Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 1 Num. 5645 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 1   Num. 5645  Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 04/03/2024
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 12590/2023 R.G. proposto da:
NOME COGNOME NOME, domiciliato ex lege in  Roma,  INDIRIZZO,  presso  la  Cancelleria  civile  RAGIONE_SOCIALEa  Corte  di Cassazione, rappresentato e difeso da ll’avvocato COGNOME NOME (CODICE_FISCALE),
-ricorrente-
contro
RAGIONE_SOCIALE, elettivamente domiciliato in INDIRIZZO, presso lo studio RAGIONE_SOCIALE‘ AVV_NOTAIO RAGIONE_SOCIALE  (P_IVA) che lo rappresenta e difende
-resistente- e PREFETTURA  DI  MILANO,  elettivamente  domiciliata  in  INDIRIZZO, presso lo studio RAGIONE_SOCIALE ‘ AVV_NOTAIO
RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALEO RAGIONE_SOCIALE (P_IVA) che la rappresenta e difende
-resistente- avverso  ORDINANZA  di  GIUDICE  DI  PACE  MONZA  n.  4667/2022 depositata il 05/04/2023.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 07/12/2023 dal Consigliere NOME COGNOME.
FATTI DI CAUSA
Il Giudice di Pace di RAGIONE_SOCIALE, con ordinanza n. cronol. 97/23, ha dichiarato inammissibile il ricorso proposto in data 7/9/2022 avverso decreto di espulsione n. NUMERO_DOCUMENTO emesso il 3/8/22 dal Prefetto di RAGIONE_SOCIALE e Brianza e notificato in pari data, in quanto notificato oltre il termine perentorio di trenta giorni di cui all’art.18 d.lgs. 150/2011, « 35 giorni dopo la notifica RAGIONE_SOCIALE‘atto impugnato »; inoltre, ad avviso del Giudice di Pace, il ricorso era infondato nel merito, risultando che allo straniero era stato notificato un provvedimento di respingimento, il 12/1/2021, e la domanda di RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE era stata respinta dalla RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE e Brianza, con provvedimento notificato il 16/6/22 non impugnato .
Avverso  la  suddetta  pronuncia,  NOME  propone  ricorso  per  cassazione,  notificato  il  26/5/23, affidato  a  due  motivi,  nei  confronti  di  Prefettura  di  Milano  e RAGIONE_SOCIALE    (che dichiarano di costituirsi  al  solo  fine  di partecipare all’udienza pubblica di discussione ).
Ragioni RAGIONE_SOCIALEa decisione
 Il      ricorrente  lamenta,  con  il  primo  motivo,  la  violazione  e/o falsa applicazione, ex art.360 n. 3 c.p.c., RAGIONE_SOCIALE‘art.1 l.742/1969, che prevede la sospensione feriale dei termini per il periodo dal 1°/8 al 31/8 per avere il Giudice di Pace escluso l’operatività RAGIONE_SOCIALEa predetta sospensione al procedimento di impugnazione del decreto
prefettizio  di  espulsione;  con  il  secondo  motivo,  si  lamenta  poi l’omesso esame, ex art.360 n. 5 c.p.c., di fatto decisivo, rappresentato  dalla  nota  RAGIONE_SOCIALE‘1/7/22  RAGIONE_SOCIALEa  RAGIONE_SOCIALE-Brianza con la quale si invitava il  ricorrente  a  recarsi  in  questura  di  RAGIONE_SOCIALE  per  la  notifica  RAGIONE_SOCIALEa nuova convocazione per l’audizione.
La prima censura è  fondata, con assorbimento RAGIONE_SOCIALEa seconda.
Questa Corte ha da tempo chiarito che « in tema di espulsione amministrativa RAGIONE_SOCIALEo straniero, al procedimento di impugnazione del decreto di espulsione disciplinato dall’art. 13 del d.lgs. n. 286 del 1998, è applicabile la sospensione dei termini nel periodo feriale, non rientrando tale procedimento tra quelli che ne sono esclusi ex art. 3 RAGIONE_SOCIALEa legge n. 742 del 1969, norma eccezionale insuscettibile di interpretazione analogica » (Cass. 25659/2010; Cass. 26968/2018; Cass. 30647/2022).
Ne consegue che poich é, da quanto accertato dall’ordinanza impugnata,  il  decreto  di  espulsione è stato  notificato  il  3  agosto 2022, tempestivo si presenta il ricorso avverso tale provvedimento notificato il successivo 7 settembre.
 Per  tutto  quanto  sopra  esposto,  in  accoglimento  del  ricorso, cassa  l’ordinanza  impugnata  con  rinvio  al  Giudice  di  Pace  di RAGIONE_SOCIALE . Il giudice del rinvio procederà anche alla liquidazione RAGIONE_SOCIALEe spese del presente giudizio di legittimità.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso, cassa l’ordinanza impugnata con rinvio al Giudice di Pace di RAGIONE_SOCIALE, anche in ordine alla liquidazione RAGIONE_SOCIALEe spese del presente giudizio di legittimità.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 7 dicembre 2023