SENTENZA CORTE DI APPELLO DI LAQUILA N. 235 2026 – N. R.G. 00000789 2024 DEPOSITO MINUTA 01 03 2026 PUBBLICAZIONE 02 03 2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D’APPELLO DI L’AQUILA
La Corte, composta dai seguenti Magistrati:
NOME COGNOME Presidente
NOME COGNOME Consigliere rel.
NOME COGNOME Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di appello n. 789/2024 R.G., trattenuta in decisione all’udienza del 13/01/2026 e vertente
TRA
(CF: ), in persona del Presidente pro tempore della Giunta Regionale; P.
rappresentata e difesa dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato di L’Aquila appellante
e
(C. F. ), con sede in Torricella Sicura (INDIRIZZO), alla INDIRIZZO, in persona del suo legale rappresentante , che agisce in proprio ed in qualità di capogruppo e mandatario del RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE costituito tra la medesima e la P.
rappresentata e difesa dall’AVV_NOTAIO appellata
OGGETTO: appello avverso la sentenza del Tribunale di L’Aquila n. 546/2024 R.G., pubblicata in data 03/08/2024 e notificata il 04/09/2024.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione ritualmente notificato, la ha proposto appello avverso la sentenza n. 546/2024, pubblicata in data 03/08/2024 e notificata il 4 settembre dello stesso anno, con cui il Tribunale di L’Aquila ha accolto in misura ridotta la domanda avanzata da in proprio e nella qualità di capogruppo e mandataria del RAGIONE_SOCIALE (RAGIONE_SOCIALE) costituito con la per la condanna della al pagamento degli importi ( dall’attrice complessivamente quantificati in euro 904.775,52) iscritti, a titolo di riserve, sulla documentazione inerente al contratto di appalto del 17/09/2017, con cui l’Amministrazione regionale aveva affidato al R.T.I. l’esecuzione delle ‘ Opere di urbanizzazione e opere di fondazione per le soluzioni abitative di emergenza (SAE) -I lotto funzionale -Comune di Torricella Sicura (Te) ‘.
Il giudice di primo grado, disposta C.T.U. per valutare la tempestività, ammissibilità e fondatezza delle riserve iscritte dalla ha, in via preliminare, respinto l’eccezione di nullità delle stesse per irritualità, constatando, in forza della disciplina applicabile ratione temporis (artt. 119 e 190, c. 3, DPR n. 207/2010), come l’impresa appaltatrice a vesse comunicato tempestivamente le riserve con appositi ed idonei atti scritti, trasmessi tramite EMAIL.
2.1. In ordine alla fondatezza delle riserve, apposte dalla in quanto il progetto esecutivo originario era risultato non eseguibile in corso d’opera, tanto da richiedere significative variazioni in ordine alla categoria e quantità delle lavorazioni, le quali non sarebbero state adeguatamente valutate e contabilizzate nella Perizia di V ariante del 20/06/2018, contestata dall’attore al pari della protratta sospensione dei lavori dal 20 /12/2017 all’11/10/2018, il giudice di prime cure, aderendo alle risultanze della disposta C.T.U., ha giudicato:
-infondata la riserva n. 1, avente ad oggetto il corrispettivo preteso per l’esecuzione delle maggiori lavorazioni non contabilizzate, data l’omessa produzione o richiesta di esibizione , da parte dell’attrice, dei documenti necessari ad accertare quanto modificato con la Perizia di Variante rispetto al contratto originario;
infondata la riserva n. 2, relativa ai maggiori oneri diretti della sicurezza, connessi alle diverse e maggiori lavorazioni eseguite, in quanto riserva consequenziale alla prima, dunque inficiata dalle medesime carenze probatorie;
fondata la riserva n. 3, con conseguente diritto al rimborso dei maggiori oneri della sicurezza derivanti dalle lavorazioni resesi necessarie per la risoluzione delle interferenze di terzi, quantificati nella misura, notevolmente ridotta, di euro 4.783,80, oltre interessi legali, pari al costo, riconosciuto anche dalla Relazione riservata del Collaudatore (prodotta da parte convenuta), delle recinzioni volte a fronteggiare le interferenze con la fornitura dei moduli abitativi;
parzialmente fondata la riserva n. 4, avente ad oggetto i maggiori oneri sopportati per effetto della sospensione delle lavorazioni disposta in data 20/12/2017 ed illegittimamente protratta dalla stazione appaltante fino all’11/10/2018 ; escluso il rimborso dei maggiori costi connessi al protratto vincolo delle polizze, data la mancanza di riscontri documentali, l’importo spettante per la riserva in questione è stato liquidato, in aderenza alla C.T.U. e in applicazione dell’art. 160, c. 2, DPR 207/2010, in euro 222.548,10, comprensivi di rivalutazione, oltre interessi legali.
2.2. Pertanto, il Tribunale di L’Aquila ha così provveduto:
‘ 1) in accoglimento della domanda di parte attrice, condanna la al pagamento in favore d i in proprio e nella qualità di capogruppo e mandataria del RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE costituito con la per le causali di cui in motivazione, della somma complessiva di € 227.331,90, oltre interessi legali, ai sensi dell’art. 1284, comma IV c.c., dalla data di presentazione della domanda giudiziale (06.09.2019) e sino all’effettivo soddisfo;
condanna la al pagamento delle spese di lite in favore di che liquida in € 15.819,00 di cui € 1.716,00 per esborsi ed € 14 .103 ,00 per compensi professionali, oltre spese generali (15%), I.V.A. e C.P.A., come per legge;
pone definitivamente a carico di entrambe le parti, in solido tra loro, le spese della C.T.U., già liquidate con separato provvedimento del 27.12.2021 ‘, in quanto ‘ l’importo riconosciuto è notevolmente inferiore rispetto a quello domandato ‘.
La ha impugnato la sentenza, con specifico riguardo all’accoglimento della pretesa oggetto della riserva n. 4, per ‘ violazione e/o falsa applicazione del capitolato speciale d’appalto, nonché’ di ogni norma e principio applicabili erroneità della decisione del Tribunale di L’Aquila per omessa ovvero incompleta valutazione delle risultanze istruttorie -illogicità della motivazione siccome pedissequa alle risultanze della consulenza tecnica d’ufficio ‘.
3.1. In primo luogo, l’appellante ha sostenuto che il verbale di sospensione dei lavori (del 20/12/2017) ed il certificato di ultimazione degli stessi attesterebbero, in conformità al comma 4 dell’art 158 del DPR 207/2010, come le principali opere, necessarie a rendere fruibile l’insediamento SAE, fossero già completate alla data del 20/12/2017, tantoché le Soluzioni Abitative sarebbero state consegnate, fin dal giorno seguente, al Comune di Torricella Sicura. Pertanto, l’impresa avrebbe rimosso dal sito dell’ex cantiere ogni macchinario, mezzo, attrezzatura, allestimento, personale dipendente e qualsiasi altra opera sin dalla data di avvio della sospensione, anche perché ‘ la residuale lavorazione di stesa del tappetino di usura richiede l’impiego di particolari attrezzature e di materiale prelevato presso gli impianti di produzione, messo quindi in opera a temperature elevate ‘, rendendo ‘ evidente l’impossibilità di mantenere il cantiere, ove ci fossero stati gli spazi, dei materiali ed attrezzature necessarie ‘. Di conseguenza, la gestione dell’intero insediamento sarebbe stata presa in carico dal Comune fin dal 21/12/2017, ‘ esautorando l’impresa da ogni tipo di attività, fatta salva la dovuta riparazione di opere non realizzate a perfetta regola d’arte ‘.
3.2. Oltre a ciò, l’intervenuta sospensione non potrebbe essere considerata in alcun modo illegittima, in quanto conforme alla legge (in particolare all’art. 159 d.P.R. 207/2010) sia con riguardo al periodo invernale, di fermo necessario per consentire la corretta posa in opera del manto bituminoso, che per quanto concerne la predisposizione della Perizia di Variante, le cui tempistiche avrebbero subito un prolungamento a causa di problematiche insorte nella definizione dei rapporti con l’impresa e con il Comune. Difatti, dal certificato di ultimazione dei lavori emergerebbe che ‘ dalla consegna delle SAE, per vari mesi sono pervenute diverse segnalazioni di guasti alla rete fognaria da parte del Comune, sono stati effettuati sopralluoghi per accertare le cause, e solo a seguito di adeguati ripristini e riparazioni, che di fatto hanno condizionato la stesura della perizia di variante, è stato possibile accertare l’effettivo funzionamento dei tratti fognanti interessati da malfunzionamento ‘.
3.3. In ogni caso, il periodo di eventuale sospensione illegittima effettiva avrebbe dovuto essere calcolato a decorrere dalla fine del mese di aprile 2018, senza considerare il periodo invernale, quindi per centocinquantacinque giorni (‘ periodo compreso tra aprile 2018 e la data del certificato di ultimazione dei lavori ‘) anziché per i duecentonovantacinque assunti a base di calcolo. A ciò l’appellante ha aggiunto che i tempi di esecuzione del contratto, originariamente previsti in quarantacinque giorni, si sarebbero così estesi a duecento giorni (aggiungendo centocinquantacinque giorni per ‘ proroghe e sospensioni richieste dall’esecutore e concesse ‘), per cui: ‘ adottando la stessa impostazione di calcolo proposta dal CTU ed assumendo a base di calcolo l’intero importo di contratto, a tutto voler concedere, eventuali maggiori oneri dovuti per spese generali ammontano a netti €. 25.176,76 da assoggettare a rivalutazione ‘.
3.4. Per le ragioni sinteticamente richiamate, l’appellante ha formulato le seguenti conclusioni:
‘ voglia l’Ecc.ma Corte di Appello di L’Aquila, contrariis reiectis, accogliere per i motivi tutti dedotti in narrativa il proposto appello e, per l’effetto, in parziale
riforma della sentenza n. 546/2024 emessa dal Tribunale di L’Aquila, pubblicata il 3 agosto 2024, notificata il 4 settembre 2024, dichiarare che a parte appellata può essere riconosciuto, per le causali di cui è giudizio, il solo importo di Euro 17.197,88′ (somma che era stata proposta dalla all’appaltatore, e da questo rifiutata, in sede di tentativo di accordo bonario, ai sensi dell’art. 205 del D.lgs. 50/2016, giusto verbale del 10/07/2019). ‘In subordine, disporre per un ricalcolo dei maggiori oneri per spese generali che tenga conto del periodo di effettiva eventuale sospensione illegittima (periodo compreso tra aprile 2018 e la data del certificato di ultimazione dei lavori pari a giorni 155) e dei tempi contrattuali derivanti da proroghe e sospensioni, richieste dall’esecutore e concesse, (giorni 200), con conseguente sostanziale riduzione delle spettanze dovute ‘.
Con il deposito di memoria difensiva del 19/03/2025 si è costituita in giudizio la in proprio ed in qualità di capogruppo e mandataria del sopracitato al fine di contestare l’ammissibilità e l a fondatezza dell’appello in oggetto.
4.1. In particolare la società appellata ha eccepito che l ‘unico motivo di gravame sarebbe inammissibile in quanto, limitandosi a riproporre le argomentazioni addotte dall’Amministrazione in primo grado, ignorando le motivazioni a fondamento del loro rigetto nella sentenza impugnata, si porrebbe in contrasto con i parametri imposti dall’art. 342 c.p.c., omettendo di individuare specificamente il capo impugnato, le censure proposte alla ricostruzione compiuta dal primo giudice, le prove che si assumono trascurate o malamente valutate, le violazioni di legge denunciate e la loro rilevanza ai fini della decisione.
4.2. Nel merito, è stata eccepita l’infondatezza del gravame censurando, in primis , l’inesattezza della ricostruzione fattuale operata nell’atto di appello. A tal riguardo, nella memoria difensiva si è evidenziato come lo stesso verbale di sospensione dei lavori del 20/12/2017, più volte richiamato dall’appellante, fosse stato firmato con riserva dall’appaltatrice (All. 3 e 7), la quale aveva contestato le varie affermazioni unilateralmente riportate dalla anche in ordine all’ultimazione dei lavori al momento della sospensione, circostanza che sarebbe del tutto indimostrata,
‘risultando invece evidenze documentali contrarie ‘, da cui emergerebbe che l’ente regionale ‘non aveva preso in consegna le opere, né altrimenti definito l’appalto’, tantoché ‘ solo in data 2.10.2018 la Regione rilascia il certificato di fine lavori (peraltro firmato con riserva dall’appaltatore – all. 3) ‘.
4.2.1. In ordine alla illegittimità della sospensione, l’appellata ha evidenziato come la avesse impiegato oltre sei mesi per definire la Perizia di Variante, con cui rimediare ad originarie ed essenziali carenze progettuali ad essa imputabili, ed abbia atteso il 30 agosto 2018 (data in cui si è provveduto ad un sopralluogo congiunto tra gli uffici del COR, il Comune e l’impresa esecutrice) per attivarsi ai fini della ripresa dei lavori mancanti, rimasti comunque sospesi fino al rilascio del certificato di ultimazione del 02/10/2018, di cui aveva avuto comunicazione in data 11/10/2018, così da rendere la sospensione ‘illegittima nel suo complesso’.
4.2.2. A dispetto di quanto asserito dall’appellante, secondo quanto sostenuto dalla la sentenza impugnata avrebbe fatto corretta applicazione, inoltre, dei criteri di calcolo forfettario dei maggiori oneri e delle spese generali, conformemente a quanto previsto, a titolo di clausola penale, dall’articolo 160, lett. a, DPR 207/2010 ed in linea con le conclusioni del CTU, considerando la sospensione illegittima nella sua interezza ed evitando di confondere, nella ricostruzione del tempo di esecuzione dei lavori, i periodi di sospensione e di proroga, in quanto imputabili alla responsabilità dell’ente appaltante.
4.3. La società ha così concluso:
‘ Per tutto quanto sopra esposto l’esponente chiede che l’adita Corte di Appello, ogni contraria deduzione disattesa, voglia confermare la sentenza di primo grado e comunque respingere l’appello. Con il favore di spese diritti ed onorari tutti del giudizio ‘ .
MOTIVI DELLA DECISIONE
In via preliminare, deve respingersi, in quanto infondata , l’eccezione di inammissibilità dell’appello per contrasto con l’articolo 342 c.p.c.
1.1. Invero, in linea con l’ormai consolidata interpretazione giurisprudenziale della norma in questione (su tutte, Cass. civ., Sez. Unite, n. 27199/2017; Cass. civ., Sez. Unite, Ord., 13/12/2022, n. 36481), la formulazione dell’atto di impugnazione ha consentito, tanto alla Corte quanto alla parte appellata, di cogliere, con sufficiente precisione, le questioni e i punti contestati, nonché le relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa chiara e correlata alle ragioni addotte dal primo giudice, in coerenza con la permanente natura di revisio prioris instantiae del giudizio di appello, distinto rispetto alle impugnazioni a critica vincolata. Del resto, come recentemente ribadito dalla Suprema Corte (cfr. Cass. civ., Sez. II, Ord., 24/01/2026, n. 1592), il rispetto dell’articolo 342 c.p.c. deve essere valutato alla luce di un principio di proporzionalità, in forza del quale la specificità dei motivi di appello è da parametrarsi all’estensione e al dettaglio delle argomentazioni alla base della sentenza impugnata. In tal senso, può ritenersi sufficiente ribadire l’adeguatezza di alcuni documenti a provare i fatti costitutivi di un diritto, qualora la sentenza di primo grado ne abbia semplicemente escluso la valenza probatoria (cfr. Cass. civ., Sez. VI, Ord., 26/07/2021, n. 21401), così come, al fine di contestare l’erroneità della ricostruzione dei fatti operata dal giudice di prime cure, ci si può limitare a chiedere al giudice di appello di valutare ex novo le prove già raccolte (cfr. Cass. civ., Sez. II, Sent., 23/02/2017, n. 4695; Cass. civ., n. 40521/2021). Egualmente, ben può l’appellante riproporre argomenti già spesi in primo grado, purché prospettati, in modo specifico e comprensibile, in contrapposizione alla decisione impugnata, senza che vi sia la necessità di prospettarne di nuovi e diversi ai fini dell’ammissibilità del gravame (cfr. Cass. civ., Sez. III, Ord., 24/12/2025, n. 33982).
Al contempo, l’atto di appello è da ritenersi, nel merito, del tutto infondato.
2.1. In primo luogo, la ricostruzione fattuale di parte appellante, secondo cui i lavori sarebbero stati ultimati fin dal 20/12/2017, con immediata ed ufficiale consegna delle opere al Comune e relativa rimozione dal ‘ sito dell’ex cantiere di ogni macchinario,
mezzo, attrezzatura, allestimento, personale dipendente, e qualsiasi altra opera o situazione che possa lasciare presumere un vincolo contrattuale tra la stazione appaltante e l’impresa medesima ‘ (pag. 8 atto di citazione in appello), oltre a non essere confortata dai riscontri documentali presenti in atti, vi risulta chiaramente smentita.
2.1.1. Non può ritenersi, infatti, che l’Amministrazione abbia disposto e comunicato la cessazione dell’esecuzione del contratto per mezzo del ‘ verbale di sospensione dei lavori ‘ del 20 dicembre 2017 (All. 7; firmato con riserva dalla appaltatrice), con cui il D.L. ha ritenuto, testualmente, di ‘ dover sospendere i lavori dalla data odierna sia al fine di redigere la Perizia di Variante suppletiva che contempli le lavorazioni aggiuntive resesi necessarie in corso d’opera e quelle eventualmente necessarie per il suo completamento, sia perché le temperature basse non risultano più idonee per completare il manto stradale (asfalto) ‘, lavorazione che, come premesso nel documento, ‘ l’impresa deve ancora completare ‘. Del resto, come è stato poi attestato nel ‘ certificato di ultimazione lavori ‘ del 2 ottobre 2018 (comunicato l’11/10/2018 alla appaltatrice, che lo ha firmato con riserva; All. 3), ‘ dovendosi procedere al completamento dei lavori (tappeto di usura), in data 30/08/2018 è stato effettuato un sopralluogo congiunto tra gli uffici del il Comune di Torricella Sicura e l’impresa esecutrice ‘, in occasione del quale, peraltro, l’Amministrazione comunale ha manifestato ‘ la necessità di procedere ad una serie di lavori (parzialmente previsti in perizia), propedeutici alla realizzazione dello strato di finitura della pavimentazione stradale ‘ (richiesta respinta dalla appaltatrice, trattandosi di opere ulteriori, non previste ed eccedenti i limiti del quinto d’obbligo). Contr
2.1.2. Pertanto, ciò che emerge dai documenti in atti è che la abbia comunicato alla appaltatrice la cessazione dell’esecuzione del contratto, con contestuale stralcio in diminuzione delle lavorazioni residue (anche se contemplate nella stessa Perizia di Variante del 20/06/2018), solo in data 11/10/2018, circa nove mesi e ventuno giorni dopo averne disposto la sospensione. Nel frattempo, deve ritenersi che siano rimaste a carico e a cura dell’impresa esecutrice ‘ la custodia e la tutela del cantiere, di tutti i manufatti e dei materiali in esso esistenti, anche se di
proprietà della stazione appaltante, e ciò anche durante periodi di sospensione dei lavori e fino alla presa in consegna dell’opera da parte della stazione appaltante ‘ (art. 61, ma anche articoli 54, c. 4, e 57, c. 1, lett. cc, del Capitolato Speciale di Appalto, ‘C.S.A.’, e art. 6 del contratto di appalto) . Presa in consegna che, ai sensi dell’art. 54, cc. 1 e 3, C.S.A., di regola, fa seguito all’esito positivo del collaudo, accertamento sommario della regolarità delle opere, da compiersi entro trenta giorni dalla data del certificato di ultimazione dei lavori. Se è vero che l’articolo 56, c. 1, C.S.A. riservava alla Amministrazione la ‘ facoltà di prendere in consegna in anticipo parti di opera ‘, è anche vero che l’esercizio della stessa, in base al comma 3, avrebbe dovuto essere comunicato per iscritto all’appaltatore. Nessuna comunicazione di tal tipo è rinvenibile negli atti del processo, né può ritenersi che fosse presente nel verbale di sospensione del 20/12/2017.
2.2. Parimenti da respingere è la tesi, sostenuta dall’appellante, secondo cui la sopracitata sospensione delle lavorazioni sarebbe stata, in tutto o in parte, legittima.
2.2.1. Per quanto riguarda l’impedimento meteorologico, rappresentato dalle basse temperature invernali, deve notarsi come nel Capitolato Speciale di Appalto le ‘ condizioni climatologiche eccezionali ‘, che, ai sensi dell’art. 14, c.1 (in linea con l’art. 12, c. 7, CSA; con l’art. 107, cc. 1 e 4, D.lgs. 50/2016 e con l’art. 158, cc. 1 e 7, e 159, cc.1 e 2, D.P.R. 207/2010, tutte applicabili ratione temporis ), al pari di ‘ altre circostanze speciali ‘, comunque connotate da eccezionalità ed imprevedibilità al momento della stipulazione del contratto, consentivano una legittima sospensione dei lavori, siano testualmente e chiaramente distinte dalla ‘ normale incidenza delle intemperie stagionali ‘, di cui, invece, in forza de ll’art. 13, c.2, C.S.A. , si doveva tenere conto, ab origine , ‘ nel calcolo del tempo contrattuale ‘ . Tale distinzione è rilevante in quanto, nel caso di specie, l’incidenza impeditiva delle normali intemperie invernali sarebbe stata prevedibile, ma non è stata considerata originariamente in quanto i lavori avrebbero dovuto essere ultimati urgentemente in quarantacinque giorni, quindi ben prima della loro sopravvenienza. Il motivo per cui le stesse hanno assunto una oggettiva rilevanza ostativa in fase esecutiva è da ricondursi, dunque, alle diverse proroghe delle tempistiche contrattuali, le quali,
come evidenziato dal CTU (Ing. in sede di replica alle osservazioni di parte convenuta (depositata in data 13/06/2022; pagg. 5 e 6) ed accertato dal giudice di prime cure (pagg. 9 e 10 della sentenza), devono ritenersi imputabili a responsabilità dell’ente appaltante, in quanto causate da originarie carenze progettuali. Invero, è lo stesso ad aver confermato, nel verbale di proposta di accordo bonario (All. 14), che le proroghe richieste dall’impresa appaltatrice e ad essa concesse, per un totale di 110 giorni, sommati ai 45 originariamente previsti, siano state conformi alle previsioni dell’art. 14, c. 3, C.S.A., quindi dipese da cause impeditive non imputabili all’appaltatore. Viceversa, come emerso nel processo, le stesse sono dipese dalle diverse interferenze in cui l’impresa si è imbattuta fin da subito (la prima nota di richiesta proroga risale al 5 settembre 2017), tantoché, come dichiarato dalla stessa negli atti di partecipazione al giudizio di primo grado, ‘ le problematiche riscontrate a causa delle interferenze sono state ampiamente compensate con la concessione delle proroghe richieste ‘ (pag. 3 comparsa conclusionale di parte convenuta del 3 febbraio 2024). Senonché, come correttamente evidenziato dal giudice di prime cure a riprova della fondatezza della riserva n. 3, nella parte di sentenza non impugnata o altrimenti contestata, quindi coperta da giudicato interno (pagine 9 e 10), ‘ il committente pubblico ha l’obbligo di predisporre un progetto esecutivo immediatamente ‘cantierabile’, non bisognoso cioè di ulteriori specificazioni, in quanto già contenente la puntuale e dettagliata rappresentazione dell’opera (cfr. Cass. civ., Sez. I, 09.11.2018, n. 28799). Tale obbligo, inoltre, non può venire meno per la semplice sottoscrizione, da parte dell’appaltatore, delle dichiarazioni di verifica coeve alla stipula del contratto di appalto. Piuttosto, la Regione Abruzzo non ha dimostrato che tali interferenze erano già previste nel progetto -nemmeno depositato in giudizio -ovvero facilmente conoscibili dall’appaltatore ‘. Tali considerazioni assumono rilevanza anche ai fini del giudizio in oggetto in quanto, ai sensi dell’art. 107, c. 5, D.lgs. 50/2016 (al pari di quanto previsto dall’art. 159, c. 9, DPR 207/2010), ‘ l’esecutore che per cause a lui non imputabili non sia in grado di ultimare i lavori nel termine fissato può richiederne la proroga . In ogni caso la sua concessione non pregiudica i diritti spettanti all’esecutore per l’eventuale imputabilità della maggiore
durata a fatto della stazione appaltante ‘. In altri termini, come correttamente evidenziato dal Consulente tecnico d’ufficio, in sede di repliche alle osservazioni di parte convenuta (pagine 5 e 6, cit.), ‘ si è portati a ritenere che l’allungamento dei tempi contrattuali per l’esecuzione lavori sia stato accordato all’appaltatore per via di oggettive problematiche riscontrate durante l’esecuzione dell’opera e non per gentile concessione, dunque non può trasformarsi in questa fase in un pregiudizio per l’esecutore ‘. Per la stessa logica, deve ritenersi che la sospensione delle lavorazioni per cause metereologiche, protratta dal 20/12/2017 all’11/10/2018, non sia stata giustificata, neppure in parte, da circostanze eccezionali ed imprevedibili, dunque non imputabili ad alcuna delle parti, ma sia interamente dipesa, illegittimamente, da responsabilità addebitabili alla stazione appaltante, in pregiudizio delle RAGIONE_SOCIALE affidatarie. In ogni caso, che le ‘ temperature basse ‘ (come scritto nel verbale di sospensione, All. 7) non potessero giustificare un fermo operativo tanto prolungato lo si ricava anche dal comportamento tenuto dall’Amministrazione in corso di sospensione, dato che, ai sensi dell’art. 159, c. 1, DRP 207/2010 e dell’art. 107, c. 3, D.lgs. 50/2016, la stessa non avrebbe dovuto protrarla oltre il tempo strettamente necessario alla cessazione delle cause che l’avevano determinata e, ai sensi dell’art. 158, cc. 5 e 6, DPR 207/2010, il Direttore dei Lavori avrebbe dovuto curare la redazione del verbale di ripresa degli stessi ‘ non appena venute a cessare le cause della sospensione ‘ e, nel frattempo, ‘ disporre visite al cantiere ad intervalli di tempo non superiori a novanta giorni ‘. Nulla di tutto ciò è documentalmente riscontrabile negli atti prodotti in giudizio.
2.2.2. Altrettanto illegittima appare la sospensione delle lavorazioni ‘ al fine di redigere la perizia di variante suppletiva che contempli le lavorazioni aggiuntive resesi necessarie in corso d’opera e quelle eventualmente necessarie per il suo completamento ‘ (All. 7). In tal senso deve evidenziarsi, innanzitutto, come la disciplina al tempo vigente (art. 159, c. 2, DPR 207/2010), al pari dell’art. 14, c.1, C.S.A., ammettesse la sospensione delle lavorazioni a fronte di situazioni tali da determinare la necessità di procedere alla redazione di una variante in corso d’opera, purché, però, la stessa fosse determinata da circostanze impreviste e imprevedibili al
momento della stipulazione del contratto. Ebbene, nel caso di specie, la ricorrenza di tale condizione giustificativa non è stata indicata nel verbale di sospensione, in disaccordo con quanto imposto dall’art. 107 D.lgs. 50/2016 e dall’art. 158 DPR 207/2010, né altrimenti dimostrata in giudizio. In ogni caso, ai sensi dell’art. 159, c. 2, DPR 207/2010, ‘ nella sospensione dovuta alla redazione di una perizia di variante, il tempo deve essere adeguato alla complessità ed importanza delle modifiche da introdurre nel progetto ‘ e, comunque, ‘ strettamente necessario a far cessare le cause che hanno imposto l’interruzione dell’esecuzione dell’appalto ‘ (art. 159, c.1, DRP 207/2010; art. 107, c. 3, D.lgs. 50/2016). Condizioni a propria volta disattese nel caso di specie, in cui, come correttamente evidenziato nell’elaborato peritale dell’Ing. in difetto di prova contraria, ‘ non si comprende per quale motivo furono impiegati ben 6 mesi per redigere ed approvare il documento, atteso che lo stesso dovesse esclusivamente trasporre su carta ciò che già risultava eseguito in cantiere ‘ (CTU, pag. 18, depositata nel giudizio di primo grado in data 22/12/2021). L’inerzia dell’Amministrazione non può ritenersi giustificata, a dispetto di quanto sostenuto dall’appellante, neppure in ragione di asseriti malfunzionamenti della rete fognaria addebitabili ad inadempimenti dell’appaltatore, in quanto degli stessi, nonché delle attività poste in essere per rimediarvi, l’Amministrazione non ha fornito alcun riscontro documentale, limitandosi a farvi cenno, in modo del tutto generico, nel certificato di ultimazione dei lavori, il cui contenuto è stata tempestivamente contestato, tramite iscrizione di riserva, dall’impresa appaltatrice. In ogni caso, non si vede la ragione per cui le asserite problematiche avrebbero impedito di formalizzare, tramite la redazione della tanto attesa Perizia di Variante, lavorazioni che l’appaltatore si era già trovato costretto ad eseguire per rimediare ad originari difetti progettuali.
2.3. In conseguenza della illegittima protrazione della sospensione delle lavorazioni, l’Amministrazione appaltante, ai sensi dell’art. 107, c. 6, D.lgs. 50/2016 e dell’art. 160 DPR 207/2010, come ritenuto dal giudice di prime cure, è tenuta alla integrale riparazione forfettaria, a titolo di clausola penale ( ex art. 1382 c.c.), dei pregiudizi
economici derivanti all’appaltatore dalle maggiori spese generali per improduttivo e protratto vincolo contrattuale.
2.3.1. A tal fine, si conferma la bontà dei calcoli operati dall’Ing. nell’elaborato peritale depositato in primo grado, in applicazione dei parametri oggettivi enunciati nell’art. 160, c. 2, lett. a, DPR 207/2010, tenendo conto, quindi, del ‘ prezzo globale nella misura intera ‘ e della complessiva durata dell’illegittima sospensione. Condivisibile è anche la scelta di non considerare come tempo di esecuzione del contratto, ai fini del calcolo in questione, i periodi di sospensione e di proroga, proprio perché impostisi per ragioni non imputabili all’appaltatore, cosicché una loro inclusione nella misurazione si tradurrebbe in un ulteriore ed ingiusto pregiudizio per lo stesso.
2.4. Per le ragioni esposte l’appello deve essere integralmente respinto.
La regolamentazione delle spese di lite segue il criterio della soccombenza, per cui le stesse vanno poste a carico dell’appellante in favore della parte appellata costituitasi in giudizio. Esse vengono liquidate in ossequio ai parametri di cui al D.M. n. 55/2014, così come modificato dal D.M. n. 147/2022, applicabile al caso di specie in virtù della disposizione transitoria di cui all’art. 6, tenendo conto del valore corrispondente alla ‘ somma attribuita alla parte vincitrice ‘ per la riserva n. 4 (art. 5, c. 1, D.M. 10 marzo 2014, n. 55, per come aggiornato), oggetto esclusivo di impugnazione, ed applicando i parametri medi, con esclusione della fase istruttoria, non espletata nel presente grado di giudizio, per un totale a titolo di compensi di euro 9.991,00, oltre spese generali, C.P.A. ed I.V.A. come per legge.
Inoltre, ai sensi dell’articolo 13, comma 1 quater , D.P.R. n. 115 del 2002, la Corte dà atto della sussistenza dei presupposti oggettivi per il versamento da parte dell’appellante di ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per l’impugnazione, a norma del comma 1 bis del medesimo articolo 13.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa e reietta, così provvede:
dichiara infondato l’appello e , per l’effetto, conferma la gravata sentenza;
condanna la , appellante, a rifondere alla parte appellata, le spese del presente grado di giudizio, che liquida in euro 9.991,00, oltre spese generali (15%), I.V.A. e C.P.A., come per legge;
dà atto che sussistono i presupposti oggettivi per il raddoppio del contributo unificato dovuto ai sensi dell’art. 13, c. 1 quater , D.P.R. n. 115 del 2002.
Così deciso in L’Aquila, nella camera di consiglio del 24 febbraio 2026
Consigliere relatore Presidente
NOME COGNOME NOME COGNOME
Minuta redatta con la collaborazione del magistrato ordinario in tirocinio NOME COGNOME.