Ordinanza di Cassazione Civile Sez. L Num. 17145 Anno 2024
Civile Ord. Sez. L Num. 17145 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 21/06/2024
ORDINANZA
sul ricorso 26371-2018 proposto da
COGNOME NOME, rappresentato e difeso, in forza di procura conferita in calce al ricorso, dall’avvocat o NOME COGNOME, con domicilio eletto presso lo studio dell’AVV_NOTAIO NOME COGNOME , in ROMA, INDIRIZZO
-ricorrente –
contro
RAGIONE_SOCIALE, in persona del Presidente pro tempore RAGIONE_SOCIALE Giunta regionale, rappresentata e difesa dagli avvocati NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, con domicilio eletto in ROMA, INDIRIZZO, presso l o studio dell’ultimo difensore
-controricorrente –
per la cassazione RAGIONE_SOCIALE sentenza n. 961 del 2017 RAGIONE_SOCIALE CORTE D’APPELLO DI VENEZIA , depositata il 20 febbraio 2018 (R.G.N. 142/2015).
R.G.N. NUMERO_DOCUMENTO
COGNOME.
Rep.
C.C. 14/03/2024
giurisdizione Trattamento economico del difensore civico regionale e contribuzione.
Udita la relazione RAGIONE_SOCIALE causa, svolta nella camera di consiglio del 14 marzo 2024 dal Consigliere NOME COGNOME.
FATTI DI CAUSA
–AVV_NOTAIO ricorre per cassazione contro la sentenza n. 961 del 2017 RAGIONE_SOCIALE Corte d’appello di Venezia, depositata il 20 febbraio 2018, che ha accolto il gravame RAGIONE_SOCIALE Regione RAGIONE_SOCIALE e, in riforma RAGIONE_SOCIALE pronuncia del Tribunale di Verona, ha respinto la domanda di riconoscimento del trattamento di fine mandato e dell’indennità differita e ha dichiarato inammissibile la domanda di condanna RAGIONE_SOCIALE Regione a versare la contribuzione alla RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE.
-La Regione RAGIONE_SOCIALE resiste con controricorso.
-Il ricorso è stato fissato in camera di consiglio, in applicazione degli artt. 375, secondo comma, e 380bis .1., primo comma, cod. proc. civ.
-Il Pubblico RAGIONE_SOCIALE non ha depositato conclusioni scritte.
-Entrambe le parti, in vista dell’adunanza in camera di consiglio, hanno depositato memorie illustrative.
-All’esito RAGIONE_SOCIALE camera di consiglio, il Collegio si è riservato il deposito dell’ordinanza nei successivi sessanta giorni (art. 380bis .1., secondo comma, cod. proc. civ.).
RAGIONI DELLA DECISIONE
-La parte controricorrente ha eccepito, in linea preliminare, la tardività del ricorso per cassazione.
-L’eccezione è fondata.
-Non è controverso che la sentenza d’appello sia stata pubblicata il 20 febbraio 2018 e che il ricorso per cassazione sia stato avviato alla notifica il 13 settembre 2018. Il procedimento di notifica si è perfezionato, per il destinatario, il 14 settembre 2018.
In un giudizio instaurato in primo grado il 3 agosto 2012, viene in rilievo la disciplina dell’art. 327, primo comma, cod. proc. civ., nella
formulazione innovata dall’art. 46, comma 17, RAGIONE_SOCIALE legge 18 giugno 2009, n. 69, e applicabile ai giudizi instaurati dopo il 4 luglio 2009, data di entrata in vigore RAGIONE_SOCIALE legge n. 69 del 2009 (art. 58, comma 1, RAGIONE_SOCIALE medesima legge): il ricorso per cassazione, indipendentemente dalla notificazione RAGIONE_SOCIALE sentenza, non può più essere proposto «dopo decorsi sei mesi dalla pubblicazione RAGIONE_SOCIALE sentenza».
-A supporto dell’eccezione d’inammissibilità, la parte controricorrente assume che la controversia promossa dall’AVV_NOTAIO sia esclusa dalla sospensione dei termini processuali nel periodo feriale, in virtù dell ‘art. 3 RAGIONE_SOCIALE legge 7 ottobre 1969, n. 742, che sancisce l’inapplicabilità di tale sospensione nelle « controversie previste dagli articoli 429 e 459 del codice di procedura civile» (pagine 6 e 7 del controricorso).
Nella memoria illustrativa (pagine 2, 3, 4 e 5), il ricorrente replica che alle domande concernenti il pagamento dei contributi previdenziali alla RAGIONE_SOCIALE si affiancano le domande di pagamento delle indennità, sprovviste di natura retributiva. In presenza di più domande distinte, alcune delle quali soltanto siano assoggettate alla regola RAGIONE_SOCIALE sospensione dei termini processuali nel periodo feriale, l’intero procedimento sarebbe assoggettato alla disciplina RAGIONE_SOCIALE sospensione.
-I rilievi del ricorrente non valgono a infirmare l’eccezione di tardività sollevata dalla Regione.
5.1. -È lo stesso ricorrente che qualifica il ricorso introduttivo del giudizio di primo grado come «ricorso ex art. 442 c.p.c.» e così riconduce l ‘oggetto precipuo del contendere alle controversie in materia di RAGIONE_SOCIALE e di assistenza obbligatorie.
5.2 -La qualificazione delineata dalla parte, d’innegabile valenza significativa, trova puntuale riscontro nel tenore delle domande proposte e nell’effettiva natura RAGIONE_SOCIALE contesa.
Tutte le allegazioni prendono le mosse dalla fruizione di una pensione inadeguata (in tal senso, la sintesi riportata alla pagina 18
del ricorso di primo grado) e convergono nella richiesta di una tutela previdenziale, idonea ad assicurare «un’esistenza libera e dignitosa per il periodo del pensionamento, corrispondente alla qualità e quantità del RAGIONE_SOCIALE prestato, in diverse forme, durante il periodo di attività» (pagina 5 del menzionato ricorso di primo grado).
Le domande s’incentrano sulla «natura retributiva del trattamento indennitario dovuto al RAGIONE_SOCIALE» (pagina 12 del ricorso di primo grado) e sull’obbligo RAGIONE_SOCIALE Regione RAGIONE_SOCIALE di versare i «contributi utili a garantire al titolare RAGIONE_SOCIALE carica un adeguato trattamento pensionistico» (pagina 13 del richiamato ricorso).
È proprio l’aspetto previdenziale del trattamento riservato al RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE Regionale che, nella prospettiva del ricorrente, assume «una fondamentale e specifica rilevanza stante l’imposta incompatibilità assoluta del mandato con qualsivoglia attività lavorativa e la conseguente impossibilità, per il titolare RAGIONE_SOCIALE carica, di versamenti contributivi presso qualsivoglia istituto» (pagina 2 del ricorso depositato dinanzi al Tribunale di Verona).
Ha natura previdenziale la controversia attinente al versamento dei contributi alla RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, come lo stesso ricorrente non manca di riconoscere.
Anche la controversia sul trattamento indennitario differito rivendicato in causa, che si compone dell’assegno vitalizio, dell’assegno di reversibilità e dell’assegno di fine mandato , si correla, in ultima analisi, alla materia previdenziale.
Invero, nel radicare il giudizio dinanzi al Tribunale di Verona, il ricorrente ha chiarito che tali indennità si prefiggono di «compensare il ridotto apporto contributivo versato dall’eletto durante il mandato e la conseguente diminuzione del trattamento previdenziale complessivo» (pagina 6 dell’atto introduttivo) e dunque assolvono a una funzione previdenziale, come anche la parte controricorrente rimarca (pagina 5
RAGIONE_SOCIALE memoria illustrativa depositata in prossimità dell’adunanza in camera di consiglio).
Emblematico, a tale riguardo, è che lo stesso ricorrente adombri l’illegittimità costituzionale dell a complessiva normativa regionale, nel significato che le ha attribuito la sentenza d’appello, ed evochi la violazione dell’art. 38 Cost. , parametro inerente alla materia RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE e dell’assistenza.
È proprio la doglianza sul ‘vuoto contributivo’, pregiudizievole per la posizione previdenziale del ricorrente, che assurge a «oggetto vero dell’iniziativa giudiziale dell’AVV_NOTAIO» (pagina 5 RAGIONE_SOCIALE memoria illustrativa RAGIONE_SOCIALE Regione controricorrente).
5.3. -Alle medesime conclusioni si giunge anche considerando il rapporto, da cui traggono origine le pretese previdenziali, fulcro dell’odierno contenzioso.
Il ricorso introduttivo del giudizio di primo grado, nel propugnare l’obbligo di versare i contributi alla RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, richiama le previsioni dell’art. 2, commi 26 e 30, RAGIONE_SOCIALE legge 8 agosto 1995, n. 335, e le disposizioni dettate dal RAGIONE_SOCIALE nel decreto 2 maggio 1996, n. 281 (Regolamento recante modalità e termini per il versamento del contributo previsto dall ‘ art. 2, comma 30, RAGIONE_SOCIALE legge 8 agosto 1995, n. 335).
In particolare, il ricorrente (pagine 13 e 14 del ricorso introduttivo del giudizio di primo grado) menziona la peculiarità dell’obbligo contributivo, posto per un terzo a carico dell ‘ iscritto alla gestione previdenziale e per due terzi a carico del soggetto che eroga il compenso (art. 1, comma 2, del d.m. n. 281 del 1996).
L’indicata peculiarità contraddistingue proprio i rapporti di collaborazione coordinata e continuativa (art. 1, comma 1, del citato d.m. n. 281 del 1996), che rientrano nelle controversie indicate dall’art. 409 cod. proc. civ. (n. 3), estranee all’àmbito applicativo RAGIONE_SOCIALE sospensione nel periodo feriale.
Su tale inquadramento dell’azione intrapresa dall’odierno ricorrente si attardano anche le difese RAGIONE_SOCIALE Regione (pagine 4 e 5 RAGIONE_SOCIALE memoria illustrativa, depositata in vista dell’adunanza in camera di consiglio), nel rilevare che è la specifica connessione con un rapporto siffatto a giustificare la stessa richiesta di versamento dei contributi alla RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE.
Anche da questo punto di vista, trova ulteriore conferma l’ inapplicabilità RAGIONE_SOCIALE sospensione, alla stregua de ll’art. 3 RAGIONE_SOCIALE legge n. 742 del 1969.
-Pertanto, il 13 settembre 2018, data di avvio del procedimento di notifica, il termine semestrale per esperire il ricorso per cassazione era già infruttuosamente decorso, a fronte RAGIONE_SOCIALE pubblicazione RAGIONE_SOCIALE sentenza impugnata, risalente al 20 febbraio 2018 , e dell’inapplicabilità RAGIONE_SOCIALE sospensione dei termini processuali nel periodo feriale.
-In virtù dei rilievi esposti , il ricorso dev’essere dichiarato inammissibile, in quanto tardivo.
-Le spese del presente giudizio, liquidate in dispositivo alla luce del valore RAGIONE_SOCIALE controversia e dell’attività processuale svolta , seguono la soccombenza.
-L a declaratoria d’inammissibilità del ricorso impone di dare atto dei presupposti per il sorgere dell’obbligo del ricorrente di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per la stessa impugnazione, ove sia in concreto dovuto (Cass., S.U., 20 febbraio 2020, n. 4315).
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso; condanna la parte ricorrente a rifondere alla parte controricorrente le spese del presente giudizio, che liquida in Euro 5.000,00 per compensi, in Euro 200,00 per esborsi, oltre al rimborso delle spese forfettarie nella misura del 15% e agli accessori di legge.
Dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per la stessa impugnazione, a norma del comma 1bis dell’art. 13 del d.P.R. n. 115 del 2002, ove dovuto.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio RAGIONE_SOCIALE Quarta Sezione