Sentenza di Cassazione Civile Sez. L Num. 18071 Anno 2025
Civile Sent. Sez. L Num. 18071 Anno 2025
Presidente: NOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 03/07/2025
SENTENZA
sul ricorso 16140-2024 proposto da:
ISPETTORATO TERRITORIALE DEL RAGIONE_SOCIALE DI BOLOGNA, già DIREZIONE PROVINCIALE DEL LAVORO DI BOLOGNA, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso ope legis dall’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO;
– ricorrente principale –
contro
RAGIONE_SOCIALE in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati NOME COGNOME NOME COGNOME;
– controricorrente –
ricorrente incidentale nonché contro
RAGIONE_SOCIALE in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati NOME COGNOME NOME COGNOME NOME COGNOME NOME COGNOME
Oggetto
R.G.N. 16140/2024
COGNOME
Rep.
Ud. 11/06/2025
PU
– resistente con mandato –
avverso la sentenza n. 4/2024 della CORTE D’APPELLO di BOLOGNA, depositata il 18/01/2024 R.G.N. 468/2022; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 11/06/2025 dal Consigliere Dott. NOME COGNOME udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. NOME COGNOME che ha concluso per il rigetto del ricorso principale, accoglimento dell’incidentale con assorbimento del terzo motivo;
uditi gli avvocati NOME COGNOME NOME COGNOME
Fatti di causa
La Corte d’appello di Bologna, con la sentenza in atti n. 4/2024, ha dichiarato inammissibile l’appello proposto dall’Ispettorato Territoriale del Lavoro di Bologna in materia di ordinanza ingiunzione, ha dichiarato la nullità della impugnata sentenza di primo grado costituita dal dispositivo emesso dal giudice successivamente deceduto, ha accolto l’appello proposto dall’Inps ed ha di conseguenza dichiarato la legittimità del verbale unico di ispezione e notificazione n. 2017012202/DDL del 29/11/2017 nella parte in cui accertava il superamento del limite economico per il lavoro accessorio di cui all’articolo 48 d.lgs. n. 81/2015, nonché disconosceva i rimborsi chilometrici al dipendente COGNOME con conferma in parte qua del verbale di accertamento opposto e, per l’effetto, ha dichiarato l’obbligo della società appellata RAGIONE_SOCIALE al pagamento dei relativi importi a titolo di contribuzione ed interessi, con rideterminazione delle sanzioni sulla base degli importi come accertati; ha compensato integralmente tra tutte le parti in causa le spese di lite del doppio grado ed ha posto a carico della società appellante l’importo della c.t.u. svolta in primo grado.
A fondamento della sentenza la Corte d’appello ha dichiarato
che ai fini dell’impugnazione della sentenza, che aveva deciso sulla causa di opposizione ad ordinanza ingiunzione ed a verbale di accertamento che erano state riunite in primo grado in quanto fondate su una medesima omissione contributiva, andassero osservati i termini previsti per il rito delle cause lavoro ex art. 409 c.p.c. e che non si applicasse alla causa di opposizione all’ordinanza ingiunzione, riunita a quella di impugnazione del verbale Inps, la sospensione dei termini feriali prevista dall’art .3. della legge 742/1969 per le cause civili.
Avverso la sentenza ha proposto ricorso per cassazione l’Ispettorato Territoriale del Lavoro di Bologna a mezzo dell’Avvocatura Generale dello Stato con un motivo al quale ha resistito RAGIONE_SOCIALE con controricorso incidentale con tre motivi. L’Inps ha depositato procura speciale.
Ragioni della decisione
Sintesi del motivo di ricorso principale
1.- Con un unico motivo di ricorso, l’Ispettorato Territoriale del Lavoro di Bologna, deduce la violazione e falsa applicazione degli articoli 40, 434 c.p.c. nonché degli artt. 1 e 3 della legge n. 742 /1969 e dell’art. 92 del Regio decreto n. 12/1941, in relazione all’art. 360 n. 3 c.p.c., atteso che la sentenza d’appello appariva parzialmente viziata laddove in violazione della normativa richiamata aveva dichiarato inammissibile per tardività l’appello proposto dall’ITL avendo ritenuto illegittimamente che nel caso di specie, pur trattandosi di un’opposizione all’ordinanza ingiunzione ex art. 6, d.lgs. 150/2011, non si sarebbe applicata la sospensione feriale dei termini processuali dall’1 al 31 agosto 2022 violando il principio di diritto enunciato dalle Sezioni unite di codesta Suprema Corte nella sentenza n. 2145/2021.
1.1. Il ricorso principale è infondato.
1.2. La sentenza impugnata ha correttamente evidenziato che le diverse cause erano state riunite ab initio , che entrambe traevano origine da una medesima omissione contributiva e che, una volta applicato un rito, bisognava applicarne le regole anche in appello, quali che fossero i motivi per cui si era proceduto all’applicazione di un unico rito in primo grado.
In effetti sarebbe irrituale e contra legem ipotizzare un duplice differente rito sotto il profilo dei termini dell’appello applicabili alla medesima sentenza di primo grado che ha deciso la controversia riunendo due cause diverse; e ciò proprio per i principi di unitarietà e ultrattività del rito affermati dalla Corte d’appello di Bologna richiamando Cass. n. 14103 del 2022 la quale ha rilevato, in conformità alla giurisprudenza consolidata, che ‘il rito applicato nella fase originaria di trattazione ha da svolgersi anche nelle fasi successive; in altri termini, dovendo nel caso in esame applicarsi il rito del lavoro anche nella fase processuale di legittimità, trovano attuazione nella loro totalità le regole che vi presiedono, ivi compresa la deroga alla sospensione dei termini feriali sancita in generale dagli artt. 1 e 3 della I. n. 742 del 1969 e 92 del r.d. n. 12 del 1941 (cfr. per tutte Cass. n. 14139 del 2020; Cass. n. 19079 del 2018)’.
1.3. Inoltre, il principio dell’unicità del processo d’impugnazione contro una stessa sentenza, comporta che, una volta avvenuta la notificazione della prima impugnazione, tutte le altre debbono essere proposte in via incidentale nello stesso processo, in base nel rispetto dei termini stabiliti per l’impugnazione principale che non trova deroga nell’ipotesi in cui si intenda proporre impugnazione avverso capi diversi da quelli della già proposta impugnazione ( ex multis Cass. 26622/2005, 4789/2001, 3335/1999).
1.4. D’altra parte va ancora rilevato come la Corte d’appello abbia esattamente individuato i presupposti ai fini della riunione delle cause nella connessione delle stesse interpretando le domande di causa. La diversa tesi espressa nel ricorso mira in realtà a contestare l ‘ esistenza delle ragioni di connessione ex art. 40 c.p.c. che hanno portato alla riunione delle cause, censura che -com’è noto non è ammissibile in sede di legittimità (come da antica e costante giurisprudenza di questa S.C.), trattandosi di provvedimento meramente ordinatorio rientrante nella facoltà discrezionale del giudice di merito e che incontra il solo limite del divieto di riunire cause pendenti in gradi diversi.
Dunque, una volta riunite le cause entrambe devono seguire il medesimo rito anche riguardo al computo dei termini di impugnazione e di regime di applicazione o non applicazione della sospensione feriale.
1.5. Infine è appena il caso di rilevareto come la sentenza impugnata sia sorretta da un’autonoma ratio , del tutto conforme alla richiamata pronuncia delle Sezioni unite n. 2145/2021 la quale ai fini della natura (civile o di lavoro) delle cause di opposiz ione all’ordinanza ingiunzione, dei relativi termini di impugnazione e della sospensione feriale stabilita dalla legge n. 749/1969, ha pure confermato la sopravvivenza della disciplina di cui alla legge n. 689/81 (art.35); la quale distingue le controversie relative alle opposizioni ‘in materia di previdenza ed assistenza obbligatorie’ consistenti nell’omesso o parziale versamento di contributi o comunque connesse all’omissione contributiva’ e le controversie relative alle mere sanzioni per il lavoro alle quali, soltanto per le stesse Sez. Unite, si applica il regime generale della l. n. 749/1969 di sospensione feriale dei termini, come se si trattasse di una normale causa civile, nonostante l’applicazione del rito (da
parte del giudice civile) di cui all’art.6 d.lgs.150/2011.
L’art.35 l. 689 cit. prevede infatti da una parte il rito relativo alle sanzioni amministrative riferite alla materia dell’omesso o parziale versamento di contributi o comunque connesse all’omesso versamento (comma 4); e dall’altra parte il rito riferito a tutte le altre sanzioni amministrative ‘che non consistono nell’omesso o parziale versamento di contributi e che non sono allo stesso connesse’ (comma 7).
Nel caso di specie la Corte di appello di Bologna ha ritenuto che ‘entrambe le cause traessero origine e ragione di esistenza dal medesimo accertamento consistente nell’omissione totale o parziale di contributi e comunque da un’omissione contributiva, rientrando a pieno titolo in quelle indicate dagli articoli 409 e 442 c.p.c., anche ai sensi dell’art.35 della legge 689/81 per come interpretata dalle SU, e che per tali motivi alla causa dovesse applicarsi necessariamente l’esclusione della sospensione feriale dei termini previsto dalla legge n. 742 del 1969, art.3.
1.6. Pertanto le cause di cui si discute erano da ritenere, entrambe, cause di lavoro in senso stretto (ex art. 35 l. 689/1981) alle quali ab origine non si applicava alcuna sospensione feriale dei termini.
Sintesi dei motivi del ricorso incidentale
Con il primo motivo di ricorso incidentale si deduce la violazione dell’articolo 132 n. 4 c.p.c. in relazione all’articolo 360 n. 4 c.p.c. per omessa motivazione sulla consulenza tecnica espletata nel corso del giudizio di primo grado.
3.- Con il secondo motivo si deduce violazione e/o falsa applicazione degli artt. 48, 49 e 50 del d.lgs. n. 81/2015 in relazione all’art. 360, n. 3 c.p.c. per errata interpretazione della legge nella parte in cui veniva deciso il superamento del limite economico per lavoro accessorio, applicando il criterio di cassa (momento di riscossione dei voucher ),
invece di calcolarlo sul momento di effettivo svolgimento della prestazione lavorativa.
4.- Con il terzo motivo si sostiene la violazione degli articoli 48, 49 e 50 del d.lgs. n. 81/2015 in relazione all’articolo 360, n. 3 c.p.c. per errata interpretazione della legge sul lavoro accessorio nella parte relativa alla determinazione della decorrenza della trasformazione in contratto di lavoro a tempo indeterminato in caso di superamento del limite economico annuale.
5.I motivi di ricorso incidentale da esaminare unitariamente per la connessione delle censure devono essere disattesi per le seguenti assorbenti considerazioni.
Va invero considerato che la sentenza di appello contiene più rationes decidendi non scalfite dai motivi di ricorso, avendo la Corte accertato che i lavoratori in questione erano già dipendenti della cedente e lavoravano nel supermercato oggetto dell’affitto di ramo di azienda; i vouchers in questione erano stati utilizzati oltre i limiti quantitativi previsti per il lavoro accessorio e per alcuni dipendenti erano stati erogati in busta paga premi riferiti ad ore lavorate con i vouchers al fine di eludere il limite di legge.
Il rapporto di lavoro è stato convertito in rapporto a tempo indeterminato non solo per il superamento del limite di utilizzo dei vouchers , ma anche per l’esistenza in concreto dei requisiti della subordinazione di cui il rapporto a tempo indeterminato costituisce la normale forma.
La Corte d’appello ha pertanto accertato in punto di fatto e in concreto l’esistenza del rapporto di lavoro subordinato, avendo constatato come ‘i lavoratori per i quali gli ispettori hanno proceduto alla conversione del rapporto di lavoro in subordinato, fossero stati stabilmente inseriti nell’organizzazione aziendale e la loro attività si era esplicata sotto il costante potere organizzativo e direttivo del
legale rappresentante della società ricorrente. Le dichiarazioni dei lavoratori rese agli ispettori, poi confermate in sede di prova testimoniale, risultano tutte univocamente concordanti sulle concrete modalità di svolgimento della prestazione di lavoro. Dalle stesse in particolare si deduce che i lavoratori sottoposti a riqualificazione dei rapporti di lavoro, osservavano un orario di lavoro predeterminato, con continuità temporale e con modalità prestabilite. Peraltro la subordinazione verrebbe comunque ad esistenza anche nel caso il lavoratore, senza alcun obbligo diretto di porsi a disposizione del datore di lavoro, svolga la propria prestazione saltuariamente, ma ad ogni modo, assoggettato alle direttive poste da quest’ultimo (Cass. n. 21031/2008). L’odierna appellata ha utilizzato quindi in modo continuativo e senza interruzioni il personale impiegato in spregio sia alla normativa sul lavoro accessorio sia gli obblighi contributivi e previdenziali”.
6.- Per i motivi esposti sia il ricorso principale sia il ricorso incidentale devono essere complessivamente rigettati.
7.- La reciproca soccombenza consiglia di compensare tra le parti le spese del presente giudizio di legittimità.
Non è, invece, dovuta pronuncia sulle spese riguardo all’INPS, che non ha svolto attività difensiva.
8.Sussistono le condizioni per l’applicazione dell’art. 13, comma 1 quater del D.P.R. n. 115/2002 nei confronti di entrambi i ricorrenti.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso principale ed il ricorso incidentale. Compensa le spese del giudizio di legittimità.
Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002 dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente principale e del ricorrente incidentale dell’ulteriore importo a titolo di
contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso a norma dell’art.13 comma 1 bis del citato d.P.R., se dovuto. Così deciso in Roma, alla pubblica udienza dell’11 giugno