Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 3 Num. 34361 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 3 Num. 34361 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 24/12/2024
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 17283/2022 R.G. proposto da : COGNOME rappresentata e difesa dall’avvocato COGNOME ed elettivamente domiciliata presso il domicilio digitale del medesimo pec:
-ricorrente-
contro
RAGIONE_SOCIALE in persona del legale rappresentante, rappresentata e difesa dall’avvocato NOME COGNOME
Pec:
-controricorrente-
avverso la SENTENZA della CORTE D’APPELLO CATANIA n. 1013/2022 depositata il 17/05/2022.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 09/07/2024 dalla Consigliera NOME COGNOME
Rilevato che:
NOME COGNOME proprietaria di un appartamento sito in Belpasso, fornito di utenza idrica giusta contratto stipulato con la società RAGIONE_SOCIALE (di seguito RAGIONE_SOCIALE, convenne, con atto di citazione del 28/12/2017, davanti al Tribunale di Catania la stessa società, chiedendo di accertare e dichiarare l’inadempimento contrattuale della medesima per aver disposto la sospensione del servizio idrico e di ordinare l’installazione di un nuovo contatore in sostituzione di altro illegittimamente asportato, con la condanna di COGNOME al risarcimento dei danni. S econdo l’attrice , mentre le fatture erano state sempre da parte sua onorate, l’ente, in occasione di un controllo in loco, effettuato senza contraddittorio con l’utente, aveva riscontrato la presenza di un contatore interrato che erogava acqua senza che i relativi consumi fossero contabilizzati ed aveva disposto la sospensione del servizio idrico ponendo la COGNOME in condizioni di grave disagio: da ciò la necessità per la COGNOME di adire il giudice al fine di sentir pronunciare il ripristino del servizio idrico e la condanna al risarcimento dei danni.
il Tribunale di Catania, con sentenza n. 1682 del 2021, accogliendo la domanda, dichiar ò l’illegittimità d ella condotta della somministrante e la condannò al ripristino della fornitura idrica e al risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali.
A seguito di appello di COGNOME, con cui chiese di escludere ogni responsabilità dell’ente somministrante , posto che l’interruzione era stata legittimamente eseguita a fronte di prelievi di acqua palesemente abusivi ed irregolari effettuati dalla COGNOME in danno d ell’ente , la Corte d’Appello di Catania, con sentenza n. 1013 del 17/5/2022, ha accolto l’appello ritenendo che, essendo incontroverso che la COGNOME avesse, in modo continuativo e
persistente, utilizzato, quale titolare della sua utenza, anche la fornitura idrica in forza di un vecchio contatore che, ancorché sostituito da RAGIONE_SOCIALE nel 1998, era stato poi rinvenuto, da quest’ultima interrato e collegato all’abitazione dell’utente e ancora funzionante , senza pagarne il corrispettivo, l’autotutela era stata esercitata con la rimozione del predetto contatore e con la sospensione della fornitura idrica, non per una condotta illecita della COGNOME, ma per avere la medesima usufruito, per diversi anni, della seconda fornitura idrica (i cui consumi non venivano registrati dall’unico contatore effettivamente collegato alla sua abitazione) senza il pagamento di adeguati corrispettivi; e che, attesa la non lieve entità dell’inadempimento dell’utente alla sua fondamentale obbligazione di pagare corrispettivi adeguati agli effettivi consumi riferibili alla fornitura idrica, ne conseguiva sia la legittimità (ex art. 1565 c.c.) della rimozione del predetto contatore sia la sospensione dell’erogazio ne della fornitura idrica sia l’inesigibilità , da parte della COGNOME (in mancanza del pagamento di detti corrispettivi) del diritto alla riattivazione della fornitura e di crediti risarcitori per (di per sé non ingiusti) danni determinati dalla sospensione.
Avverso la sentenza la COGNOME propone ricorso per cassazione sulla base di due motivi.
Resiste Acoset SpA con controricorso.
Considerato che:
con il primo motivo – violazione e falsa applicazione ai sensi dell’art. 360 n. 3 c.p.c. degli artt. 1176, 1218, 1460 e 1565 c.c. per mancato riconoscimento del diritto al risarcimento dei danni in presenza dei relativi presupposti – la ricorrente lamenta che la corte del gravame, errando nell’interpretazione delle norme
indicate in epigrafe , ha accolto l’appello , non ravvisando l’illegittimità della condotta posta in essere dalla società resistente ai danni di essa ricorrente. In particolare lamenta: la violazione dell’art. 1460, 2° comma c.c. secondo cui , nei contratti con prestazioni corrispettive ciascuno dei contraenti non può rifiutarsi di adempiere alla sua obbligazione se, avuto riguardo alle circostanze, il rifiuto è contrario a buona fede e la violazione dell’art. 1565 c.c. per non aver ritenuto illegittima la sos pensione dell’esecuzione del contratto senza dare congruo preavviso.
La violazione di tali obblighi, da parte della società RAGIONE_SOCIALErisulta, ad avviso della ricorrente, palese, avendo la medesima società più volte effettuato la sostituzione del contatore senza consentire il contraddittorio con l’utente (secondo quanto si evince dalla mancata sottoscrizione da parte della ricorrente dei verbali di sostituzione) ed ha poi certificato, in occasione della sostituzione del 20/8/2015, il regolare funzionamento del contatore senza provvedere alla materiale rimozione del vecchio contatore nonostante risultasse sostituito e ritirato nel 1998.
A fronte di tali irregolarità, la ricorrente ha sempre e correttamente adempiuto alla propria obbligazione, provvedendo al pagamento delle fatture inviatele da Acoset, totalmente ignara delle anomalie e sempre in buona fede, come emerge dalla incolpevole e giustificata ignoranza delle operazioni di rimozione e sostituzione dei misuratori senza alcun avviso e comunicazione. Ne consegue la violazione, da parte della corte territoriale sia dell’art. 1460 c.c., per non aver ritenuto che il rifiuto di adempiere all’obbligazione , da parte della somministrante, fosse contrario a buona fede, sia dell’art. 1565 c.c. per non aver qualificato come
illegittima la definitiva rimozione del contatore e la sospensione dell’erogazione della fornitura.
Con il secondo motivo – violazione ex art. 111 cost. in relazione all’art. 91 c.p.c. la ricorrente lamenta che la corte d’appello ha erroneamente disposto a suo carico la condanna al pagamento delle spese del primo e secondo grado, laddove la domanda era risultata parzialmente fondata. Le corte del merito ha errato per non aver disposto la compensazione delle spese, in presenza di indubbi elementi sintomatici del l’illegittimità della condotta posta in essere dalla società resistente.
Il primo motivo è fondato e va accolto nei sensi qui di seguito precisati.
Ai fini dell’operatività dell’eccezione di inadempimento disciplinata dall’art. 1460 c.c. , come è noto, è necessario comparare il comportamento di entrambe le parti di un contratto a prestazioni corrispettive, per stabilire quale di esse, con riferimento ai rispettivi interessi e alla oggettiva entità degli inadempimenti, si sia resa responsabile delle trasgressioni maggiormente rilevanti ed abbia causato il comportamento della controparte e l ‘ alterazione del sinallagma contrattuale.
Ai sensi dell’art. 1460, secondo comma c.c. , la parte non può rifiutare l’esecuzione della propria prestazione se, avuto riguardo alle circostanze, il rifiuto è contrario alla buona fede, cioè non é determinato da motivi non corrispondenti alle finalità per le quali esso è concesso dalla legge.
La corte del merito non si è attenuta ai predetti principi perché, ritenendo irrilevante l’operazione , effettuata più volte dal fornitore, di sostituzione del contatore senza il contraddittorio con l’utente , ha omesso di comparare le obbligazioni delle due parti, o
meglio ha omesso di verificare se la mancata esecuzione dell’obbligazione del pagamento integrale dei canoni da parte dell’utente, peraltro eccepita dall’ente somministrante ex post, fosse comunque ascrivibile alla buo na fede dell’utente sì da rendere ingiustificata, perché contrastante sia con l’art. 1460, 2° comma sia con l’art. 1565 c.c., l’interruzione dell’erogazione di energia elettrica da parte dell’ente.
Ritenere, come ha fatto la corte del merito, che la condotta dell’utente andasse valutata solo in senso oggettivo , sul solo fatto incontroverso della continua e persistente fruizione della fornitura idrica da parte della COGNOME in forza di un vecchio contatore, senza considerare che l’ente, senza contraddittorio con l’utente, aveva sostituito e rimosso uno dei contatori, e che il preteso inadempimento dell’utente era stato accertato solo ex post all’esito di una verifica che non aveva coinvolto l’utente, dà luogo alla violazione degli artt. 1460, 2° comma c.c. e 1565 c.c.
La corte del merito avrebbe dovuto considerare che, avendo l’utente sempre pagato tutte le fatture ricevute dall’appellante ed essendo ignara delle sostituzioni dei contatori effettuate dalla stessa, non poteva neanche immaginare o presupporre l’esistenza delle riscontrate anomalie alla sua utenza idrica.
Inoltre la definitiva rimozione del contatore e la sospensione dell’erogazione della fornitura idrica ex art. 1565 c.c. era da qualificarsi come illegittima atteso che l’odierna ricorrente in assoluta buona fede facendo legittimo affidamento sui consumi fatturati negli anni dalla società resistente, ha sempre regolarmente adempiuto alla propria obbligazione contrattuale.
La corte del merito non ha, pertanto, osservato il principio di diritto, più volte statuito da questa Corte, secondo cui la clausola
che abilita la sospensione della fornitura in caso di ritardato pagamento anche di una sola bolletta, integra una specificazione pattizia dell’art. 1565 c.c. consentendo al somministrante di opporre all’utente inadempiente l’exceptio inademplenti contractus : detta sospensione, legittima finché l’utente non adempia, se attuata quando questi abbia pagato il suo debito, integra a contrario un inadempimento del somministratore e lo obbliga al risarcimento del danno (Cass., 3, n. 25731 del 22/12/2015).
Né la corte del merito si è conformata alla specifica giurisprudenza di questa Corte secondo cui, in ordine ai contratti di somministrazione caratterizzati dalla rilevazione dei consumi mediante contatore, l’aver sostituito il contatore senza dar modo al debitore di verificare il malfunzionamento al momento della sostituzione, non può che andare a discapito del creditore che a questa situazione ha dato causa mettendo il debitore nell’impossibilità di fornire la pro va liberatoria, per il caso che ne fosse gravato (Cass., 3, n. 23699 del 22/11/2016).
Ne consegue che, assorbito il 2° motivo, la sentenza va in parte qua cassata, con rinvio alla Corte d’Appello di Catania , perché in diversa composizione proceda a nuovo esame facendo applicazione del suindicato disatteso principio.
Il giudice del rinvio provvederà anche in ordine alle spese del giudizio di cassazione.
P.Q.M.
La Corte accoglie il primo motivo di ricorso nei termini di cui in motivazione, dichiara assorbito il secondo motivo. Cassa in relazione l’impugnata sentenza e rinvia, anche per le spese del
giudizio di cassazione, alla Corte d’Appello di Catania, in diversa composizione.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Terza Sezione