Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 3 Num. 23644 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 3 Num. 23644 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 03/09/2024
OPPOSIZIONE AD INTIMAZIONE EX ART. 2797, COMMA SECONDO, COD. CIV.
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 7376/2022 R.G. proposto da RAGIONE_SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall’AVV_NOTAIO
-ricorrente –
contro
RAGIONE_SOCIALE, in persona del rappresentato e difeso dall’AVV_NOTAIO
legale rappresentante pro tempore, NOME COGNOME e dell’AVV_NOTAIO
-controricorrente –
nonché contro
LAGOON ROYAL EUROPE RAGIONE_SOCIALE IN LIQUIDAZIONE
-intimato –
avverso la sentenza n. 58/2022 della CORTE D ‘ APPELLO DI FIRENZE, depositata il giorno 12 gennaio 2022; udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 15 maggio 2024
dal Consigliere NOME COGNOME.
FATTI DI CAUSA
RAGIONE_SOCIALE intimò a RAGIONE_SOCIALE, ai sensi dell’art. 2797, secondo comma, cod. civ., il pagamento di somme di denaro, ascritte a credito derivante da prestazione di servizi di ormeggio, custodia e rimessaggio di una imbarcazione (sulla quale l’intimante esercit ò diritto di ritenzione), di proprietà della società intimata e concessa in leasing alla RAGIONE_SOCIALE con contratto risolto per inadempimento della utilizzatrice.
Nel proporre opposizione all’intimazione, la RAGIONE_SOCIALE eccepì l’inesistenza o l’inopponibilità del privilegio vantato e l’illegittimo esercizio del diritto di ritenzione, chiedendo comunque di essere manlevata dalla RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE.
All’esito del giudizio di prime cure, l’adito Tribunale di Livorno rigettò l’opposizione, condannando RAGIONE_SOCIALE a tener indenne RAGIONE_SOCIALE dei RAGIONE_SOCIALE di tutto quanto pagato a RAGIONE_SOCIALE di San RAGIONE_SOCIALE.
In accoglimento dell’appello interposto da RAGIONE_SOCIALE dei RAGIONE_SOCIALE, la decisione in epigrafe indicata ha dichiarato l’inesistenza di alcun diritto di ritenzione sull’imbarcazione da parte di RAGIONE_SOCIALE di San RAGIONE_SOCIALE, condannand o quest’ultima alla restituzione delle somme ad essa corrisposte dalla RAGIONE_SOCIALE dei RAGIONE_SOCIALE.
Ricorre per cassazione RAGIONE_SOCIALE di San RAGIONE_SOCIALE, affidandosi a tre motivi, cui resiste, con controricorso, RAGIONE_SOCIALE dei RAGIONE_SOCIALE.
Non svolge difese in grado di legittimità RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE.
Le parti costituite hanno depositato memoria illustrativa.
r.g. n. 7376/2022 Cons. est. NOME AVV_NOTAIO
Il Collegio si è riservato il deposito dell ‘ ordinanza nel termine di cui al secondo comma dell ‘ art. 380bis. 1 cod. proc. civ..
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con le doglianze illustrate in ricorso, parte impugnante:
1.1. censura la sentenza impugnata per non aver dichiarato la inammissibilità dell’appello in quanto, in violazione dell’art. 342 cod. proc. civ., recante la mera riproduzione di argomentazioni svolte con gli atti di primo grado (primo motivo);
1.2. lamenta violazione o falsa applicazione degli artt. 2756 e 2761 cod. civ. in ordine alla ritenuta insussistenza del privilegio e del diritto di ritenzione della ricorrente, per aver la Corte territoriale interpretato in maniera erronea il contratto di ormeggio in questione, attestante invece la sussistenza della custodia del bene (secondo motivo);
1.3. denuncia violazione o falsa applicazione degli artt. 275 e 552 del codice della navigazione, per omesso esame di un documento decisivo in relazione al diritto di ritenzione della ricorrente nei confronti di RAGIONE_SOCIALE dei RAGIONE_SOCIALE (terzo motivo).
Preliminare rispetto al vaglio dei motivi testé riassunti risulta il rilievo dell’inammissibilità per tardività dell’appello deciso con la sentenza in questa sede impugnata.
2.1. Va al riguardo ribadito che l’inammissibilità dell’appello per tardività è rilevabile in ogni stato e grado del giudizio e, quindi, anche di ufficio in sede di legittimità, allorquando la relativa questione non sia stata dibattuta davanti al giudice di secondo grado e non abbia formato oggetto di una sua pronuncia, dacché l’indagine sulla tempestività del gravame si risolve nell’accertamento di un presupposto processuale per la proseguibilità del giudizio, determinando la sua tardiva proposizione il passaggio in giudicato della sentenza di primo grado (cfr., ex multis, Cass. 30/10/2019, n. 27830; Cass. 14/5/2019, n. 12718; Cass. 06/5/2013, n. 10440; Cass. 27/9/2000, n. 12794).
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Pur senza allegazione della circostanza ad opera delle parti, la Corte di cassazione è abilitata (ed anzi, tenuta) al rilievo della questione ed alle conseguenti declaratorie ove la tardività dell’appello emerga dagli atti di costituzione delle parti, cioè dal ricorso e dal controricorso, dalla sentenza impugnata e dagli atti pervenuti alla Corte su iniziativa delle parti (fascicoli di parte delle fasi di merito) o per il tramite del fascicolo d’ufficio delle fasi di merito (così , tra le tante, Cass. 2/06/2023, n. 17990; Cass. 03/4/2015, n. 6821).
2.2. Nella specie, avverso la sentenza in prime cure del Tribunale di Livorno pubblicata il 7 aprile 2016, la RAGIONE_SOCIALE dei RAGIONE_SOCIALE interpose appello con atto di citazione notificato il giorno 10 novembre 2016, quando cioè era irrimediabilmente decorso il termine di sei mesi stabilito dall’art. 327, primo comma, cod. proc. civ., per la proposizione dell’impugnazione ordinaria.
La pronuncia di primo grado aveva infatti deciso su controversia avente natura di opposizione all’esecuzione ai sensi dell’art. 615 cod. proc. civ.: tale va invero qualificata, per fermo orientamento di questa Corte, l’opposizione intentata avverso la vendita o l’intimazione nel procedimento previsto dall’art. 2797 cod. civ. (cfr. Cass. 28/02/2020, n. 5475; Cass. 02/07/2018, n. 17268; Cass. 29/09/2008, n. 21908, alla cui diffusa motivazione sul tema si opera adesiva relatio ).
Pertanto, l’opposizione all’intimazione ex art. 2797 cod. civ. soggiace alle medesime regole processuali che governano l’opposizione all’esecuzione, tra cui l’inapplicabilità, in ogni stato e grado del giudizio, della sospensione feriale dei termini.
L’inoperatività della sospensione feriale – espressamente prevista per le « opposizioni all’esecuzione » dal combinato disposto dell’art. 92 del r.d. 30 gennaio 1941, n. 12 e degli artt. 1 e 3 della legge 7 ottobre 1969 n. 742 -concerne la natura della lite: essa, quindi, disciplina l’intero svolgimento del processo oppositivo, cioè a dire vale in ogni
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sua fase e grado, incluse le impugnazioni, a prescindere dal contenuto della pronuncia e dai motivi di gravame (tra le innumerevoli, si vedano Cass. 27/06/2022, n. 20594; Cass. 14/01/2022, n. 1127; Cass. 28/02/2020, n. 5475; Cass. 13/02/2020, n. 3542; Cass. 18/12/2019, n. 33728; Cass. 11/04/2019, n. 10212; Cass. 03/07/2018, n. 17328; Cass. 20/04/2017, n. 9963; Cass. 07/02/2017, n. 3214; Cass. 08/04/2014, n. 8137; Cass. 11/01/2012, n. 171).
Ai sensi dell’art. 382, comma terzo, ultimo periodo, cod. proc. civ., la sentenza qui impugnata va quindi cassata senza rinvio, perché il giudizio non poteva essere proseguito, da ciò conseguendo la definitività della pronuncia di primo grado.
Il regolamento delle spese del giudizio di appello segue il principio di soccombenza, con condanna dell’allora appellante alla refusione delle stesse, liquidate secondo tariffa come in dispositivo, in favore della parte allora appellata in quel giudizio costituita.
Il regolamento delle spese del giudizio di legittimità tra le parti costituite segue anch’esso la regola della soccombenza.
Il tenore della decisione, che è di cassazione senza rinvio e non di rigetto o inammissibilità o improponibilità, esclude l’applicabilità dell’art. 13, comma 1 -quater , del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, per cui si dà atto che non sussistono i presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l’impugnazione.
P. Q. M.
Decidendo sul ricorso, cassa senza rinvio la sentenza impugnata, perché il giudizio non poteva essere proseguito.
Condanna RAGIONE_SOCIALE alla refusione delle spese del grado di appello in favore di RAGIONE_SOCIALE liquidate in euro 5.000 per compensi professionali,
oltre alle spese forfetarie nella misura del 15 per cento ed agli accessori, fiscali e previdenziali, di legge.
Condanna RAGIONE_SOCIALE al pagamento in favore di RAGIONE_SOCIALE delle spese del presente giudizio di legittimità, che liquida in euro 3.000 per compensi, oltre alle spese forfetarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in euro 200,00 ed agli accessori, fiscali e previdenziali, di legge.
Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della Terza Sezione
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