Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 6 Num. 4193 Anno 2023
Civile Ord. Sez. 6 Num. 4193 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: NOME
Data pubblicazione: 10/02/2023
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
RAGIONE_SOCIALE in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall ‘ AVV_NOTAIO, con domicilio eletto presso l’indirizzo di posta elettronica certificata EMAIL
– ricorrente –
contro
RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso, unitamente e disgiuntamente, dagli AVV_NOTAIOti NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, con domicilio eletto in Roma, INDIRIZZO, presso l’Avvocatura centrale dell’RAGIONE_SOCIALE
– controricorrente –
RAGIONE_SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa ope legis
dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso i cui uffici in INDIRIZZO, è elettivamente domiciliata
-controricorrente – avverso la sentenza n. 583/2021 RAGIONE_SOCIALE Corte d ‘ appello di Bologna depositata il 1° luglio 2021.
Udita la relazione RAGIONE_SOCIALE causa svolta nella camera di consiglio del 20 dicembre 2022 dal Consigliere NOME COGNOME.
Rilevato che :
la Corte d ‘ appello di Bologna ha dichiarato inammissibile in quanto tardivo il gravame proposto dalla RAGIONE_SOCIALE avverso dieci cartelle esattoriali per debiti contributivi, sul rilievo che, depositata la sentenza di primo grado il 30 gennaio 2020, il termine per l’impugnazione scade sse il 2 ottobre 2020 pur computando la sospensione disposta per l’emergenza da covid-19 , in quanto l’appello risultava depositato il 2 novembre 2020, risultando inapplicabile alla controversia la sospensione dei termini feriali;
avverso tale pronuncia la RAGIONE_SOCIALE ha proposto ricorso per cassazione affidato ad unico motivo, cui resistono l’I. N.P.S. e l’A.D.E.R. con separati controricorsi;
è stata depositata proposta ai sensi dell ‘ art. 380-bis cod. proc. civ., ritualmente comunicata alle parti unitamente al decreto di fissazione dell ‘ adunanza in camera di consiglio.
Considerato che :
con l’unico motivo la società ricorrente deduce , ai sensi dell’ art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ., la violazione e falsa applicazione dell’art. 83 del d.l. n. 18 del 2020 ed erronea disapplicazione RAGIONE_SOCIALE sospensione feriale dei termini, atteso che gli atti impugnati rientravano nella fattispecie esaminata dalle Sezioni Unite RAGIONE_SOCIALE Corte di Cassazione con la sentenza n. 2145 del 29/01/2021, che ha
ricompreso nei casi in cui interviene tale sospensione le controversie, regolate dal processo del lavoro, di opposizione ad ordinanza -ingiunzione con oggetto violazioni RAGIONE_SOCIALE disposizioni relative alle seguenti materie: – Materia di tutela di lavoro; – Materia di igiene sui luoghi di lavoro; – Materia di prevenzione degli infortuni sul lavoro; Materia di previdenza e assistenza obbligatoria (tra cui anche quelle relative alla formazione di ruoli esecutivi in materia previdenziale come nel caso di specie);
il motivo è infondato, posto che è pacifico che nella specie viene in rilievo un’ipotesi di opposizione a cartelle esattoriali per recupero di contributi previdenziali omessi e non già di opposizione ad ordinanza ingiunzione, sicché non ricorre la fattispecie per la quale le Sezioni Unite di questa Corte -la cui autorità è stata erroneamente invocata a sostegno del ricorso -hanno ritenuto applicabile la sospensione feriale dei termini, sospensione che, viceversa, non trova applicazione nelle controversie, come quella in esame, in materia di previdenza ed assistenza obbligatorie, consistenti nell’omissione totale o parziale del pagamento dei contributi, considerato che l’i nadempimento degli obblighi contributivi incide sul diritto del lavoratore all’integrità RAGIONE_SOCIALE sua posizione previdenziale e giustifica l’esigenza di una tutela differenziata rispetto alle altre opposizioni in materia lavoristica;
l’infondatezza del motivo, quale ragione più liquida, induce a ritenere assorbite le ulteriori questioni preliminari sollevata dalla difesa erariale;
conclusivamente il ricorso deve essere respinto, con conseguente condanna -secondo la regola RAGIONE_SOCIALE soccombenza –RAGIONE_SOCIALE parte ricorrente al pagamento RAGIONE_SOCIALE spese del giudizio di legittimità, liquidate come da dispositivo per ciascuno dei controricorrenti;
5. occorre dare atto, ai fini e per gli effetti indicati da Cass. Sez. U. 20/02/2020, n. 4315, RAGIONE_SOCIALE sussistenza RAGIONE_SOCIALE condizioni processuali richieste dall’art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso. Condanna la parte ricorrente alla refusione RAGIONE_SOCIALE spese processuali, che liquida in euro 4.000,00 per compensi per ciascuna RAGIONE_SOCIALE parti controricorrenti, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in euro 200,00, ed agli accessori di legge per la difesa dell’I.N.PS. e RAGIONE_SOCIALE spese prenotate a debito per la difesa erariale.
Ai se nsi dell’art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002 dà atto RAGIONE_SOCIALE sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte RAGIONE_SOCIALE parte ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1-bis, dello stesso art. 13, se dovuto.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 20 dicembre 2022