Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 3 Num. 28548 Anno 2024
ORDINANZA
sul ricorso N. 28987/2022 R.G. proposto da:
COGNOME NOME , elettivamente domiciliato in Roma, INDIRIZZO, rappresentato e difeso da ll’AVV_NOTAIO, come da procura allegata al ricorso, domicilio digitale EMAIL
– ricorrente –
contro
RAGIONE_SOCIALE , in persona del legale rappresentante pro tempore , nonché RAGIONE_SOCIALE , in persona del Ministro pro tempore, rappresentati e difesi per legge dall’RAGIONE_SOCIALE, presso i cui uffici in Roma, INDIRIZZO, sono domiciliati, domicilio digitale EMAIL
– controricorrente –
RAGIONE_SOCIALE, in persona del procuratore speciale NOME COGNOME , elettivamente domiciliata in RomaINDIRIZZO INDIRIZZO, rappresentata e difesa dall’AVV_NOTAIO, come da procura allegata al controricorso, domicilio digitale EMAIL
– controricorrente – avverso la sentenza n. 1852/2022 del la Corte d’appello di Milano , depositata il 30.5.2022;
udita la relazione RAGIONE_SOCIALE causa svolta nell ‘ adunanza camerale del 10.7.2024 dal Consigliere relatore AVV_NOTAIO COGNOME.
FATTI DI CAUSA
Con atto di citazione in opposizione ex artt. 615 e 617 c.p.c., NOME COGNOME adì il Tribunale di Milano al fine di ottenere, previa sospensione, l’annullamento RAGIONE_SOCIALE comunicazione preventiva d’ipoteca n. 06876201800002299000, dell’intimazione di pagamento ex art. 50 d.P.R. n. 602/1973 n. 206820189012176122000 e RAGIONE_SOCIALE cartelle esattoriali n. NUMERO_CARTA e n. 06820170054256322000, a lui notificate per il recupero di un credito per spese di giustizia penali.
Il RAGIONE_SOCIALE e l’RAGIONE_SOCIALE convenuti resistettero alle domande avversarie e chiesero l’autorizzazione a chiamare in causa RAGIONE_SOCIALE Autorizzata la chiamata ed espletato l’incombente, il Tribunale di Milano, rigettata l’istanza di sospensione, con sentenza n. 4960 del 5.8.2020 rigettò l’opposizione di NOME COGNOME relativa alla contestazione degli atti impugnati, nonché alla pretesa invalidità RAGIONE_SOCIALE comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria e dichiarò inammissibile, per il resto, l’opposizione stessa. Lo COGNOME propose gravame, che la Corte d’ appello
N. 28987/22 R.G.
di Milano dichiarò inammissibile con sentenza n. 1852/2022 del 30.5.2022, ritenendo l’impugnazione tardiva.
Avverso detta sentenza, NOME COGNOME ha proposto ricorso per cassazione, basato su un unico motivo, illustrato da memoria, cui resistono con unico controricorso il RAGIONE_SOCIALE e l’ RAGIONE_SOCIALE, nonché, con ulteriore controricorso, RAGIONE_SOCIALE Il Collegio ha riservato il deposito dell’ordinanza entro sessanta giorni.
RAGIONI RAGIONE_SOCIALE DECISIONE
1.1 -Con l’unico motivo si lamenta la violazione o falsa applicazione dell’art. 3 RAGIONE_SOCIALE legge n. 742/1969, per aver la C orte d’appello erroneamente ritenuto che all’opposizione da esso COGNOME spiegata, in relazione alla comunicazione preventiva d’ipoteca, non sia applicabile la sospensione feriale dei termini, benché l’opposizione stessa non assurgesse a vera e propria opposizione esecutiva, ma consistesse in una azione di accertamento negativo del credito.
2.1 -Il ricorso è palesemente infondato, giacché la sentenza impugnata ha deciso le questioni di diritto in modo conforme alla giurisprudenza di questa Corte e l’esame dei motivi non offre elementi per mutare l’orientamento RAGIONE_SOCIALE stessa ; da ciò deriva, dunque, l’inammissibilità del ricorso, ai sensi dell’art. 360 -bis , n. 1, c.p.c.
Nella specie, il ricorrente non contesta che la domanda dallo stesso spiegata sia stata qualificata dal Tribunale di Milano, con la sentenza del 7.8.2020 (riportata in ricorso), come opposizione esecutiva, ciò che costituisce il presupposto RAGIONE_SOCIALE sentenza d’appello , che pure ne sottolinea la congruenza con quanto testualmente riportato nell’atto introduttivo RAGIONE_SOCIALE Scium è.
N. 28987/22 R.G.
Del tutto correttamente, dunque, la Corte ambrosiana ha ritenuto che l’ impugnazione avverso detta sentenza avrebbe dovuto proporsi entro il termine di sei mesi dalla sua pubblicazione ex art. 327 c.p.c., dovendo escludersi l’applicabilità RAGIONE_SOCIALE sospensione feriale dei termini, proprio in forza RAGIONE_SOCIALE suddetta qualificazione, operata dal primo giudice.
E ‘ ben noto, infatti, che ‘ Ai sensi degli artt. 1 e 3 RAGIONE_SOCIALE legge 7 ottobre 1969, n. 742, e dell’art. 92 del r.d. 30 gennaio 1941, n. 12, la sospensione dei termini processuali nel periodo feriale non si applica alle opposizioni esecutive, riferendosi tale disciplina al processo di opposizione all’esecuzione in ogni sua fase, compreso il giudizio di cassazione, a prescindere dal contenuto RAGIONE_SOCIALE sentenza e dai motivi di impugnazione, ed operando, al riguardo, il principio dell’apparenza, per cui il regime di impugnazione, e, di conseguenza, anche le norme relative al computo dei termini per impugnare, vanno individuati in base alla qualificazione che il giudice “a quo” abbia dato all’azione proposta in giudizio e non in base al rito applicabile ‘ (Cass. n. 171/2012, e molte altre).
Da tanto discende che la valutazione RAGIONE_SOCIALE C orte d’appello circa la tardività dell’ impugnazione, in quanto notificata solo in data 1.3.2021, risulta ineccepibile e conforme alla giurisprudenza consolidata di questa Corte, da considerarsi alla stregua di ‘diritto vivente’ . Né, del resto, il ricorso in esame si sofferma minimamente sulla questione dell’apparenza, evidentemente reputando di poterne prescindere, benché essa costituisse l’esplicito presupposto RAGIONE_SOCIALE pronuncia qui impugnata.
N. 28987/22 R.G.
4.1 -In definitiva, il ricorso è inammissibile. Le spese di lite, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza nei confronti di ciascun gruppo di controricorrenti.
In relazione alla data di proposizione del ricorso (successiva al 30 gennaio 2013), può darsi atto dell’applicabilità dell’art. 13, comma 1 -quater , del d.P.R. 30 maggio 2002, n.115 (nel testo introdotto dall’art. 1, comma 17, legge 24 dicembre 2012, n. 228).
P. Q. M.
La Corte dichiara il ricorso inammissibile e condanna il ricorrente alla rifusione RAGIONE_SOCIALE spese di lite in favore dei controricorrenti, che liquida per RAGIONE_SOCIALE e RAGIONE_SOCIALE in € 4.200,00 per compensi, oltre spese eventualmente prenotate a debito, e per RAGIONE_SOCIALE in € 4.200,00 per compensi, oltre € 200,00 per esborsi, oltre rimborso forfetario spese generali in misura del 15%, oltre accessori di legge.
Ai sensi dell’art. 13, comma 1 -quater , d.P.R. 30 maggio 2002, n.115, dà atto RAGIONE_SOCIALE sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente al competente ufficio di merito, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1bis RAGIONE_SOCIALE stesso articolo 13, se dovuto.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio RAGIONE_SOCIALE Terza Sezione Civile, il giorno