Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 2 Num. 29396 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 2 Num. 29396 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 14/11/2024
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 28975/2020 R.G. proposto da:
COGNOME, elettivamente domiciliato in INDIRIZZO, presso lo studio dell’avvocato RAGIONE_SOCIALE, rappresentato e difeso dagli avvocati COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME;
-ricorrente-
contro
RAGIONE_SOCIALE, domiciliata ‘ex lege’ in INDIRIZZO, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO che la rappresenta e difende;
-controricorrente-
avverso la SENTENZA della CORTE D’APPELLO di TRIESTE n. 824/2019, pubblicata il 6 febbraio 2020.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 5 novembre 2024 dal Consigliere NOME COGNOME.
FATTI DI CAUSA E RAGIONI DELLA DECISIONE
NOME COGNOME ha proposto ricorso articolato in tre motivi avverso la sentenza della Corte d’appello di Trieste n. 824/2019 , pubblicata il 6 febbraio 2020.
Ha resistito con controricorso l’RAGIONE_SOCIALE. La trattazione del ricorso è stata fissata in camera di consiglio, a norma degli artt. 375, comma 2, 4-quater, e 380 bis.1 c.p.c.
Ha deposito conclusioni scritte in data 14 ottobre 2024 il Pubblico Ministero, in persona del AVV_NOTAIO Procuratore generale NOME COGNOME, con cui ha chiesto il rigetto del ricorso.
La Corte d’appello di Trieste ha r espinto l’appello contro la sentenza resa in primo grado dal Tribunale di Trieste n. 523/2017, pubblicata in data 31 maggio 2018.
La causa ha ad oggetto l’opposizione all’ordinanza ingiunzione prot. N. 1081, emessa il 17 marzo 2015, con la quale l’RAGIONE_SOCIALE, sede di Trieste, aveva intimato a NOME COGNOME il pagamento della somma di € 7.500,00 a titolo di sanzione amministrativa per la violazione dell’art. 110, comma 9, lettera f-bis , del R.D. n. 773/1931 (TULPS). Dal verbale di accertamento in data 5 settembre 2013 risulta che la sanzione ingiunta era stata applicata per aver consentito nel pubblico esercizio corrente sotto l’insegna “RAGIONE_SOCIALE re magi'”, operante in forza di un contratto di ricevitoria del 6 aprile 2012 anche come centro di trasmissione dati per la società RAGIONE_SOCIALE di diritto maltese RAGIONE_SOCIALE, l’uso di cinque apparecchi di intrattenimento in assenza della prescritta licenza prevista dall’art. 88 TULPS.
In data 27 giugno 2023 il ricorrente ha depositato richiesta di sospensione del giudizio pendente con impegno a rinunciare allo stesso, avendo dichiarato di aderire alla definizione agevolata dei
carichi fiscali affidati agli agenti della riscossione -disciplinata dall’articolo 1, commi dal 231 al 252, della legge 29 dicembre 2022 n. 197 -con riferimento alla cartella di pagamento correlata all’ordinanza ingiunzione oggetto di opposizione.
Il debitore ha manifestato all’agente della riscossione la sua volontà di procedere alla definizione di cui al comma 231 della citata legge rendendo apposita dichiarazione nella quale ha scelto il numero massimo di diciotto rate nel quale intende effettuare il pagamento, come indicato nel successivo comma 232.
A norma del comma 236, nelle more del pagamento RAGIONE_SOCIALE somme dovute, il giudizio di cassazione deve essere sospeso, restando l’estinzione dello stesso subordinata all’effettivo perfezionamento della definizione e alla produzione della documentazione attestante i pagamenti effettuati, in caso contrario revocandosi la sospensione su istanza di una RAGIONE_SOCIALE parti.
P.Q.M.
La Corte ordina la sospensione del giudizio di cassazione a norma dall’articolo 1, comma 236, della legge 29 dicembre 2022 n. 197.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Seconda sezione