Ordinanza interlocutoria di Cassazione Civile Sez. 2 Num. 19542 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 2 Num. 19542 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 16/07/2024
ORDINANZA INTERLOCUTORIA
sul ricorso iscritto al n. 26747/2021 R.G. proposto da:
COGNOME, in proprio e quale legale rappresentante RAGIONE_SOCIALE società RAGIONE_SOCIALE, elettivamente domiciliato in ROMAINDIRIZZO, presso lo studio COGNOME NOME, rappresentato e dife so dall’avvocato COGNOME NOME (CODICE_FISCALE);
-ricorrente-
contro
RAGIONE_SOCIALE , elettivamente domiciliata in INDIRIZZO, presso l’AVVOCATURA GENERALE RAGIONE_SOCIALEO STATO (P_IVA) che la rappresenta e difende;
-controricorrente-
RAGIONE_SOCIALE;
-intimato-
avverso la SENTENZA RAGIONE_SOCIALE CORTE D’APPELLO di PALERMO n. 322/2021, depositata il 22/03/2021.
Udita la relazione svolta nella pubblica udienza del 14/03/2024 dal Consigliere NOME COGNOME.
Udite le conclusioni del pubblico ministero – il AVV_NOTAIO procuratore generale NOME COGNOME – che ha chiesto alla Corte di respingere l’istanza di sospensione del giudizio di cassazione e di rigettare il ricorso.
PREMESSO CHE
Con ordinanza -ingiunzione datata 30 marzo 2016 l’RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_SOCIALE, in forza di verbale di accertamento del 21 ottobre 2014, intimò a NOME COGNOME e a RAGIONE_SOCIALE il pagamento di euro 16.000, a titolo di sanzione amministrativa per la violazione RAGIONE_SOCIALE‘art. 110, comma 9, lett. c e f -bis del testo unico RAGIONE_SOCIALE leggi di pubblica sicurezza (TULPS), per avere installato presso un esercizio, in Castellamare del Golfo, INDIRIZZO n. 11/b, nel quale si svolgeva la raccolta di scommesse in assenza RAGIONE_SOCIALE licenza prescritta dall’art. 88 TULPS e senza la relativa concessione per le scommesse, e consentito l’uso pubblico di cinque apparecchi da intrattenimento. NOME COGNOME, in proprio e quale legale rappresentante di RAGIONE_SOCIALE, propose opposizione, che il Tribunale di Trapani rigettò con sentenza n. 29/2017.
La sentenza è stata impugnata da NOME COGNOME, in proprio e nella qualità di legale rappresentante RAGIONE_SOCIALE società, e il gravame è stato rigettato dalla Corte d’appello di Palermo con la sentenza n. 322, depositata il 22 marzo 2021. La sentenza ha respinto la tesi degli appellanti secondo la quale non era integrato l’illecito di cui all’art. 110, comma 9, lett. f) -bis TULPS per il fatto che il locale fosse munito RAGIONE_SOCIALE licenza prevista dall’art. 86 TULPS, in quanto qualora si installino apparecchi da intrattenimento e divertimento in un locale ove già funzionano apparecchi per la
raccolta di scommesse è richiesto il possesso RAGIONE_SOCIALE licenza di cui all’art. 88 TULPS; ha rilevato che nella fattispecie era pacifico che il locale nel quale erano installate e rese disponibili al pubblico le apparecchiature di gioco era privo RAGIONE_SOCIALE‘autorizzazione ex art. 88 TULPS, sebbene nello stesso locale si esercitasse la raccolta di scommesse. La sentenza ha altresì escluso la buona fede del trasgressore, sostenuta dagli appellanti sulla base RAGIONE_SOCIALE convinzione di essere in possesso RAGIONE_SOCIALE licenza necessaria all’installazione degli apparecchi, in quanto non sussistevano elementi positivi idonei a ingenerare nel trasgressore la convinzione RAGIONE_SOCIALE liceità RAGIONE_SOCIALE condotta, e risultava che lo stesso fosse ben consapevole RAGIONE_SOCIALE necessità RAGIONE_SOCIALE licenza ex art. 88, tanto da averne fatto richiesta. Infine, la sentenza ha dato atto che in sede di discussione gli appellanti avevano svolto ulteriori considerazioni sulla base di un precedente RAGIONE_SOCIALE Corte d’appello di Lecce, ma le questioni non potevano essere esaminate in quanto non era stato riproposto in appello il motivo relativo alla violazione degli artt. 49 e 56 TFUE con riguardo ai principi di libertà di stabilimento e di libera circolazione dei servizi per effetto del diniego RAGIONE_SOCIALE licenza ex art. 88 TULPS; ha aggiunto che i richiami alla giurisprudenza RAGIONE_SOCIALE Corte di giustizia non erano risolutivi perché la sanzione era stata irrogata non con riferimento all’attività di raccolta di scommesse senza autorizzazione, ma al diverso illecito di installazione di apparecchi da intrattenimento appartenenti alla tipologia di cui all’art. 110, comma 6, lett. a) TULPS in locale aperto al pubblico privo RAGIONE_SOCIALE necessarie autorizzazioni; inoltre i precedenti citati si riferivano a operatore straniero diverso da quello che esercitava le scommesse nel locale degli appellanti e non vi era prova che la posizione dei due operatori fosse sovrapponibile e gli appellanti non avevano fornito alcun elemento utile per affermare che il diniego RAGIONE_SOCIALE‘autorizzazione alla raccolta di scommesse mediante
quell’operatore fosse contrario ai principi posti dalla giurisprudenza comunitaria così da disapplicare la disciplina italiana.
NOME COGNOME, in proprio e quale rappresentante RAGIONE_SOCIALE società RAGIONE_SOCIALE, ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza sulla base di tre motivi.
Ha resistito con controricorso l’RAGIONE_SOCIALE.
L’intimato RAGIONE_SOCIALE non ha proposto difese.
In prossimità RAGIONE_SOCIALE‘adunanza in camera di consiglio, il ricorrente ha depositato memoria, chiedendo che il procedimento sia sospeso ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 1, comma 236 RAGIONE_SOCIALE legge n. 197/2022, a seguito RAGIONE_SOCIALE‘adesione alla procedura di ‘definizione agevolata dei carichi affidati agli agenti RAGIONE_SOCIALE riscossione’ e ha prodotto comunicazione dalla quale risulta che il ricorrente è stato ammesso alla procedura rateale e la ricevuta del pagamento RAGIONE_SOCIALE prima rata.
All’esito RAGIONE_SOCIALE camera di consiglio del 29 novembre 2023 la Corte ha rinviato la causa alla pubblica udienza RAGIONE_SOCIALE sezione. Memoria è stata depositata dal ricorrente prima RAGIONE_SOCIALE pubblica udienza, insieme alle ricevute di pagamento RAGIONE_SOCIALE rate di novembre 2023 e febbraio 2024.
CONSIDERATO CHE
Il ricorrente ha aderito alla definizione agevolata di cui alla legge n. 197/2022 (cd. ‘rottamazione quater ‘), producendo la dichiarazione di adesione e la comunicazione RAGIONE_SOCIALE‘importo dovuto e RAGIONE_SOCIALE ammissione alla procedura di rateizzazione del medesimo. Ai sensi del comma 236 RAGIONE_SOCIALE‘art. 1 RAGIONE_SOCIALE legge, n ella dichiarazione di adesione ‘il debitore indica l’eventuale pendenza di giudizi aventi ad oggetto i carichi in essa ricompresi e assume l’impegno a rinunciare agli stessi giudizi, che, dietro presentazione di copia RAGIONE_SOCIALE dichiarazione e nelle more del pagamento RAGIONE_SOCIALE somme dovute, sono sospesi dal giudice; l’estinzione del giudizio è
subordinata all’effettivo perfezionamento RAGIONE_SOCIALE definizione e alla produzione, nello stesso giudizio, RAGIONE_SOCIALE documentazione attestante i pagamenti effettuati; in caso contrario, il giudice revoca la sospensione su istanza di una RAGIONE_SOCIALE parti’.
Il legislatore ha quindi previsto un meccanismo per il quale il processo avente ad oggetto i carichi ‘rottamati’ è sospeso sino al deposito RAGIONE_SOCIALE documentazione attestante il perfezionamento del pagamento RAGIONE_SOCIALE‘intera somma dovuta. Ci si trova di fronte a una ipotesi di sospensione ex lege del processo, che il legislatore ha disposto per i ‘giudizi’, tra i quali rientra pertanto anche il giudizio di cassazione. Non rileva al riguardo l’orientamento di questa Corte, richiamato dal pubblico ministero, per cui ‘l’istanza di sospensione del giudizio, in attesa RAGIONE_SOCIALE definizione di altra controversia, è inammissibile se proposta per la prima volta in cassazione, in quanto il provvedimento richiesto esula dalla funzione istituzionale RAGIONE_SOCIALE Corte Suprema, cui è demandato soltanto il sindacato di legittimità RAGIONE_SOCIALE anteriori decisioni di merito’ (in tal senso, ex multis , Cass., sez. un., n. 29172/2020), in quanto nel caso in esame non si tratta di sospensione disposta dal giudice per pregiudizialità -dipendenza ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 295 c.p.c., ma appunto di una sospensione prevista dal legislatore, di per sé non estranea al giudizio di cassazione (si pensi alla sospensione contemplata dall’art. 398, comma 4 c.p.c., in origine automatica e oggi subordinata al vaglio del giudice RAGIONE_SOCIALE revocazione).
Il Collegio ritiene quindi di non seguire l’orientamento, pur presente in decisioni di questa Corte, che facendo leva su una supposta incompatibilità del giudizio di cassazione con il disposto di cui al richiamato comma 236, non sospende il giudizio e dichiara inammissibile il ricorso per sopravvenuta carenza di interesse (cfr. in tal senso Cass. n. 15722/2023 e Cass. n. 34822/2023) e di seguire invece l’orientamento che appunto dispone la sospensione
del giudizio (v. per tutte Cass. n. 8028/2024, Cass. n. 7639/2024, Cass. n. 5114/2024 e Cass. n. 4859/2024).
Il presente giudizio di cassazione va pertanto sospeso sino alla produzione in giudizio RAGIONE_SOCIALE documentazione attestante il pagamento RAGIONE_SOCIALE totalità RAGIONE_SOCIALE somma dovuta dal ricorrente in base alla procedura di definizione agevolata, ovvero il suo mancato pagamento.
P.Q.M.
La Corte sospende il presente giudizio sino alla produzione in giudizio RAGIONE_SOCIALE documentazione attestante il pagamento RAGIONE_SOCIALE totalità RAGIONE_SOCIALE somma dovuta dal ricorrente, ovvero il suo mancato pagamento.
Così deciso in Roma, nella camera di co