Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 1 Num. 34103 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 1 Num. 34103 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 25/12/2025
ORDINANZA
sul ricorso 14533/2021 proposto da:
RAGIONE_SOCIALE, in persona del legale rappres. p.t., rappresentata e difesa dall’AVV_NOTAIO, per procura speciale in atti
-ricorrente-
contro
RAGIONE_SOCIALE (già RAGIONE_SOCIALE), in persona del legale rappres. p.t.
-intimata- avverso la sentenza n. 411/2020 pronunciata dalla Corte d’Appello di Bari, pubblicata in data 21/02/2020;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 12.11.2025 dal Cons. rel., AVV_NOTAIO COGNOME.
RILEVATO CHE
Con sentenza 1897/2006 il Tribunale di Bari dichiarava estinto il giudizio d’opposizione al decreto ingiuntivo emesso, su ricorso della RAGIONE_SOCIALE, nei confronti della RAGIONE_SOCIALE e del fideiussore NOME COGNOME, per la somma di euro 747.665,215, per tardiva riassunzione del processo a seguito d’interruzione per intervenuta estinzione della stessa RAGIONE_SOCIALE a seguito della fusione per incorporazione in Banca RAGIONE_SOCIALE s.p.a.
Detta sentenza veniva riformata con sentenza d’appello del 450/2008 che, previo rigetto dell’eccezione d’estinzione formulata dalla banca, disponeva la rimessione della causa al primo giudice.
Con sentenza pubblicata il 28.6.2016 il Tribunale revocava il suddetto decreto ingiuntivo, condannando gli ingiunti al pagamento, in favore di RAGIONE_SOCIALE
San AVV_NOTAIO – subentrata a Banca RAGIONE_SOCIALE – della somma di euro 177.959,42.
C on sentenza del 21.2.2020 la Corte territoriale rigettava l’appello della RAGIONE_SOCIALE e di NOME COGNOME, osservando che: l’appello era inammissibile per tardività, in quanto la citazione era stata notificata il 27.9.2017, mentre la sentenza impugnata era stata pubblicata il 28.6.2016, senza osservare il termine annuale ( ratione temporis ) data l’applicabilità dell’art. 16 d .l. 132/2014, sulla riduzione a 30 gg del periodo feriale, norma applicabile anche ai processi pendenti al momento dell’entrata in vigore d i detto d.l.; pertanto, il termine breve scadeva il 29.7.2017 (sabato) con proroga al 31.7 .2017; l’appello era comunque infondato, poiché: le doglianze sull’anatocismo e sulle c ommissioni di massimo scoperto erano generiche; non sussisteva un tetto massimo garantito per la fideiussione; sul punto, le critiche degli appellanti erano generiche; al riguardo, la fideiussione omnibus era valida poiché stipulata prima della l. n. 154/92, circa i debiti verso la banca sorti prima dell’entrata in vigore del predetto di detta legge; la contestazione degli estratti conto non era stata specifica, limitata al fatto che
si trattava di copie, senza riferimenti ai documenti sottostanti, prodotte in giudizio senza allegare la non corrispondenza tra realtà fattuale e realtà riprodotta; considerando che gli estratti conto non erano stati disconosciuti correttamente, non rilevava la loro mancata esibizione in copia conforme o originale; la richiesta di estendere la c.t.u. a ll’accertamento de l tasso d’interessi era generica, in quanto priva di specifiche critiche a quella già espletata.
RAGIONE_SOCIALE e NOME COGNOME COGNOME ricorrono in cassazione, avverso la suddetta sentenza d’appello, con tre motivi. Non si è costituita RAGIONE_SOCIALE
RITENUTO CHE
Il primo motivo denunzia violazione dell’art. 16 d .l. n. 132/14, per aver la Corte d’appello fatto applicazione di una norma riguardante il periodo feriale dei magistrati, ma non anche la disciplina del termine per impugnare o per il deposito della motivazione, considerando che tale norma s’applica anteriormente al 2015.
Il secondo motivo denunzia violazione degli artt. 3, 25, 111 Cost., 6 Cedu, in quanto la causa è stata decisa da una sezione della Corte d’appello diversa da quella tabellarmente preposta (la prima sezione civile), rilevando che il v izio derivante dall’incompatibili tà del giudice è motivo di nullità della sentenza, pur tenendo conto della non impugnabilità del provvedimento di designazione del giudice.
Il terzo motivo denunzia violazione degli artt. 276 cpc, 118 disp. att. cpc, per aver la Corte territoriale conteggiato nella somma oggetto di condanna gli interessi legali (non dovuti ex art. 1815 cc, perché derivanti da usura), la somma di lire 100 milioni depositata su un libretto di deposito a risparmio, nonché la somma dovuta per addebiti e commissioni.
I ricorrenti lamentano altresì che: la banca ammessa al passivo fallimentare degli stessi, aveva esercitato azione giudiziaria costituente, in realtà, una condotta delittuosa di estorsione, circostanza decisiva non esaminata dalla Corte d’appello (con conseguente richiesta di trasmettere gli atti alla Procura della Repubblica competente); la stessa Corte non abbia dichiarato la nullità del contratto di conto corrente per l’anatocismo, richiamando la c.t.u. che era stata fondata sugli estratti conto contestati dai ricorrenti, e per non aver modificato la disciplina della fideiussione dopo l’entrata in vigore della legge del 1992, adeguandola alla nuova normativa; a norma dell’art. 1936 cc la garanzia del fideiussore non poteva superare le somme maturate alla scadenza dell’affi damento.
Il primo motivo è infondato, alla stregua del consolidato orientamento di questa Corte.
La riduzione della durata del periodo di sospensione feriale – decorrente dal 1 al 31 agosto di ogni anno ai sensi dell’art. 1 della l. n. 741 del 1969, nel testo modificato dall’art. 16, comma 1, del d.l. n. 132 del 2014, conv. con modif. dalla l. n. 162 del 2014 – è immediatamente applicabile con decorrenza dall’anno 2015, in forza dell’art. 16, comma 1, dello stesso d.l., a nulla rilevando la data di introduzione del giudizio, in attuazione, peraltro, del principio “tempus regit actum” (Cass., n. 30053/2022; n. 8722/2022; n. 11758/2017).
E’ stato altresì rilevato che l a riduzione del periodo di sospensione feriale da quarantasei a trentuno giorni, introdotta dall’art. 16, comma 1, del d.l. n. 132 del 2014, conv., con modif., dalla l. n. 162 del 2014, si applica, ai fini del computo dei termini di cui agli artt. 325 e 327 c.p.c., alle impugnazioni delle sole decisioni pubblicate o notificate a partire dal 1° gennaio 2015 (Cass., n. 17949/2021).
Il collegio ritiene di confermare l’orientamento consolidato in questione – cui intende dare continuità – a tenore del quale, ai fini della determinazione della sospensione dei termini processuali nel periodo feriale, la modifica di cui all’art. 16, comma 1, del d.l. n. 132 del 2014 (conv., con modif., dalla legge n. 162 del 2014), che, sostituendo l’art. 1 della legge n. 742 del 1969, ha ridotto il periodo di sospensione da 46 giorni a 31 giorni (dal 10 al 31 agosto di ciascun anno), trova applicazione, in mancanza di una disciplina transitoria, a partire dalla sospensione dei termini relativa al periodo feriale dell’anno solare 2015, non rilevando, a tal fine, la data dell’impugnazione o quella di pubblicazione della sentenza (così Cass. n. 11758/2017).
Pertanto , non è fondata la doglianza secondo la quale ‘per le date anteriori’ all’1.1.2015 si applicherebbe la norma previgente sulla sospensione dei termini processuali per 46 gg. Invero, è stato evidenziato che la legge che ha ridotto a 31 giorni la sospensione dei termini in periodo feriale contiene una precisa norma sull’entrata in vigore, precisamente proprio all’interno del suddetto art. 16 ove al comma 3 si dispone che “Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 acquistano efficacia a decorrere dall’anno 2015”: non c’è nessun richiamo alla data di pubblicazione delle sentenze impugnate, o di proposizione delle impugnazioni, ma solo un chiaro riferimento all’anno solare 2015 e dunque, evidentemente, al periodo feriale 2015; del resto, se il legislatore avesse inteso ancorare l’applicabilità della legge sulla riduzione dei termini alla data dell’impugnazione o a quella di pubblicazione delle sentenze lo avrebbe fatto, come è accaduto in tanti altri casi di riforme processuali (solo per fare qualche esempio, vedasi, nel primo caso, la norma transitoria dell’art. 1 comma 18 legge 228/2012 in tema di contributo unificato e, nel secondo caso a quella che ha introdotto il nuovo testo dell’art. 360 n. 5 cpc sui motivi di ricorso per cassazione; oppure quella in tema di
impugnabilità delle sentenze emesse nei giudizi di opposizione a ordinanza ingiunzione di cui all’art. 23 della legge n. 689/2001)
Nella specie, come detto, la sentenza impugnata fu pubblicata nel 2016, per cui non è dubbia la correttezza della decisione d’appello sulla tardività dell’impugnazione.
Il rigetto del motivo sulla tardività dell’appello, escludendo ogni potestas decisoria nel merito della Corte territoriale, rende assorbiti gli altri due motivi in quanto le questioni con essi prospettate si presentano incondizionatamente irrilevanti ai fini della decisione della controversia.
Nulla per le spese, data la mancata costituzione della parte intimata.
P . Q.M.
La Corte rigetta il ricorso.
Ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater , del d.p.r. n.115/02, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma del comma 1 bis dello stesso articolo 13, ove dovuto.
Così deciso nella camera di consiglio della I Sezione civile il 12 novembre 2025.
Il Presidente AVV_NOTAIO NOME COGNOME