SENTENZA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI N. 1062 2026 – N. R.G. 00004006 2025 DEPOSITO MINUTA 12 02 2026 PUBBLICAZIONE 12 02 2026
CORTE D’APPELLO DI NAPOLI
SESTA SEZIONE CIVILE
Udienza del 12 febbraio 2026
Verbale dell’udienza di discussione relativa alla causa civile iscritta al NNUMERO_DOCUMENTO dinanzi alla Corte di appello di Napoli, sesta sezione civile, composta dai signori magistrati: AVV_NOTAIOssa NOME COGNOME Presidente est. AVV_NOTAIO NOME COGNOME Consigliere AVV_NOTAIOssa NOME COGNOME Consigliere E’ presente, per parte appellata, , l’AVV_NOTAIO per delega dell ‘ AVV_NOTAIO che si riporta agli atti e verbali di causa. La Corte invita a procedere alla discussione della causa ai sensi di quanto previsto dagli artt. 281 sexies e 350 c.p.c.. L ‘ AVV_NOTAIO si riporta alle richieste e conclusioni contenute nei propri atti e nei verbali di causa, nonché alla documentazione esibita. La Corte, dopo discussione, si riserva di provvedere in prosieguo.
La Presidente AVV_NOTAIOssa NOME COGNOME
La Corte, successivamente, in prosieguo di udienza e in assenza delle parti, pronuncia sentenza ex art. 281 sexies c.p.c.
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Napoli – VI sezione civile – riunita in camera di consiglio nelle persone dei seguenti magistrati:
AVV_NOTAIO NOME COGNOMEAVV_NOTAIOCOGNOME
Presidente est.
AVV_NOTAIO NOME COGNOME
Consigliere
AVV_NOTAIO NOME COGNOME
Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 4006 del Ruolo Generale degli affari contenziosi dell’anno 2025 avente ad oggetto: appello avverso la sentenza n. 476/2025 pronunciata in data 11 febbraio 2025 dal Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, vertente
TRA
(
) , rappresentato e difeso dall’AVV_NOTAIO
NOME COGNOME (domicilio digitale:
appellante
( ) , in persona del legale P.
rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall’AVV_NOTAIO (domicilio
digitale:
appellata
– CORTE DI APPELLO DI NAPOLI ( ), in P.
persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso dall’RAGIONE_SOCIALE
Stato di Napoli (domicilio digitale:
appellato contumace
C.F.
CONCLUSIONI DELLE PARTI
I procuratori delle Parti hanno concluso come da atti, verbali di causa e note di trattazione scritta da intendersi integralmente trascritti.
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
In data 17 gennaio 2022 l notificava a l’intimazione di pagamento n. 02820199009772784/000 per omesso pagamento di due cartelle
di pagamento relative a spese processuali con riferimento agli anni 2004 e 2006.
Con atto di citazione ex artt. 615 e 617 c.p.c. veniva proposta opposizione alla predetta intimazione di pagamento per prescrizione decennale della pretesa per inesistenza dei titoli presupposti, per omessa regolare notifica delle due cartelle esattoriali prodromiche e per la impossibilità di evincere la ragione creditoria a fondamento delle cartelle per mancata specificazione dei provvedimenti giudiziali cui si riferiscono.
Si costituivano in giudizio l’ , che contestando l’avverso dedotto concludeva per il rigetto della opposizione, e il – Corte di Appello di Napoli, che eccepiva , in via preliminare, l’incompetenza funzionale del giudice adito in favore del giudice dell’esecuzione penale vista la natura del credito portato dalle cartelle esattoriali, oltre all’inammissibilità della domanda proposta, deducendo, nel merito, l’infondatezza della opposizione.
Ai sensi dell’art. 281 sexies c.p.c., in data 11/2/2025, il Tribunale di S. Maria Capua Vetere pronunciava la sentenza n. 476/2025 con cui accoglieva l’opposizione, limitatamente alle due cartelle di pagamento ad essa presupposte (cartella n. NUMERO_CARTA e n. 02820080028878837006), e dichiarava integralmente compensate tra le parti le spese di lite.
Con atto di appello notificato in data 11 settembre 2025 ne chiedeva la sua integrale riforma e, quindi, l’accoglimento dell’opposizione proposta.
Nella contumacia del , ritualmente convenuto in giudizio, si costituiva l chiedendo, preliminarmente, dichiararsi inammissibile l’appello in quanto tardivo e, in via subordinata, infondato con conferma della sentenza impugnata e il favore delle spese del grado.
Acquisito il fascicolo telematico del primo grado di giudizio, la Corte all’esito dell’udienza del 12 febbraio 2026 fissata ai sensi degli arrt. 281 e 350 bis c.p.c. decide la causa come da contestuale sentenza.
L’appello appare inammissibile come correttamente eccepito da parte appellata.
Invero, nel caso di specie, la sospensione feriale dei termini non trova applicazione, come statuito dall’art. 3, Legge n. 742/1969, in base al quale : ‘In materia civile, l’articolo 1 non si applica alle cause ed ai procedimenti indicati nell’articolo 92 dell’ordinamento giudiziario 30 gennaio 1941, n. 12, nonché alle controversie previste dagli articoli 429 e 459 del codice di procedura civile.’
Il rinvio della legge predetta all’articolo 92 del R.D. n. 12/1941 è chiaro nell’enunciare che: ‘Durante il periodo feriale dei magistrati le corti di appello ed i tribunali trattano le cause civili
relative ad alimenti, alla materia corporativa, ai procedimenti cautelari, ai procedimenti per l’adozione di provvedimenti in materia di amministrazione di sostegno, di interdizione, di inabilitazione, ai procedimenti per l’adozione di ordini di protezione contro gli abusi familiari, di sfratto e di opposizione all’esecuzione, nonché quelle relative alla dichiarazione ed alla revoca dei fallimenti, ed in genere quelle rispetto alle quali la ritardata trattazione potrebbe produrre grave pregiudizio alle parti.’
Sul punto, anche la giurisprudenza della Corte di Cassazione ha ritenuto che: ‘ Nelle cause di opposizione all’esecuzione, la sospensione dei termini processuali durante il periodo feriale, ai sensi degli artt. 3 della legge 7 ottobre 1969, n. 742 e 92 dell’ordinamento giudiziario, non si applica, neppure con riguardo ai termini relativi ai giudizi di impugnazione, nell’ipotesi in cui il giudice si sia pronunciato esclusivamente sui motivi posti a fondamento dell’opposizione, a prescindere dal contenuto della sentenza e dai motivi di impugnazione; non si sottrae, invece, alla sospensione dei termini durante il periodo feriale la controversia nella quale il giudice di primo grado si sia pronunciato sulla domanda riconvenzionale avanzata dall’opposto e poi, in grado di appello, sia impugnata e si discuta soltanto di tale ultima pronuncia.’ (Cass., ordinanza del 03/07/2018 n.17328; sul punto, anche Cass., ordinanza del 22/10/2014 n. 22484 e Cass. ordinanza del 30/05/2024 n. 15158) ed ancora che ‘ «La sospensione dei termini processuali in periodo feriale indicata dall’art. 1 della l. n. 742 del 1969, non si applica ai procedimenti di opposizione all’esecuzione, come stabilito dall’art. 92 del r.d. n. 12 del 1941, a quelli di opposizione agli atti esecutivi e di opposizione di terzo all’esecuzione, di cui agli artt. 615, 617 e 619 c.p.c., ed a quelli di accertamento dell’obbligo del terzo di cui all’art. 548 RAGIONE_SOCIALE stesso codice.» (ex permultis, Cass. Sez. 6, 18/09/2017, n. 21568, Rv. 645765-01) ‘ (cfr., solo da ultimo, Cass. ordinanza del 23/12/2025 n.33938).
Nel caso di specie, la fattispecie de quo rientra in una opposizione di cui agli artt. 615 e 617 c.p.c..
Per questo motivo, la sospensione feriale dei termini deve ritenersi esclusa.
L a sentenza appellata risulta essere stata depositata in data 11.2.2025 mentre l’appello è stato notificato, a mezzo pec, in data 11.9.2025, oltre il termine di cui all’art. 325 c.p.c. con esclusione del termine di 31 giorni di sospensione feriale dei termini in applicazione dell’art. 3 Legge n. 742/1969.
Trattandosi di termine perentorio, la sua inosservanza determina la decadenza dal diritto di impugnare e il conseguente passaggio in giudicato della sentenza di primo grado.
L’accoglimento del motivo preliminare proposto da parte appellata deve ritenersi assorbente di ogni altra questione.
Segue alla soccombenza dell’appellante la condanna del medesimo al pagamento delle spese
del presente grado liquidate come da dispositivo mentre nulla va disposto nei confronti dell’appellato contumace.
Ricorrono, infine, i presupposti per il versamento, a carico dell’appellante, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato ex art. 13 co. 1 quater T.U. n. 115/02, come modificato dall’art. 1 co. 17 L. 228/12.
PQM
La Corte di Appello di Napoli -VI sezione civile -definitivamente pronunciando sull’appello proposto da avverso la sentenza n. 476/2025 pronunciata in data 11 febbraio 2025 dal Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, così provvede:
dichiara inammissibile l’appello;
condanna l’appellante al pagamento delle spese del grado in favore dell
che si liquidano in complessivi 7.160,00 per compenso professionale, oltre rimborso forfettario, IVA e CPA come per legge;
nulla per le spese nei confronti dell’appellato contumace;
dà atto della sussistenza dei presupposti di legge per il versamento, a carico della parte appellante, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
Così deciso in Napoli in data 12 febbraio 2026.
La Presidente est.
AVV_NOTAIO NOME COGNOMEAVV_NOTAIOCOGNOME