Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 1 Num. 18044 Anno 2023
Civile Ord. Sez. 1 Num. 18044 Anno 2023
Presidente: GENOVESE NOME COGNOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 23/06/2023
sul ricorso 21259/2022 proposto da:
NOME COGNOME rappres. e difeso da sé medesimo, presso la cui casella pec elett.te domic.;
-ricorrente –
-contro-
B.F. COGNOME , elett.te domic. presso l’AVV_NOTAIO, dalla quale è rappres. e difesa, con procura speciale in calce al controricorso;
-controricorrente-
avverso il decreto n. 393/2022 della Corte d’appello di Catanzaro, pubblicato il 9.2.2022;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 6/06/2023 dal Cons. rel., dott. COGNOME.
COGNOME
Numero registro generale NUMERO_DOCUMENTO
Numero sezionale 3058,2023
Numero di raccolta generale i 8044f2023
Data pubblicazione 21E16,2023
RI LEVATO CHE
F.G.
ha reclamato l’ordinanza del 16.7.21 con la quale il Tribunale di Catanzaro aveva rigettato la domanda di modifica delle condizioni stabilite in sede di prima regolamentazione della responsabilità sul figlio minore ultradodicenne, affidato alla madre con l’obbligo del padre di contribuzione al mantenimento del minore.
Al riguardo, il reclamante lamentava che: il Tribunale non avesse tenuto conto della circostanza che i tempi di permanenza del figlio presso i genitori erano paritetici, con la conseguenza che entrambi i genitori avrebbero potuto provvedere al mantenimento diretto del minore con spese ripartite, essendo entrambi benestanti; il minore, ultradodicenne, non era stato sentito.
Pertanto, il reclamante chiedeva che, in riforma del provvedimento impugnato, fosse disposto l’affido congiunto del minore con collocamento paritetico presso entrambi i genitori, con la revoca dell’obbligo del mantenimento esclusivo carico del padre.
La Corte d’appello di Catanzaro ha rigettato il reclamo, osservando che: non si erano verificati significative variazioni rispetto all’accordo coniugi de11 1 8.12.18, con il quale era stato stabilito che il minor trascorresse almeno due notti a settimana con il padre, oltre ai fine settima na e alle festività alternate; il minore aveva dichiarato, in se di audizione, di trascorrere tre giorni a settimana con il padre e quattr con la madre, assetto sul quale i genitori concordavano, ma sostanzialmente previsto nel suddetto accordo.
F.G.
ricorre in cassazione con unico motivo.
NOME.F.
resiste con controricorso; entrambe le parti hanno depositato memoria illustrativa.
RITENUTO CHE
L’unico motivo denunzia violazione e falsa applicazione degli artt. 337quinquies, c.c., 12 disp. prel. cc , 112, 115, 116, c.p.c. nonché vizio di motivazione per omessa, insufficiente, contraddittoria motivazione su punti decisivi della causa, per non aver la Corte d’appell considerato i requisiti di novità addotti ai fini della richiesta di modif del provvedimento impugnato, desumibili dalle dichiarazioni rese dal minore, all’udienza del 21.12.21, di voler stare metà tempo con entrambi genitori, e per non aver essa adottato il conseguenziale provvedimento di riforma della statuizione sull’obbligo esclusivo di mantenimento del minore.
Nel controricorso, COGNOME NOMECOGNOME eccepisce l’inammissibilità del ricorso perché tardivamente notificato oltre il termine semestrale di legge, il 23.8.22 rispetto alla pubblicazione dell’ordinanza impugnata in data 9.2.22, ritenendo che al procedimento in questione non s’applichi la sospensione feriale dei termini, sulla base dell’art. 83, lett. a) del decreto legge n. 18/2020, contenente Nuove misure urgenti per contrastare (’emergenza epidemiologica da Covid-19 e contenerne gli effetti in materia di giustizia civile, penale, tributaria e mil convertito nella legge n. 27 del 2020, e successive proroghe.
L’eccezione è fondata.
Invero, la dizione utilizzata dal citato art. 83, c.3, lett. a) distingu fattispecie, assoggettate alla medesima disciplina: a) quella delle caus relative agli alimenti, riferibile all’art. 433 c.c.; b) quella re all’obbligazione alimentare, norma che ha recepito la più ampia accezione contemplata dall’art. 1, c.1, del Regolamento CE n. 4/2009 del Consiglio del 18.12.2008 relativo alla Competenza, alla legge applicabile, al riconoscimento e all’esecuzione delle decisioni e alla cooperazione in materia di obbligazioni alimentari.
Numero registro generale 21259,2022
Nurnero sezionale 3058f2023
Numero di raccolta generale 1804/2023
gi418haéone2agar2023
Tale distinzione si fonda sulla diversa funzione assolta dall’obb9e alimentare nei differenti contesti di riferimento: 1. l’obbligo alimentar in senso stretto, nell’accezione conforme alla tradizione civilistica nostro ordinamento che trova la sua espressione nell’art. 433 c.c., soddisfa la mancanza di mezzi di sostentamento ed è inerente alle più elementari esigenze di vita del beneficiario; 2. La prestazione d mantenimento introdotta dal predetto art. 83 che afferisce ai mezzi necessari per consentire al beneficiario di godere del pregresso tenore di vita corrispondente alla posizione economico-sociale dei coniugi e, nel rapporto con i figli, dei genitori (Cass., n. 7760/22).
Al riguardo, la Relazione illustrativa del decreto n.18 prevede espressamente che la locuzione “cause relative ad alimenti o ad obbligazioni alimentari derivanti da rapporti di famiglia, di parentela, di matrimonio o di affinità”vada intesa con il significato che ad essa viene dato nella normativa comunitaria ed in particolare nell’art. 1 del Regolamento CE n. 4/2009. E ciò “per non limitare la trattazione alle sole controversie alimentari strictu sensu il cui ambito può essere interpretato in modo più ristretto”.
Ai fini interpretativi dell’innovativa normativa sulla sospensione dei termini processuali, la nozione di obbligazioni alimentari accolta nel diritto dell’Unione europea va, pertanto, intesa nell’accezione autonoma propria del diritto comunitario (argomento ex considerando n. 11 del suddetto Regolamento), estesa a tutte le obbligazioni alimentari derivanti da rapporti di famiglia, di parentela, di matrimonio o di affinità, e quindi comprensiva dei diversi istituti delle obbligazi di mantenimento (e non solo di quelle di alimenti previste dall’ordinamento italiano).
Infatti, la norma sull’emergenza Covid19, per il suo chiaro tenore letterale, sottrae entrambe le fattispecie alla sospensione dei termin
COGNOME
Numero registro generale 21259,2022
Numero sezionale 3058,2E123
Numero di raccolta generale i 8044f2023
Data pubblicazione 21E16,2023
processuali e stabilisce per le due tipologie di accertamento (concernenti l’alimentare puro e l’alimentare da mantenimento da valere nell’ambito familiare) una trattazione in sede giurisdizionale destinata ad operare anche durante la sospensione feriale e pur in un periodo segnato dalla necessità di contenimento del rischio pandemico. La norma in questione è dunque espressione della discrezionalità del legislatore eurounitario che, nell’adottare la norma regolamentare, bilancia e contempera i diversi interessi da tutelare, esprimendo l’innovativa ratio, diretta ad accomunare, seppure ai fini della disciplina della sospensione dei termini processuali, due istituti (l’obbligazio alimentare e quella di mantenimento) che sono sempre stati oggetto di differente regolamentazione per antica tradizione dommatica. Infatti, secondo la giurisprudenza di questa Corte, formatasi prima della riforma in questione, al procedimento di revisione del contributo di mantenimento dei figli è applicabile la disciplina sulla sospension dei termini processuali nel periodo feriale, in quanto il diritto dei fig mantenimento da parte dei genitori, anche dopo la separazione od il divorzio, previsto rispettivamente dagli artt. 155 cod.civ. e 6 del legge 1 dicembre 1970, n. 898, non ha assolutamente natura alimentare (artt. 433 e ss. cod.civ.) né ad essa assimilabile (Cass., 8417/2000; n. 8567/91).
Tale argomentazione trovava fondamento nelle diverse finalità dei due istituti, quantunque entrambi afferissero agli obblighi di assistenza materiale, in senso ampio, della persona: gli alimenti, in particolare costituiscono il rimedio assistenziale per un’eccezionale situazione d bisogno della persona che non sia in grado di provvedere ai suoi fondamentali bisogni di vita. La modifica legislativa ha dunque inteso, ai fini della sospensione feriale dei termini accomunare le due
COGNOME
Numero registro generale 21259,2022
Nurnero sezionale 3058f2023
Numero di raccolta generale 18044,2023
5itt1cegone2agar2023
fattispecie delle cause alimentari e del mantenimento, peF un’a rnnon izzaz ion e della normativa eurounita ria.
Il ricorrente ha replicato, adducendo che la causa ha per oggetto non solo la determinazione dell’assegno di mantenimento, ma anche la modifica del collocamento del minore, per inferirne l’inapplicabilità dell’art. 83 del decreto n.19/2020 sulla sospensione feriale del termini Tale difesa è infondata. Invero, il fatto che la causa in esame abbia a oggetto anche la modifica delle statuizioni emesse per il collocamento del minore presso i due genitori non può legittimare la sospensione feriale dei termini, in ragione dell’intrinseca urgenza sottesa alle cau in tema di mantenimento dei minori nel nuovo ambito delineato dal predetto art. 83 che s’estende alle altre questioni dibattute, ogget del reclamo e del ricorso in questione.
Va altresì osservato che la domanda sulla modifica del collocamento del minore, sebbene non espressamente contemplata dall’art. 92 del Regio decreto n. 12/41 (testo sull’Ordinamento giudiziario)- come richiamato dall’art. 3 della I. n. 742/69- si configura quale caus suscettibile d’urgente trattazione, ovvero causa rispetto ai quali l ritardata trattazione potrebbe produrre grave pregiudizio ai destinata ri tutelati dalla nuova regolamentazione.
Per quanto esposto, considerata la mancata sospensione dei termini, il ricorso è inammissibile perché notificato il 23.8.22 allorché era decorso il termine semestrale per impugnare il provvedimento della Corte d’appello, non notificato, pubblicato il 9.2.22, come incontestato tra parti.
In conclusione, va affermato il seguente principio di diritto: in tema di obbligazioni alimentari come regolate dall’art. 1, c.1, del Regolamento CE n. 4/2009 del Consiglio del 18.12.2008 (relativo alla Competenza, alla legge applicabile, al riconoscimento e all’esecuzione delle decisioni
COGNOME
Numero registro generale 21259,2022
Numero sezionale 3058,2E123
Numero di raccolta generale i 8044f2023
Data pubblicazione 21E16,2023
e alla cooperazione in materia di obbligazioni alimentari), a norma dell’art. 83, c. 3, del d.1. n. 18/2020, convertito nellal. n. 27/2020, c della prima costituisce una derivazione, nelle cause in materia di mantenimento del coniuge debole e dei minori non è più applicabile fa sospensione feriale dei termini processuali, di cui agli artt. 1 e 3 l. 742/1969;
tali cause sono ormai tutte assimilabili a quelle in materia di alimenti, per definizione urgenti e non soggette a pause processuali obbligatorie; ove pertanto si controverta di sifratte obbligazioni, la sospensione dei termini non s’applica parimenti ai casi in cui la causa comprenda, in connessione, anche altre questioni familiari o riguardanti i minori, pur se non espressamente contemplate dall’art. 92 del decreto regio n. 12/1941.
Considerata la novità della controversia, ricorrono i presupposti per la compensazione delle spese del giudizio.
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso e compensa le spese del giudizio.
Ai sensi dell’art. 13, comma lquater, del d.p.r. n.115/02, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovut per il ricorso principale, a norma del comma lbis dello stesso articolo 13, ove dovuto.
Dispone che ai sensi dell’art. 52 del d.lgs. n. 196/03, in cas diffusione della presente ordinanza si omettano le generalità e gli altr dati identificativi delle parti.
Così deciso nella camera di consiglio del 6 giugno 2023.
Il Presidente