Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 3 Num. 25797 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 3 Num. 25797 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 26/09/2024
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 27826/2022 R.G. proposto da:
COGNOME NOME, domiciliato per legge in ROMA, alla piazza INDIRIZZO presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso dagli avvocati COGNOME NOME (CODICE_FISCALE), COGNOME NOME (CODICE_FISCALE), con domicilio digitale come in atti
– ricorrente –
contro
NOME, domiciliato per legge in ROMA, alla INDIRIZZO presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall ‘ avvocato COGNOME NOME (CODICE_FISCALE), con domicilio digitale come in atti
– controricorrente –
avverso la SENTENZA della CORTE d ‘ APPELLO BOLOGNA n. 813/2022 depositata il 08/04/2022.
Udita la relazione svolta, nella camera di consiglio del 29/05/2024, dal Consigliere relatore NOME COGNOME.
Rilevato che:
NOME COGNOME propose, dinanzi al Tribunale di Rimini, opposizione all ‘ esecuzione incardinata nei suoi confronti da NOME COGNOME in forza di titolo esecutivo giudiziale;
l ‘ opposizione venne respinta dal Tribunale con sentenza n. 968 del 24/06/2013;
NOME COGNOME propose appello e la Corte territoriale, con sentenza n. 813 del 8/04/2022, ha rigettato, nel ricostituito contraddittorio con NOME COGNOME, l ‘ impugnazione;
avverso la sentenza della Corte d ‘ appello di Bologna propone ricorso per cassazione, con atto affidato a sette motivi, NOME COGNOME;
risponde con controricorso NOME COGNOME;
il ricorso è stato avviato a trattazione con proposta di definizione accelerata di manifesta inammissibilità;
il ricorrente ha chiesto la trattazione dinanzi al Collegio con atto ritualmente depositato e con nuova procura speciale alle liti;
a seguito della fissazione dell ‘ adunanza camerale il Procuratore Generale non ha presentato conclusioni, mentre il ricorrente ha depositato memoria per l ‘ adunanza camerale del 29/05/2024, alla quale il ricorso è stato trattenuto per la decisione.
Considerato che:
non è necessario, per le ragioni che si vanno ad esporre, di dare conto partitamente dei singoli motivi di ricorso;
l ‘ istanza di riunione con il ricorso n. 10873 del 2022, n. 14 della chiamata dell ‘ adunanza camerale del 29/05/2024, deve essere disattesa, trattandosi di impugnazioni avverso diverse sentenze della Corte d ‘ appello di Bologna, sebbene le cause vertano tra le stesse parti ed abbiano, singolarmente, identico oggetto;
il computo del termine d ‘ impugnazione, con esclusione da questo del periodo feriale, atteso che si tratta di causa di opposizione all ‘ esecuzione, è stato correttamente effettuato dal consigliere estensore della proposta di definizione accelerata, in quanto la sentenza d ‘ appello è stata pubblicata l’ 8/04/2022, non risulta essere stata notificata, mentre il ricorso per cassazione è stato notificato il 7/11/2022;
la proposta di definizione accelerata è basata su numerosa, consolidata e coerente giurisprudenza di questa Corte di legittimità, da intendersi in questa sede integralmente richiamata, in ordine alla esclusione delle cause di opposizione all ‘ esecuzione e agli atti esecutivi dalla sospensione nel periodo feriale;
nella propria memoria difensiva il ricorrente sostiene l ‘ inapplicabilità dell ‘ esenzione dalla sospensione feriale per essere stata, da lui stesso, dispiegata domanda di rideterminazione dei crediti, prospettata come diversa dall ‘ opposizione esecutiva in sé;
il Collegio ritiene che il semplice conteggio dei controcrediti di per sé non comporta una modifica dell ‘ originaria opposizione all ‘ esecuzione, che, viceversa, si può prospettare in caso di riconvenzionale da parte dell ‘ opposto e, comunque, pur sempre ove vi sia stato accoglimento dell ‘ opposizione, che, nella specie, è mancato (Cass. n. 1123 del 21/01/2014 Rv. 629827 -01 e altre);
il ricorso deve, pertanto, essere dichiarato inammissibile, conformemente all ‘ originaria proposta di definizione accelerata;
le spese di lite seguono la soccombenza del ricorrente e, venendo in oggetto una pronuncia assolutamente conforme all ‘ originaria proposta di definizione accelerata, ai sensi dell ‘ art. 380 bis , comma 3, cod. proc. civ., lo stesso deve essere ritenuto responsabile ai sensi dell ‘ art. 96, commi 3 e 4, codice di rito, con liquidazione delle spese e delle ulteriori somme ai detti titoli come in dispositivo, in considerazione del valore della controversia e
dell ‘ attività processuale espletata (sull ‘ applicabilità dell ‘ art. 96, commi 3 e 4 cod. proc. civ. si veda Sez. U n. 10955 del 23/04/2024 Rv. 670894 – 01);
la decisione di inammissibilità dell ‘ impugnazione comporta che deve attestarsi, ai sensi dell ‘ art. 13, comma 1 quater , del d.P.R. n. 115 del 2002, la sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente e in favore del competente Ufficio di merito, dell ‘ ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello per il ricorso, a norma del comma 1 bis , dello stesso articolo 13, se dovuto;
il deposito della motivazione è fissato nel termine di cui al secondo comma dell ‘ art. 380 bis 1 cod. proc. civ.;
p. q. m.
la Corte dichiara inammissibile il ricorso;
condanna il ricorrente al pagamento, in favore del controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 2.400,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in Euro 200,00, ed agli accessori di legge, nonché al pagamento della somma di Euro 2.400,00 ai sensi dell ‘ art. 96, comma 3, cod. proc. civ. e di Euro 3.000,00 ai sensi dell ‘ art. 96, comma 4, cod. proc. civ.;
ai sensi dell ‘ art. 13, comma 1 quater , del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente e in favore del competente Ufficio di merito, dell ‘ ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello per il ricorso, a norma del comma 1bis , dello stesso articolo 13, se dovuto.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio della Corte di