Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 3 Num. 28534 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 3 Num. 28534 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 28/10/2025
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 19902/2023 R.G. proposto da
NOME COGNOME, rappresentato e difeso dall’ AVV_NOTAIO (c.f. CODICE_FISCALE) e dall’ AVV_NOTAIO COGNOME (c.f. CODICE_FISCALE), con domicilio digitale ex lege
– ricorrente –
contro
RAGIONE_SOCIALE – RISCOSSIONE
– intimata –
avverso la sentenza del Tribunale di Avellino n. 998 del 13/6/2023; udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 22/10/2025 dal AVV_NOTAIO;
RILEVATO CHE
–NOME COGNOME proponeva opposizione ex art. 615 c.p.c. avverso un’intimazione di pagamento relativa a quindici cartelle esattoriali per sanzioni amministrative, per un importo complessivo di
Euro 6.023,16; conveniva in giudizio RAGIONE_SOCIALE (poi RAGIONE_SOCIALE) e vari enti impositori, tra cui i Comuni di Avellino, Salerno, Mercogliano, Forino, Cava de’ Tirreni e le Prefetture di Avellino e Salerno, chie dendo la sospensione dell’atto impugnato e la declaratoria di sua nullità per diversi motivi;
-il Giudice di Pace di Montoro, con la sentenza n. 148 del 17 agosto 2017, accoglieva integralmente il ricorso, annullando le cartelle esattoriali impugnate e dichiarando l’estromissione degli enti impositori per carenza di legittimazione passiva; disponeva la compensazione integrale RAGIONE_SOCIALE spese di lite, ritenendo sussistenti validi motivi ai sensi dell’art. 92, comma 2, c.p.c. ;
–COGNOME proponeva appello, contestando la compensazione RAGIONE_SOCIALE spese e chiedendo la condanna di RAGIONE_SOCIALE al pagamento RAGIONE_SOCIALE stesse;
-il Tribunale di Avellino, con la sentenza n. 998 del 13 giugno 2023, rigettava l’appello, confermando la sentenza impugnata ;
-a vverso la predetta sentenza, NOME COGNOME proponeva ricorso per cassazione, fondato su due motivi;
–RAGIONE_SOCIALE – RAGIONE_SOCIALE non svolgeva difese nel giudizio di legittimità;
-all ‘ esito della camera di consiglio del 22/10/2025, il Collegio si riservava il deposito dell ‘ ordinanza nei successivi sessanta giorni, a norma dell ‘ art. 380bis .1, comma 2, c.p.c.;
CONSIDERATO CHE
-preliminarmente, si osserva che -in base ai principî affermati da Cass., Sez. U, Ordinanza n. 6826 del 22/03/2010 (e successive conformi) ed in considerazione dell’inammissibilità del ricorso può prescindersi dalla verifica della ritualità RAGIONE_SOCIALE notificazioni eseguite nei confronti dell’ intimata e dall’illustrazione dei motivi dell’impugnazione ;
-i l ricorrente ha affermato (nell’atto introduttivo) e dimostrato (col deposito della p.e.c. ricevuta) che la sentenza impugnata gli è stata notificata in data 7/7/2023;
-il ricorso per cassazione è stato tardivamente notificato in data 5/10/2023, ben oltre il termine normativo di 60 giorni, che nelle opposizioni esecutive non soggiace alla ‘sospensione feriale’ ;
-infatti, secondo granitica giurisprudenza di legittimità, «La sospensione dei termini processuali in periodo feriale indicata dall ‘ art. 1 della l. n. 742 del 1969, non si applica ai procedimenti di opposizione all ‘ esecuzione, come stabilito dall ‘ art. 92 del r.d. n. 12 del 1941, a quelli di opposizione agli atti esecutivi e di opposizione di terzo all ‘ esecuzione, di cui agli artt. 615, 617 e 619 c.p.c., ed a quelli di accertamento dell ‘ obbligo del terzo di cui all ‘ art. 548 dello stesso codice.» ( ex permultis , Cass. Sez. 6, 18/09/2017, n. 21568, Rv. 645765-01);
-non comporta alcuna differenza, rispetto alla qui indicata conclusione, il rilievo che l’impugnazione riguarda soltanto la decisione sulle spese: «La sospensione feriale dei termini processuali non si applica alle opposizioni esecutive anche quando nel relativo giudizio permanga, quale unica questione controversa, quella attinente al regolamento RAGIONE_SOCIALE spese processuali, in quanto la condanna alle spese assolve alla funzione di assicurare la pienezza di tutela della situazione dedotta nel processo, per cui la lite su tale aspetto, sia che attenga alla soccombenza virtuale sia che riguardi le regole relative alla statuizione sulle spese e sulla loro misura, inerisce sempre alla ‘ ratio ‘ della sospensione disposta per la natura della controversia alla quale le spese stesse si riferiscono». (così Cass. Sez. 6, 22/11/2017, n. 27747, Rv. 646831-01, ed è conforme Cass. Sez. 6, 20/05/2019, n. 13578, Rv. 654217-01; si deve ritenere superato, perciò, il diverso orientamento di Cass. Sez. 3, 19/03/2010, n. 6672, Rv. 612308-01);
-in conclusione, il ricorso va dichiarato inammissibile;
-non occorre provvedere sulle spese del giudizio di legittimità, attesa la indefensio dell’intimata ;
-va dato atto, però, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente ed al competente ufficio di merito, ai sensi dell ‘ art. 13, comma 1quater , D.P.R. n. 115 del 2002, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, in misura pari a quello previsto per il ricorso, ove dovuto, a norma del comma 1bis dello stesso art. 13;
p. q. m.
la Corte dichiara inammissibile il ricorso;
ai sensi dell ‘ art. 13, comma 1quater , del D.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente ed al competente ufficio di merito, dell ‘ ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello versato per il ricorso, qualora dovuto, a norma del comma 1bis dello stesso articolo 13.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Terza Sezione Civile, in data 22 ottobre 2025.
Il Presidente NOME COGNOME