente applicate alla fattispecie, avrebbero condotto alla rivisitazione delle predette ordinanze e alla concessione alle parti di apposita udienza per la precisazione delle conclusioni, atteso che quest’ultima è una fase processuale necessaria non eludibile dal magistrato. La pronuncia nel merito della causa senza che sia stata preceduta dalla precisazione delle conclusioni, comporta la nullità della sentenza’ .
I motivi di ricorso sono, nel complesso, inammissibili.
2.1. Il primo motivo, invero, non si confronta adeguatamente con la fondamentale ratio decidendi su cui si basa la sentenza impugnata, avendo la Corte territoriale osservato che era la stessa odierna ricorrente ad aver confermato la necessità della variante e la legittimità della sospensione dei lavori, nonché la immediata e regolare ripresa di questi ultimi all’approvazione della variante circostanza che viene peraltro confermata anche nel ricorso ora in esame (pagg. 10-11) -e che pertanto, ‘non avendo inteso l’appaltatrice ‘far valere l’illegittima
maggiore durata della sospensione’ sollecitando la ripresa dei lavori mediante diffida, la stessa non poteva iscrivere le riserve oggetto di causa, all’atto della ripresa dei lavori’ (pagg. 8-9 della motivazione).
La Corte territoriale, quindi, ha ritenuto -come il giudice di prime cure -che la sospensione dei lavori fosse legittima per come ammesso dalla stessa ricorrente e che, conseguentemente, non vi era spazio neppure perché la ricorrente medesima potesse avvalersi del meccanismo della diffida non applicandosi l’art. 24, comma 3, D.M. n. 145/2000 -e che quindi anche la successiva iscrizione delle riserve doveva ritenersi infondata.
La ricorrente nella presente sede contesta la Corte territoriale, adducendo di aver voluto contestare non la legittimità in sé della sospensione dei lavori bensì l’eccessivo protrarsi della sospensione medesima, pur ammettendo che la ripresa era avvenuta immediatamente dopo l’approvazione della variante.
Sarebbe stato, allora, onere della ricorrente, al fine di censurare adeguatamente la decisione impugnata, argomentare -nel rispetto della regola di specificità di cui all’art. 366 c.p.c. di aver sin dall’inizio fondato le proprie ragioni su tale diversa prospettazione, deducendo una erronea interpretazione della domanda da parte della Corte d’appello (come anche, si ripete, da parte del giudice di prime cure ).
Assente questa specifica -ed imprescindibile -censura, non può che constatarsi che il motivo di ricorso viene a censurare un’affermazione che non è dato rinvenire nella decisione impugnata, la quale ha invece ritenuto che la sospensione dei lavori fosse legittima e che, pertanto, non ricorressero i presupposti né per l’invio della diffida ex art. 24, comma 3, D.M. n. 145/2000, né per la conseguente iscrizione delle riserve.
Ciò non esime questa Corte dal rammentare -per completezza -di avere già recentemente enunciato il principio per cui, una volta che sia stata riconosciuta la legittimità dell’iniziale ordine di sospensione, l’ art. 24, comma 3, D.M. n. 145/2000 risulta pienamente applicabile, con conseguente onere per l’appaltatore, ove ritenga siano venuti meno i presupposti della sospensione medesima di inviare la diffida al Responsabile del procedimento, affinché dia le necessarie disposizioni al direttore dei lavori per la ripresa delle opere, risultando tale diffida condizione necessaria per poter iscrivere riserva all’atto della ripresa dei lavori, qualora l’appaltatore intenda far valere l’illegittima maggiore durata della sospensione (Cass. Sez. 1, Ordinanza n. 1130 del 2025), risultando invece assolutamente non pertinenti i richiami alla giurisprudenza di questa Corte operati dalla ricorrente nelle proprie difese.
2.2. Anche il secondo motivo di ricorso risulta non confrontarsi assolutamente con la ratio della decisione impugnata.
Come evidenziato anche in precedenza, infatti, l a Corte d’appello, ben lungi dall’astenersi dal rilevare la nullità della decisione di primo grado -come deduce la ricorrente -ha invece rilevato il vizio lamentato con l’atto di appello , conformandosi appieno alla giurisprudenza di questa Corte (Cass. Sez. U – Sentenza n. 36596 del 25/11/2021; Cass. Sez. 6 – 3, Ordinanza n. 20732 del 13/08/2018) ma ha, del tutto correttamente, rilevato che la nullità della decisione di prime cure non rientrava tra le ipotesi di rinvio al primo giudice ex art. 354 c.p.c. – convertendosi il motivo di nullità della decisione in motivo di appello, sempre come costantemente stabilito da questa Corte (Cass. Sez. 3, Sentenza n. 5225 del 10/03/2006; Cass. Sez. 2, Sentenza n. 28681 del 23/12/2011; Cass. Sez. 3 – Ordinanza n. 11877 del 06/05/2025 ma, soprattutto, la già citata Cass. Sez. U – Sentenza
n. 36596 del 25/11/2021) -e che conseguentemente si imponeva la necessità per la Corte territoriale stessa di definire il gravame nel merito, previa rinnovazione degli atti nulli, e quindi ammettendo le parti a svolgere tutte quelle attività che, in conseguenza della nullità, erano state loro precluse.
Compito che la Corte d’appello ha regolarmente assolto, prendendo atto della precisazione delle conclusioni operata dalla ricorrente nell’atto di appello, e quindi rinnovando il giudizio di merito tenendo conto delle conclusioni medesime, non senza rilevare ulteriormente che la stessa ricorrente ha poi proceduto alla regolare precisazione delle conclusioni prima che la causa venisse trattenuta in decisione dalla stessa Corte territoriale.
Il motivo di ricorso omette radicalmente di analizzare e censurare il -peraltro corretto -iter decisionale della Corte d’appello ed anzi si sostanzia in una superflua riproduzione delle censure formulate all’indirizzo della sentenza del Tribunale, riproduzione che risulta priva di pertinenza alcuna rispetto alla decisione oggetto di ricorso.
Il ricorso deve quindi essere dichiarato inammissibile, con conseguente condanna della ricorrente alla rifusione in favore del controricorrente delle spese del giudizio di legittimità, liquidate direttamente in dispositivo.
Stante il tenore della pronuncia, va dato atto, ai sensi dell’art. 13, comma 1quater D.P.R. n. 115/02, della “sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto” , spettando all’amministrazione giudiziaria verificare la debenza in concreto del contributo, per la inesistenza di cause
originarie o sopravvenute di esenzione dal suo pagamento (Cass. Sez. U, Sentenza n. 4315 del 20/02/2020).
P. Q. M.
La Corte, dichiara inammissibile il ricorso;
condanna la ricorrente a rifondere al controricorrente le spese del giudizio di Cassazione, che liquida in € 18.200,00 , di cui € 200,00 per esborsi, oltre spese generali al 15% ed accessori di legge.
Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13 comma 1quater , nel testo introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1bis , ove dovuto.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sezione Prima Civile della Corte Suprema di Cassazione, il giorno 13 novembre 2025.
Il Presidente NOME COGNOME