Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 6 Num. 141 Anno 2023
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Civile Ord. Sez. 6 Num. 141 Anno 2023
PresidRAGIONE_SOCIALE: COGNOME
AVV_NOTAIO: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 04/01/2023
ORDINANZA
sul ricorso 29522-2021 proposto da:
COGNOME NOME, domiciliato presso la cancelleria della CORTE DI CASSAZIONE, INDIRIZZO, rappresentato e difeso da sé medesimo;
– ricorrRAGIONE_SOCIALE–
Contro
RAGIONE_SOCIALE – RISCOSSIONE;
– intimata – avverso la sRAGIONE_SOCIALEnza n. 1554/2021 del TRIBUNALE di CATANIA, depositata il 12/04/2021;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata dell’ 11/10/2022 dal AVV_NOTAIO COGNOME.
-2-
Considerato che
RAGIONE_SOCIALE proponeva opposizione esecutiva all’ordin assegnazione pronunciata all’esito di un pignoramento presso terzi prom suo danno dall’AVV_NOTAIO, in forza di un provvediment liquidazione in forma esecutiva del compenso per l’attività di profe delegato alle operazioni di vendita e custode in una precedRAGIONE_SOCIALE pr esecutiva immobiliare;
all’esito della fase sommaria, il giudice dell’esecuzione, l’ordinanza di sospensione, disponeva l’assegnazione RAGIONE_SOCIALE somme pigno assegnava un termine perentorio per l’introduzione del giudizio di merit
COGNOME proponeva istanza di correzione di errore materia riferimento alla mancata liquidazione dei compensi inerenti alla fase ca con distinto provvedimento il giudice dell’esecuzione liquidava i s compensi;
NOME COGNOME, al fine di contestare l’ammontare dell’imp liquidato, iscriveva a ruolo l’originaria opposizione esecutiva;
il Tribunale di Catania accoglieva l’opposizione e rideterminava i co per la fase sommaria, compensando per le spese del giudizio così defin ragione della non imputabilità dell’errore liquidatorio alla parte socco avverso questa decisione ricorre per cassazione NOME COGNOME articolando un unico motivo di ricorso;
è rimasta intimata l’RAGIONE_SOCIALE, succe RAGIONE_SOCIALE;
Rilevato che
con il ricorso si prospetta la violazione o falsa applicazione degl 92 cod. proc. civ. poiché il Tribunale avrebbe errato nel compensare le giudizio in mancanza dei presupposti normativi, con motivazione al cont illogica, erronea e contraddittoria, senza chiarire la ragione eccezionale che avrebbe potuto giustificare una deroga al princ soccombenza;
Vista la proposta formulata del relatore ai sensi dell’art. 380 proc. civ.;
Ritenuto che
il ricorso è inammissibile per tardività;
va premesso che la notifica del ricorso è stata irritualmRAGIONE_SOCIALE e presso il difensore domiciliatario, in fase di merito, dell’RAGIONE_SOCIALE estinto con successione universale in capo all’RAGIONE_SOCIALE, ex art. 76 del decreto-legge 25 maggio 2021, nr. 73, con dalla legge 23 luglio 2021, n.106;
la notificazione è in tal caso dunque nulla e rinnovabile (Cass., 23/02/2021, n. 4845 e succ. conf.), ma non deve disporsi tale rinnov atteso l’esito univoco del giudizio (Cass., 17/06/2019, n. 1614 11/03/2020, n. 6924, Cass., 06/07/2021, n. 19019);
ciò posto, il giudice di merito ha qualificato espressamRAGIONE_SOCIALE la dom termini di opposizione esecutiva, specificando che COGNOME COGNOME i l’originaria causa di opposizione per far valere le sue pretese sulle sp sommaria;
più precisamRAGIONE_SOCIALE si trattava di opposizione agli atti, pertanto r per cassazione, poiché avverso ordinanza di assegnazione all’esit pignoramento presso terzi (v., ad esempio, Cass., 24/03/2017, n. 7706)
ne deriva che la causa risulta esRAGIONE_SOCIALE, anche per la fase di le dalla c.d. sospensione feriale dei termini, pur quando si disc provvedimento quale quello sulle spese, in quanto accessorio (cfr. 05/06/2020, n. 10661);
ne discende ulteriormRAGIONE_SOCIALE che il ricorso è tardivo, poiché la se stata pubblicata il 12 aprile 2021, e mai notificata, e il grava notificato il 12 novembre 2021;
non deve disporsi sulle spese in assenza di difese dell’amministraz
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso.
Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, la Corte dà atto che il tenore del dispositivo è tale da giustificare il pagamento, se dovuto e nella misura dovuta, da parte ricorrRAGIONE_SOCIALE, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso.
Così deciso in Roma il giorno 11 ottobre 2022.