Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 3 Num. 334 Anno 2023
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Civile Ord. Sez. 3 Num. 334 Anno 2023
Presidente: COGNOME
Relatore: CONDELLO NOME COGNOME
Data pubblicazione: 10/01/2023
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 910/2019 R.G. proposto da:
COGNOME NOME, rappresentata e difesa, in virtù di procura in calce al ricorso, dall’AVV_NOTAIO ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Roma, INDIRIZZO
– ricorrente –
CO ntro
RAGIONE_SOCIALE, quale mandataria di RAGIONE_SOCIALE, in persona del legale rappresentante, rappresentata e difesa, come da procura in calce all’atto di intervento ex art. 111 c.p.c., dall’AVV_NOTAIO ed elettivamente domiciliata presso il suo studio, in Roma, INDIRIZZO
– controricorrente –
STIPA NOME
– intimato – avverso la sentenza della Corte di Appello di Roma n. 3387/2018, pubblicata in data 21 maggio 2018;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 15 novembre 2022 dal AVV_NOTAIO NOME COGNOMEAVV_NOTAIO COGNOME
Fatti di causa
A seguito di istanza di conversione del pignoramento depositata dal debitore NOME COGNOME nell’ambito della procedura esecutiva immobiliare promossa in suo danno, il Giudice dell’esecuzione, dando atto delle rinunce depositate da alcuni creditori e dell’assenza di titolo esecutivo con riguardo all’intervento d NOME COGNOME, determinò le somme da versare con riferimento al credito vantato da RAGIONE_SOCIALE dei Paschi di RAGIONE_SOCIALE s.p.a.
La COGNOME propose opposizione avverso l’ordinanza di conversione, lamentando l’esclusione del proprio credito e chiedendo l’integrazione del provvedimento di conversione, e il Giudice dell’esecuzione, all’udienza del 20 aprile 2015, dando atto che la opponente non era comparsa, dichiarò l’estinzione della procedura, ritenendo l’istanza abbandonata.
Rigettato dal Tribunale di Tivoli, con ordinanza del 24 novembre 2015, il reclamo proposto avverso il provvedimento di estinzione della procedura esecutiva, la COGNOME ha interposto gravame avverso tale ordinanza, lamentando la violazione degli artt. 617, 495 e 630 cod. proc. civ.
il gravame.
La Corte d’appello di Roma ha respinto
Dando atto che l’appellante lamentava di non avere partecipato
e nei confronti di
all’udienza del 20 aprile 2015, perché mai comunicata, la Cort ricostruito i fatti che emergevano dagli atti processuali, rilevan il giudice dell’esecuzione, con ordinanza del 6 novembre 2014, av fissato l’udienza del 23 aprile 2015, ma a seguito dell’ista conversione, depositata in data 1° dicembre 2014, aveva anticip l’udienza già fissata al 29 gennaio 2015; con succes provvedimento depositato il 5 febbraio 2015, aveva fissato l’udie del 20 aprile 2015 «per la comparizione del debitore e di COGNOME NOMENOME creditore intervenuto privo di titolo esecuti Ha, quindi, ritenuto non giustificata l’assenza della cre all’udienza del 20 aprile 2015, perché non riconducibile a differimento e ad una successiva anticipazione dell’udienza. inoltre, ritenuto inammissibile la doglianza di mancata fissaz dell’udienza per la discussione del ricorso ex art. 617 cod. proc. civ., perché la questione, concernendo un diverso procedimento, er estranea al petitum.
Contro la suddetta decisione NOME COGNOME ricorre con due motivi.
Banca RAGIONE_SOCIALE dei Paschi RAGIONE_SOCIALE resiste con controricorso
La trattazione è stata fissata in camera di c:onsiglio ai dell’art. 380-bis.1. cod. proc civ.
Non sono state depositate conclusioni dal Pubblico Ministero.
In data 27 ottobre 2022, RAGIONE_SOCIALE, quale mandataria di RAGIONE_SOCIALE, cessionaria dei diritti di Banca RAGIONE_SOCIALE dei Pasch RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE.RAGIONE_SOCIALE, ha depositato atto di intervento in sostituzione ex art. 111 cod. proc. civ. e memoria ex art. 380-bis.1. cod. proc. civ.
In data 31 ottobre 2022 anche la ricorrente ha deposit memoria ex art. 380-bis.1. cod. proc. civ.
Ragioni della decisione
Con il primo motivo d’impugnazione la ricorrente deduce la «violazione e falsa applicazione dell’art. 82 disp. att, cod. proc. civ e censura la sentenza impugnata nella parte in cui è stato respinto il primo motivo di appello, rimarcando che il Giudice dell’esecuzione aveva fissato al 20 aprile 2015 l’udienza di verifica del pagamento delle rate relative alla istanza di conversione del pignoramento e che la Cancelleria aveva annotato sul fascicolo informatico il differimento dell’udienza al 23 aprile 2015, ai sensi dell’art. 82 disp. att. cod. pr civ., udienza che solo qualche giorno prima era stata aggiornata a data anteriore, senza dare preavviso ai difensori.
Con il secondo motivo, denunciando la violazione e falsa applicazione degli artt. 630, 617 e 618 cod. proc. civ., la ricorrent censura la decisione gravata nella parte in cui dichiara il secondo motivo di appello estraneo al petitum del giudizio.
Evidenzia che all’udienza del 29 gennaio 2015 il giudice dell’esecuzione si era riservato in ordine alla istanza di conversione proposta dal debitore – istanza che avrebbe dovuto essere rigettata poiché la somma depositata era insufficiente in relazione alla somma degli interventi nella procedura esecutiva – e aveva poi emesso provvedimento con il quale aveva escluso il suo credito, benché non contestato dal debitore, ed ammesso la conversione per il credito azionato da RAGIONE_SOCIALE dei Paschi di RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, fissando l’udienza per la verifica della conversione al 20 aprile 2015; il ricorso di opposizion agli atti esecutivi non era stato esaminato dal giudice dell’esecuzione, il quale aveva fissato udienza ai sensi dell’art. 499 cod. proc. civ., n corso della quale, accertato il versamento della somma determinata, aveva estinto la procedura, ignorando la pendenza del ricorso ex art. 617 cod. proc. civ.
Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile perché
tardivamente proposto.
La impugnata sentenza è stata, infatti, pubblicata il 21 maggio 2018, mentre il ricorso per cassazione è stato consegnato per la notifica il 20 dicembre 2018, ben oltre il termine previsto dall’art. 3 cod. proc. civ., applicabile ratione temporis, come modificato dall’art. 46 della legge 18 giugno 2009, n. 69, che ha sostituito con il termine di decadenza di sei mesi dalla pubblicazione della sentenza l’originario termine annuale, con applicazione, ai sensi dell’art. 58, comma primo, ai giudizi instaurati dopo la sua entrata in vigore e, quindi, d 4 luglio 2009, come nella specie, e non applicandosi, per la natura della controversia, la sospensione feriale dei termini di cui alla legg n. 742/1969 (Cass., sez. 6-3, 22/10/2014, n. 22484; Cass., sez. 3, 09/04/2015, n. 7072; Cass., sez. 6-3, 07/04/2016, n. 6808; Cass., sez. 6-3, 10/02/2017, n. 3670).
Al riguardo, si rende necessario rammentare che questa Corte, con sentenza del 17 marzo 2005, n. 5789, ha enunciato il principio di diritto, secondo il quale il rimedio avverso l’ordinanza che dichiara l’estinzione del processo esecutivo è costituito dal reclamo previsto dall’art. 630 cod. proc. civ., che è stato proposto nel caso in esame e deciso con sentenza appellabile.
Con le sentenze del 3 febbraio 2003, n. 1531 e dell’Il febbraio 2005, n. 2847 si è poi affermato che al giudizio di reclamo non si applica la sospensione dei termini processuali prevista dall’art. 1 della legge 7 ottobre 1969, n. 742. Ciò in ragione di quanl:o previsto, in via di eccezione, dagli artt. 3 della legge 742 del 1969 e 92 dell’ordinamento giudiziario a proposito dei giudizi di opposizione all’esecuzione, con norma che, secondo la giurisprudenza di questa Corte, è applicabile a tutti gli incidenti di esecuzione cui danno luog le questioni insorte nell’ambito dell’esecuzione forzata e per le quali prevista la decisione con sentenza (in senso conforme, Cass., sez. 3,
13/01/2009, n. 484).
Il termine semestrale dalla pubblicazione della sentenza è scaduto irrimediabilmente il 20 novembre 2019, sicché il ricorso, notificato in data 20 dicembre 2019, è tardivo.
Conclusivamente, il ricorso va dichiarato inammissibile.
Le spese del giudizio di legittimità seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso.
Condanna la ricorrente al pagamento, in favore della controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità che liquida in euro 2.000,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi, liquidati in euro 200,00, ed agli accessori di legge. Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unific pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio il 15 novembre 2022
IL PRESIDENTE