Ordinanza di Cassazione Civile Sez. L Num. 10549 Anno 2023
Civile Ord. Sez. L Num. 10549 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 19/04/2023
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 29247/2018 R.G. proposto da:
COGNOME NOME, domiciliato in ROMA, INDIRIZZO presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall’avvocato NOME COGNOME;
–
ricorrente –
contro
RAGIONE_SOCIALE PISTOIA, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, INDIRIZZO, presso l’ AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta
e difende;
–
resistente
con mandato –
avverso la SENTENZA della CORTE D’APPELLO di FIRENZE n. 651/2018, depositata il 20/08/2018, R.G.N. 48/2018;
udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 15/03/2023 dal AVV_NOTAIO NOME COGNOME.
RILEVATO CHE
1. con sentenza 20 agosto 2018, la Corte d’appello di Firenze ha dichiarato inammissibile l’appello proposto da NOME COGNOME avverso la sentenza di primo grado, che aveva rigettato l’opposizione avverso l’ordinanza ingiunzione con la quale, ai sensi dell’art. 22 legge n. 689/1981, la RAGIONE_SOCIALE gli aveva ingiunto il pagamento della maxi-sanzione e accessori per l’occupazione irregolare delle lavoratrici NOME COGNOME, dal 23 maggio 2007 all’11 marzo 2008 e NOME, per il periodo dall’1 novembre 2004 al 23 gennaio 2007, in qualità di badanti per assistenza e compagnia alla propria madre;
per quanto ancora rileva, la Corte territoriale ha ritenuto la tardività dell’appello, in quanto depositato presso la propria Cancelleria (momento rilevante, diversamente che nel rito ordinario nel quale esso è costituito dalla notificazione dell’atto di c itazione, ai fini della pendenza del giudizio nel rito del lavoro, con il quale la controversia era stata trattata in primo grado) in data 17 febbraio 2017, oltre la scadenza del termine semestrale (21 gennaio 2017) previsto dall’art. 327 c.p.c., decorrent e dalla data di pubblicazione della sentenza (21 luglio 2016);
3. con atto notificato il 18 ottobre 2018, l’ingiunto ha proposto ricorso per cassazione con due motivi, illustrati da memoria ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c.; l’RAGIONE_SOCIALE ha comunicato un atto di costituzione dell’Avvocatura generale dello Stato ai soli fini di partecipazione all’udienza di discussione, senza svolgimento di alcuna difesa.
CONSIDERATO CHE
1. nel rispetto dell’ordine logico giuridico pregiudiziale, il ricorrente ha dedotto violazione e falsa applicazione dell’art. 3 legge n.
742/1969, per l’applicabilità della sospensione feriale dei termini ai procedimenti di opposizione ad ordinanza ingiunzione, comportante la tempestività del deposito d ell’atto di appello entro il termine di scadenza del periodo semestrale, tenuto conto della sospensione (il 21 febbraio 2017) (secondo motivo);
2. esso è fondato;
3. al giudizio di opposizione all’ordinanza-ingiunzione emessa per il pagamento di sanzioni amministrative si applica, infatti, la sospensione feriale dei termini, ai sensi dell’art. 3 della legge 7 ottobre 1969, n. 742 (Cass. 8 giugno 2011, n. 12506);
3.1. così pure nel regime introdotto dall’art. 6 del d.lgs. n. 150 del 2011, le controversie, regolate dal processo del lavoro, di opposizione ad ordinanza -ingiunzione che abbiano ad oggetto violazioni concernenti le disposizioni in materia di tutela del lavoro, di igiene sui luoghi di lavoro, di prevenzione degli infortuni sul lavoro e di previdenza e assistenza obbligatoria -diverse da quelle consistenti nella omissione totale o parziale di contributi o da cui derivi un’omissione contributiva -non rientrano tra quelle indicate dagli artt. 409 e 442 c.p.c. per le quali l’art. 3 della legge n. 742/1969 dispone l’inapplicabilità della sospensione dei termini in periodo feriale; con la conseguenza che, ai fini della tempestività dell’impugnazione, avverso la sentenza resa in tema di opposizione a ordinanza ingiuntiva del pagamento di una sanzione amministrativa per violazioni inerenti al rapporto di lavoro o al rapporto previdenziale, deve tenersi conto di detta sospensione (Cass. s.u. 29 gennaio 2021, n. 2145);
3.2. nel caso di specie, è pertanto tempestivo l’atto di appello, depositato presso la Cancelleria della Corte fiorentina in data 17 febbraio 2017, entro la scadenza del termine semestrale (21 febbraio 2017) previsto dall’art. 327 c.p.c. e tenuto conto della sospensione feriale dei termini processuali, decorrente dalla data di pubblicazione della sentenza (21 luglio 2016);
4. il ricorrente ha dedotto violazione e falsa applicazione degli artt. 325, 327 c.p.c., per la tempestività dell’atto di appello, notificato alla controparte ed iscritto a ruolo in via telematica il 10 (e non il 17) febbraio 2017, come risultante ‘dalla cancelleria telematica e dalle ricevute in atti’, a fronte della notificazione della sentenza alla medesima controparte (come correttamente rilevato anche dalla Corte territoriale) il 13 gennaio 2017 (primo motivo);
5. esso è assorbito;
6. pertanto il ricorso deve essere accolto, con la cassazione della sentenza impugnata e rinvio, anche per la regolazione delle spese del giudizio di legittimità alla Corte d’appello di Firenze in diversa composizione.
P.Q.M.
La Corte
accoglie il ricorso; cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per la regolazione delle spese del giudizio di legittimità alla Corte d’appello di Firenze in diversa composizione.
Così deciso nella Adunanza camerale del 15 marzo 2023