Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 3 Num. 31345 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 3 Num. 31345 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 01/12/2025
ORDINANZA
sul ricorso 17585-2023 proposto da:
COGNOME NOME, domiciliato ‘ ex lege ‘ presso l’indirizzo di posta elettronica del proprio difensore come in atti, rappresentato e difeso dall’AVV_NOTAIO;
– ricorrente –
contro
FALLIMENTO DELLA RAGIONE_SOCIALE, in persona del curatore, domiciliato ‘ ex lege ‘ presso l’indirizzo di posta elettronica del proprio difensore come in atti, rappresentato e difeso d all’ AVV_NOTAIO COGNOME;
– controricorrente –
Avverso la sentenza n. 3055/2023, de lla Corte d’appello di Napoli, depositata in data 28/06/2023;
Oggetto
OPPOSIZIONE ESECUZIONE
Improcedibilità del ricorso
R.G.N. NUMERO_DOCUMENTO
COGNOME.
Rep.
Ud. 26/06/2025
Adunanza camerale
udita la relazione della causa svolta nell ‘adunanza camerale in data 26/06/2025 dal AVV_NOTAIO COGNOME.
FATTI DI CAUSA
NOME COGNOME ricorre, sulla base di un unico motivo, per la cassazione della sentenza n. 3055/23, del 28 giugno 2023, della Corte d’appello di Napoli, che ne ha dichiarato inammissibile, per tardività, il gravame esperito avverso la sentenza n. 1670/21, del 27 luglio 2021, del Tribunale di Torre Annunziata, pronuncia solo di parziale accoglimento dell’opposizione al precetto notificata a NOME COGNOME dal fallimento della società RAGIONE_SOCIALE COGNOME RAGIONE_SOCIALE COGNOME NOME (d’ora in poi, ‘RAGIONE_SOCIALE‘). .
Riferisce, in punto di fatto, l’odierno ricorrente di aver proposto opposizione ex art. 615 cod. proc. civ., avverso l’esecuzione intrapresa dalla RAGIONE_SOCIALE per l’importo di € 374.271,85, in forza di un titolo costituito da sentenza resa dal medesimo Tribunale oplontino. Chiedeva, in particolare, l’allora opponente di accertare, in virtù del combinato disposto degli artt. 752 e 1295 cod. civ. (non essendo, il medesimo, l’unico erede del debitore NOME COGNOME), la minor somma da esso dovuta al creditore esecutante, con condanna dello stesso per aver promosso l’esecuzione per somme non dovute. Indicava, infatti, quali ulteriori eredi del ‘ de cuius ‘, NOME COGNOME, NOME COGNOME e, in rappresentazione del premorto NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, e NOME COGNOME, donde la necessità di applicare l’art. 752 cod. civ., con conseguente pagamento del debito in proporzione alle quote ereditarie senza vincolo di solidarietà, nonché dell’art. 754 cod. civ. ‘ a latere creditoris ‘, con possibilità di richiede re il pagamento in misura non eccedente la quota ereditaria.
In accoglimento solo parziale dell’opposizione, il giudice di prime cure all’esito della fase di merito del giudizio ex art. 615 cod. proc. civ. rideterminava in € 93.567,96, oltre interessi e rivalutazione, la somma dovuta dall’opponente. Proposto gravame da quest’ultimo, il giudice d’appello – su eccezione dell’opposta RAGIONE_SOCIALE – ne dichiarava la tardività, per decorso del termine ‘breve’ di impugnazione. Rilevava, infatti, che l’atto di gravame, notificato il 24 settembre 2021, era intempestivo, dal momento che la sentenza del Tribunale di Torre Annunziata era stata notificata il 2 agosto 2021, sicché il termine ex art. 325 cod. proc. civ. risultava scaduto in data 1° settembre 2021. A tale conclusione il giudice di seconde cure perveniva sul rilievo che la sospensione feriale dei termini processuali, disposta dall’articolo 1 della legge 7 ottobre 1969, n. 742, non si applica alle cause e ai procedimenti indicati nell’articolo 92 dell’ordinamento giudiziario (regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12), tra cui sono comprese le opposizioni all’esecuzione.
Avverso la sentenza della Corte partenopea ha proposto ricorso per cassazione il COGNOME, sulla base – come detto – di un unico motivo.
3.1. Esso denuncia nullità della sentenza e del procedimento per violazione degli artt. 325 e 326 cod. proc. civ.
Assume, in particolare, il ricorrente che, sebbene l’opposizione a precetto – come tutte le opposizioni esecutive – rientri tra i procedimenti ai quali non si applica la sospensione dei termini processuali durante il periodo feriale, ‘è pure vero che siffatto principio riceve talune deroghe, più volte ribadite in sede giurisprudenziale’.
Tra queste, ben due si attaglierebbero perfettamente – a dire di NOME COGNOME – al caso che occupa:
-quella in cui l’opponente presenti una domanda diversa dal semplice accertamento negativo del credito azionato, sicché, a fronte della domanda di condanna al pagamento di una somma di denaro presentata dall ‘opponente nei confronti dell’opposto, si renderebbe applicabile il regime della sospensione feriale dei termini processuali;
quella in cui la situazione attiva di cui il creditore si è affermato titolare, ed in virtù della quale aveva promosso l ‘ esecuzione, abbia cessato di essere contestata, e tra le parti si continui a discutere delle spese del processo.
Le due ipotesi ricorrerebbero nel presente caso, giacché NOME ha chiesto condannarsi la RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE ai sensi dell’art. 96 cod. proc. civ. ed ha, altresì, contestato, in entrambi i gradi di giudizio, il diritto della stessa di procedere ad esecuzione nei suoi confronti (in relazione alla esorbitante c ifra di € 374.271,85), nonché – sul presupposto della sua dichiarata ‘soccombenza’, e nonostante l’ accoglimento della domanda da esso proposta – la condanna alle spese di lite.
Ha resistito all’avversaria impugnazione, con controricorso, il fallimento della società RAGIONE_SOCIALE, chiedendo che la stessa sia dichiarata inammissibile o, comunque, rigettata.
La trattazione del ricorso è stata fissata ai sensi dell’art. 380bis .1 cod. proc. civ.
Il controricorrente ha depositato memoria.
Il Collegio si è riservato il deposito nei successivi sessanta giorni.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Il ricorso è improcedibile, ancorché per pervenire a tale conclusione – come meglio si dirà di seguito (§ 8.2.) – risulta necessario affrontare proprio il merito della questione (applicabilità, o meno, al presente giudizio della disciplina sulla sospensione feriale dei termini) oggetto del presente ricorso.
8.1. L’esito dell’improcedibilità del ricorso è imposto dalla constatazione della mancanza – agli atti del giudizio a disposizione del Collegio al momento della decisione -della relata di notificazione della sentenza impugnata, il deposito della quale è invece prescritto dall ‘ art. 369, comma 2, cod. proc. civ., a pena d ‘ improcedibilità del ricorso stesso.
Trova, pertanto, applicazione il principio secondo cui ‘il ricorso per cassazione è improcedibile qualora la parte ricorrente dichiari di avere ricevuto la notificazione della sentenza impugnata, depositando, nei termini indicati dall ‘ art. 369, comma 1, cod. proc. civ., copia autentica della sentenza, priva però della relazione di notificazione e di tale documentazione non abbia effettuato la produzione neppure la parte controricorrente (cfr., tra le altre, Cass. Sez. 6-2, ord. 22 luglio 2019, n. 19695, Rv. 654987-01).
Come detto, il ricorrente ha depositato la sentenza impugnata, ma non pure la relata di notificazione, al cui deposito non ha provveduto nemmeno la controricorrente.
D ‘ altra parte, nel caso di specie neppure è ipotizzabile quella evenienza nota come c.d. ‘prova di resistenza’ – idonea a precludere la declaratoria di improcedibilità.
Evenienza, questa, da ritenere integrata allorché la notificazione del ricorso risulti essersi perfezionata, dal lato del ricorrente, entro il sessantesimo giorno dalla pubblicazione della
sentenza, giacché in questo caso il collegamento tra la data di pubblicazione della sentenza (indicata nel ricorso) e quella della notificazione del ricorso stesso (emergente dalla relata di notificazione dello stesso) assicura, comunque, lo scopo, cui tende la prescrizione normativa, di consentire al giudice dell ‘ impugnazione, sin dal momento del deposito del ricorso, di accertarne la tempestività in relazione al termine di cui all ‘ art. 325, comma 2, cod. proc. civ. (cfr., in tal senso, Cass. Sez. 3, sent. 10 luglio 2013, n. 17066, Rv. 628539-01; Cass. Sez. 6-3, ord. 22 settembre 2015, n. 18645, Rv. 636810-01; Cass. Sez. 63, ord. 30 aprile 2019, n. 11386, Rv. 653711-01).
Nell ‘ ipotesi che occupa, infatti, la notificazione del ricorso è avvenuta il 29 agosto 2023 e, dunque, oltre sessanta giorni dal momento della pubblicazione della sentenza, risalendo essa al 28 giugno 2023; il termine ‘breve’ ex art. 325 cod. proc. civ., pertanto, scadeva domenica 27 agosto 2023, con proroga al successivo lunedì 28.
Né a precludere l ‘ esito dell ‘ improcedibilità può valere il rilievo che la controricorrente nulla abbia eccepito al riguardo, giacché il vizio ‘ de quo ‘ risulta, comunque, rilevabile d’ ufficio, oltre che non sanabile dalla non contestazione da parte del controricorrente (per tutte: Cass. Sez. Lav., sent. 12 febbraio 2020, n. 3466, Rv. 656775-01), trattandosi di materia indisponibile, poiché di ordine pubblico processuale.
Infine, non pare ozioso ribadire che ‘l’ improcedibilità del ricorso ex art. 369, comma 2, n. 2), cod. proc. civ.’, conseguente al mancato tempestivo deposito della relata di notificazione della sentenza, in base a quanto affermato dalla Corte EDU nella sentenza del 23 maggio 2024, RAGIONE_SOCIALE e RAGIONE_SOCIALE c. RAGIONE_SOCIALE, ‘non si pone in contrasto con l ‘ art. 6 CEDU, poiché integra una sanzione adeguata rispetto al fine di assicurare il rapido svolgimento del procedimento dinanzi alla Corte di cassazione, che è preordinato
alla verifica della corretta applicazione della legge ed interviene dopo la celebrazione di due gradi di giudizio deputati alla delibazione nel merito della pretesa, e non costituisce impedimento idoneo a compromettere il diritto di accesso a un tribunale’ (Cass. Sez. 3, ord. 16 settembre 2024, n. 24724, Rv. 672216-01).
8.2. Nondimeno, per giungere a tale esito, ovvero alla declaratoria di improcedibilità del ricorso, è necessario escludere il superamento della ‘prova di resistenza’ e, a tal fine, ‘risolvere’ proprio la questione, oggetto del presente ricorso, ovvero la mancata applicazione, al presente giudizio, della sospensione feriale dei termini ex art 1 legge 7 ottobre 1969, n. 742 (la deroga per i procedimenti – quali sono le opposizioni esecutive – di cui all’art. 92 del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12 opera, infatti, senz’altro anche per il giudizio di legittimità; da ultimo, Cass. Sez. 3, sent. 14 gennaio 2022, n. 1127, Rv. 663502-01).
Il ricorrente, invero, assume che, nel presente caso, sussisterebbero le due evenienze -individuate dalla giurisprudenza di questa Corte – suscettibili di escludere, per le opposizioni esecutive, la deroga alla regola generale della sospensione feriale dei termini:
la proposizione di una domanda diversa dal semplice accertamento negativo del credito azionato, avendo esso NOME COGNOME richiesto la condanna ex art. 96 cod. proc. civ. del creditore esecutante;
la cessazione della contestazione in ordine al credito azionato in via esecutive e il persistere della controversia solo sulle spese di lite.
Orbene, tale seconda evenienza (a prescindere dal vaglio di correttezza in diritto della tesi sostenuta, ormai sconfessata dalla più recente giurisprudenza di legittimità) certamente non ricorre
nel caso di specie, visto che l’odierno ricorrente – stando alla ricostruzione dei motivi di appello, come proposta in ricorso – si era lamentato soltanto con il terzo motivo di gravame (proposto, peraltro, in via di subordine) della statuizione sulle spese di lite, con il primo dolendosi, invece , della ‘dichiarazione di inefficacia/annullamento solo parziale dell’importo precettato’ e, con il secondo, chiedendo alla Corte territoriale di ‘accertare e dichiarare’ la debenza, da parte di esso NOME COGNOME, so lo di € 31.127,56.
D’altra parte, neppure la prima evenienza ricorre nel caso di specie, avendo questa Corte da tempo affermato che ‘il termine per l’impugnazione della sentenza che decide l’opposizione non è soggetto a sospensione durante il periodo feriale, in ragione della norma di deroga di cui all’art. 3 legge 7 ottobre 1969 n. 742, che richiama l’art. 92 dell’Ordinamento giudiziario di cui al R.D. 30 gennaio 1941 n. 12 (…) anche nel caso in cui la sentenza oltre a decidere l’opposizione abbia pronunciato anche sulla con nessa domanda sollevata dal debitore opponente di responsabilità processuale aggravata ex art. 96 cod. proc. civ.’ (Cass. Sez. 3, sent. 29 marzo 1995, n. 3731, Rv. 491495-01; Cass. Sez. 3, ord. 7 maggio 1998, n. 397, Rv. 515181-01; Cass. Sez. 3, sent. 28 settembre 2009, n. 20745, Rv. 609441-01; Cass. Sez. 6-3, ord. 28 settembre 2020, n. 20354, Rv. 659254-01).
Le spese del presente giudizio di legittimità seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo, in favore del difensore del controricorrente, dichiaratosi antistatario.
A carico del ricorrente, stante la declaratoria di improcedibilità del ricorso , sussiste l’obbligo di versare, al competente ufficio di merito, un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto secondo un accertamento
spettante all’amministrazione giudiziaria (Cass. Sez. Un., sent. 20 febbraio 2020, n. 4315, Rv. 65719801), ai sensi dell’art. 13, comma 1quater , del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115.
P. Q. M.
La Corte dichiara improcedibile il ricorso, condannando NOME COGNOME a rifondere, al Fallimento della società RAGIONE_SOCIALE di COGNOME RAGIONE_SOCIALE COGNOME NOME o, meglio, per esso, al difensore AVV_NOTAIO, dichiaratosi antistatario, le spese del presente giudizio di legittimità, liquidate nella misura di € 4 .800,00, più € 200,00 per esborsi, oltre spese forfetarie nella misura del 15% ed accessori di legge.
Ai sensi dell’art. 13, comma 1 -quater , del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, nel testo introdotto dall’art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, la Corte dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente, al competente ufficio di merito, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1bis dello stesso art. 13, se dovuto.
Così deciso in Roma, all’esito dell’adunanza camerale della Sezione Terza Civile della Corte di cassazione, svoltasi il 26 giugno 2025.
Il Presidente NOME COGNOME