Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 1 Num. 10027 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 1 Num. 10027 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 16/04/2025
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 6206/2021 R.G. proposto
da
COGNOME elettivamente domiciliato in FOGGIA INDIRIZZO presso lo studio dell’avvocato COGNOME che lo rappresenta e difende
-ricorrente –
contro
RAGIONE_SOCIALE in persona del legale rappresentante pro tempore ed elettivamente domiciliata in ROMA INDIRIZZO, presso lo studio dell’avvocato COGNOME che l a rappresenta e difende
Oggetto: Impugnazioni civili – Cassazione – Cause di opposizione all’esecuzione -Sospensione feriale dei termini -Ricorso per cassazione -Inapplicabilità
R.G.N. 6206/2021
Ud. 28/03/2025 CC
-controricorrente –
nonché contro
RAGIONE_SOCIALE in persona del legale rappresentante pro tempore quale procuratrice speciale di
RAGIONE_SOCIALE in persona del legale rappresentante pro tempore elettivamente domiciliata in ROMA INDIRIZZO presso lo studio , rappresentata e difesa dagli dell’avvocato NOME COGNOME avvocati COGNOME e COGNOME
-controricorrente –
nonché contro
RAGIONE_SOCIALE in persona del legale rappresentante pro tempore ed elettivamente domiciliata in ROMA INDIRIZZO presso lo studio dell’avvocato COGNOME che la rappresenta e difende
-controricorrente –
nonché contro
RAGIONE_SOCIALE CONSORZIO DIFESA PRODUZIONI INTENSIVE RAGIONE_SOCIALE FOGGIA, AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE, AZIENDA RAGIONE_SOCIALE COGNOME, RAGIONE_SOCIALE NOME RAGIONE_SOCIALE, CONSORZIO AGRARIO RAGIONE_SOCIALE FOGGIARAGIONE_SOCIALE NOME COGNOME RAGIONE_SOCIALE, COGNOMERAGIONE_SOCIALE NOME, NOME COGNOMERAGIONE_SOCIALE PUGLIA E BASILICATA SCARL
-intimati –
avverso la sentenza della CORTE D’APPELLO BARI n. 1414/2020 depositata il 29/07/2020.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del giorno 28/03/2025 dal Consigliere Dott. NOME COGNOME
RITENUTO IN FATTO
Con sentenza n. 1414/2020, pubblicata in data 29 luglio 2020, la Corte d’appello di Bari, nel contraddittorio tra l’appellante principale NOME COGNOME l’appellante incidentale RAGIONE_SOCIALE (altresì appellante principale in gravame riunito), l’app ellata RAGIONE_SOCIALE l’intervenuta RAGIONE_SOCIALE-quale procuratrice della RAGIONE_SOCIALE (poi RAGIONE_SOCIALE e propria volta successore a titolo particolare della stessa RAGIONE_SOCIALE – e nella contumacia degli altri appellati RAGIONE_SOCIALE CONSORZIO DIFESA PRODUZIONI INTENSIVE PROVINCIA FOGGIA, AGENZIA DELLE ENTRATE – RISCOSSIONE, AZIENDA AGRICOLA COGNOME, RAGIONE_SOCIALE COGNOME RAGIONE_SOCIALE, CONSORZIO AGRARIO RAGIONE_SOCIALE FOGGIARAGIONE_SOCIALE NOME COGNOME RAGIONE_SOCIALE, COGNOMERAGIONE_SOCIALE, RAGIONE_SOCIALE, RAGIONE_SOCIALE NOME, NOME COGNOMERAGIONE_SOCIALE PUGLIA E BASILICATA RAGIONE_SOCIALE ha respinto entrambi i gravami proposti avverso la sentenza del Tribunale di Foggia, n. 3288/2016, pubblicata in data 21 novembre 2016.
NOME COGNOME aveva proposto innanzi il Tribunale di Foggia opposizione all’esecuzione promossa da BANCA RAGIONE_SOCIALE deducendo l’inesistenza del titolo esecutivo azionato dalla creditrice procedente e basato su un contratto di mutuo ipotecario.
Aveva dedotto il ricorrente che il mutuo era stato stipulato al solo fine di ripianare l’esposizione debitoria del conto corrente n. 245598 -assistito da un contratto di apertura di credito ed acceso presso il medesimo istituto, filiale di Apricena – e di assicurare alla Banca una garanzia ipotecaria.
Tale esposizione -aveva proseguito l’odierno ricorrente – si era tuttavia rivelata insussistente come accertato da sentenza del Tribunale di Foggia n. 346 del 16 aprile 2014 passata in giudicato, da ciò derivando -secondo la prospettazione dell’opponente la nullità, per mancanza di causa concreta, del contratto di mutuo.
Aveva, pertanto, chiesto di dichiarare l’illegittimità e la nullità della procedura esecutiva e di tutti gli atti consequenziali, ivi compresi i decreti di trasferimento dei beni espropriati, con restituzione degli stessi.
Il Tribunale di Foggia, con la già citata sentenza n. 3288 pubblicata il 21 novembre 2016, aveva dichiarato la nullità del contratto di mutuo ipotecario, accertando l’invalidità sopravvenuta dei titoli esecutivi azionati da BANCAPULIA S.P.A.RAGIONE_SOCIALE in qualità di creditore procedente, e da RAGIONE_SOCIALE.RAGIONE_SOCIALE BANCA POPOLARE DI MILANO, BANCA POPOLARE DI PUGLIA E BASILICATA, in qualità di creditori intervenuti, rigettando nel resto l’opposizione con riferimento alla posizione degli altri creditori titolati intervenuti e ritenendo questi ultimi ancora nelle condizioni di dare impulso alla procedura esecutiva.
Proposto appello principale da parte di NOME COGNOME ed appello incidentale da parte di RAGIONE_SOCIALE la Corte d’appello di Bari ha disatteso entrambi i gravami, pur ritenendo di dover integrare e modificare la decisione di prime cure.
Quanto al contratto di mutuo ipotecario, infatti, la Corte d’appello, pur ritenendo sussistente prova del collegamento tra la conclusione del
contratto di mutuo e la precedente esposizione debitoria del correntista, ha osservato che, se, da un lato, la sentenza n. 346/2014 – coperta da giudicato – aveva accertato la nullità parziale del contratto di apertura di credito, a fronte dell’applicazione di clausole contrattuali illegittime e nulle ovvero di oneri non pattuiti, giungendo alla determinazione di un saldo finale, a credito del correntista, di € 17.591,23, dall’altro lato, emergeva che, anche all’esito di tale decisione, l’esposizione debito ria dell’odierno sul conto corrente si era solo ridotta.
Sulla scorta di tale constatazione, quindi, la Corte territoriale ha concluso che il contratto di mutuo poteva ritenersi solo parzialmente nullo, in quanto concluso in un momento in cui comunque sussisteva effettivamente una esposizione debitoria del mutuatario, da tale asserzione derivando l’ulteriore conclusione per cui il contratto medesimo, concluso per atto notarile, conservava valenza di titolo esecutivo.
Quanto ai riflessi sulla procedura esecutiva, la Corte d’appello di Bari, richiamando precedenti di questa Corte, ha concluso che la nullità del titolo esecutivo non valeva ad escludere la possibilità per gli altri creditori titolati – intervenuti nella procedura esecutiva prima della pronuncia della sentenza n. 346/2014 – di continuare a dar corso alla procedura medesima.
Per la cassazione della sentenza della Corte d’appello di Bari ricorre NOME COGNOME
Resistono con separati con controricorsi RAGIONE_SOCIALEquale procuratrice della RAGIONE_SOCIALE e RAGIONE_SOCIALE a R.L. Sono rimasti intimati gli altri soggetti evocati.
La trattazione del ricorso è stata fissata in camera di consiglio, a norma degli artt. 375, secondo comma, e 380bis .1, c.p.c.
Il ricorrente e la controricorrente RAGIONE_SOCIALE hanno depositato memorie.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è affidato a tre motivi.
1.1. Con il primo motivo il ricorso deduce, in relazione all’art. 360, n. 3, c.p.c., la violazione degli artt. 1325, n. 2, 1418, secondo comma, 1419, primo comma, c.c. per avere la Corte d’appello ritenuto solo parzialmente nullo il contratto di mutuo ipotecario, sebbene -argomenta il ricorrente -vi fosse prova del fatto che lo stesso era stato concluso al solo fine di ripianare l’esposizione debitoria sul conto corrente e che, conseguentemente, in assenza di tale esposizione non sarebbe mai stato concluso.
1.2. Con il secondo motivo il ricorso deduce:
-in relazione all’art. 360, n. 3, c.p.c., la violazione dell’art. 474. secondo comma, n. 3, c.p.c.
-in relazione all’art. 360, n. 4, c.p.c., la violazione dell’art. 115 c.p.c.
Argomenta, in particolare, il ricorso che la Corte d’appello avrebbe erroneamente ritenuto la sussistenza in capo alla Banca originaria procedente di un titolo esecutivo ex art. 474 c.p.c., laddove il ricorrente, per effetto della parziale nullità del mutuo, doveva ritenersi non inadempiente rispetto all’obbligo di pagamento delle rate del mutuo, con conseguente assenza del diritto della Banca di procedere alla risoluzione del contratto e di agire esecutivamente per la restituzione della somma ancora dovuta.
1.3. Con il terzo motivo il ricorso, in relazione all’art. 360, n. 3, c.p.c., deduce, testualmente, ‘violazione e falsa applicazione di norme di diritto. Difetto originario del titolo del creditore procedente, illegittimità dell’azione esecutiva e di tutti gli atti conseguenziali.’ .
Si censura la decisione impugnata per aver ritenuto che l’assenza di un titolo effettivo in capo alla Banca procedente non impedisse la prosecuzione della procedura esecutiva, in virtù dell’intervento di altri creditori muniti di titolo esecutivo.
L’eccezione di inammissibilità del ricorso sollevata da RAGIONE_SOCIALE è fondata, dovendosi ritenere il ricorso tardivamente proposto.
Questa Corte ha costantemente affermato il principio per cui la regola di cui all’art. 3, Legge n. 742/1969, n. 742 – che esclude dalla sospensione dei termini processuali nel periodo feriale le cause previste dall’art. 92, r.d. n. 12/1941, n. 12, tra cui le opposizioni all’esecuzione – è applicabile anche al ricorso per cassazione, riferendosi la norma alla natura della controversia e ad ogni sua fase processuale, con la conseguenza che la tardività del ricorso e la sua inammissibilità devono essere rilevate d’ufficio , senza che operi al riguardo la regola di cui all’art. 384, terzo comma, c.p.c., che si riferisce alla sola ipotesi in cui la Corte ritenga di dover decidere nel merito e non quando si tratti di questione di diritto (Cass. Sez. 3 – Sentenza n. 1127 del 14/01/2022; Cass. Sez. 1 – Ordinanza n. 10212 del 11/04/2019; Cass. Sez. 6 – 3, Ordinanza n. 3542 del 13/02/2020; Cass. Sez. 3, Sentenza n. 1123 del 21/01/2014; Cass. Sez. 3, Sentenza n. 8137 del 08/04/2014).
Nel caso in esame, quindi, poiché la decisione impugnata -adottata in tema di opposizione all’esecuzione – è stata pubblicata in data 29 luglio 2020 e non è stata notificata, il termine c.d. ‘lungo’ ex art. 327 c.p.c. per proporre ricorso è venuto a scadere in data 29 gennaio 2021,
mentre l’attività di notificazione del ricorso è stata intrapresa solo in data 17 febbraio 2021, e quindi tardivamente.
Priva di pregio è la difesa sinteticamente svolta dal ricorrente in memoria ex art. 380bis . 1 c.p.c., deducendosi in quella sede l’applicabilità della sospensione feriale per effetto della sussistenza di un cumulo tra controversia sottratta a tale sospensione e controversia ad essa invece assoggettata.
Quanto concretamente dedotto dal ricorrente con riferimento al giudizio ora in esame, infatti, non evidenzia in alcun modo un’ipotesi di cumulo di controversie ma si sostanzia, semmai, nella deduzione di profili di collegamento negoziale sostanziale.
Tali profili, tuttavia, non valgono ad elidere il fatto che il presente giudizio concerne una ed una sola controversia, e cioè l’opposizione all’esecuzione proposta dal l’odierno ricorrente sia pure invocando il vincolo di un precedente giudicato – senza che sia ravvisabile alcuna pluralità di cause connesse.
Dalla declaratoria di inammissibilità del ricorso discende la condanna del ricorrente alla rifusione in favore dei controricorrenti delle spese del giudizio di legittimità, liquidate direttamente in dispositivo.
Nel caso della controricorrente RAGIONE_SOCIALE deve altresì essere disposta la distrazione in favore del procuratore che si è dichiarato antistatario
Stante il tenore della pronuncia, va dato atto, ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater D.P.R. n. 115/02, della “sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto” , spettando all’amministrazione giudiziaria verificare la debenza in concreto del contributo, per la inesistenza di cause
originarie o sopravvenute di esenzione dal suo pagamento (Cass. Sez.
U, Sentenza n. 4315 del 20/02/2020).
P. Q. M.
La Corte, dichiara inammissibile il ricorso.
condanna il ricorrente a rifondere ai controricorrenti le spese del giudizio di Cassazione, che liquida:
quanto a RAGIONE_SOCIALE in € 6.200,00 , di cui € 200,00 per esborsi, oltre spese generali al 15% ed accessori di legge;
quanto a RAGIONE_SOCIALE LIQUIDAZIONE in € 5.200,00, di cui € 200,00 per esborsi, oltre spese generali al 15% ed accessori di legge;
quanto a RAGIONE_SOCIALE in € 5.200,00 , di cui € 200,00 per esborsi, oltre spese generali al 15% ed accessori di legge, disponendo la distrazione in favore del procuratore dichiaratosi antistatario.
Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13 comma 1quater, nel testo introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, ove dovuto.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sezione Prima