Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 3 Num. 36536 Anno 2023
Civile Ord. Sez. 3 Num. 36536 Anno 2023
Presidente: COGNOME
Relatore: CONDELLO NOME COGNOME
Data pubblicazione: 29/12/2023
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. NUMERO_DOCUMENTO R.G. proposto da: COGNOME NOME, rappresentata e difesa, giusta procura in calce al ricorso, dall ‘ AVV_NOTAIO, domiciliata per legge in Roma, INDIRIZZO, presso la Cancelleria della Corte Suprema di cassazione
-ricorrente –
contro
COGNOME NOME, rappresentato e difeso, giusta procura in calce al controricorso, dall ‘ AVV_NOTAIO, domiciliato per legge in Roma, INDIRIZZO, presso la Cancelleria della Corte Suprema di cassazione
-controricorrente –
avverso la sentenza del Tribunale di Avellino n. 1762/2021, pubblicata in data 26 ottobre 2021;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 6 novembre 2023 dal AVV_NOTAIO NOME COGNOME
Fatti di causa
NOME COGNOME proponeva appello avverso la sentenza n. 24/2016, pronunciata dal Giudice di pace di Lacedonia, che aveva accolto l ‘ opposizione a precetto proposta da NOME COGNOME e, per l ‘ effetto, dichiarato estinto il credito azionato per compensazione.
Nel corso del giudizio l ‘ appellante produceva sentenza n. 2165/2020, pronunciata dalla Corte d ‘ appello di Napoli in altro giudizio tra le stesse parti, eccependo la formazione di un giudicato esterno.
Il Tribunale di Avellino ha rigettato il gravame, rilevando che: tra le parti era stata stipulata, in data 6 aprile 2010, scrittura privata con cui la COGNOME si era impegnata a versare allo COGNOME la quota parte di quanto percepito, a titolo di contributi pubblici, in relazione ad alcuni terreni per ogni annata agraria sino al 2012; la percezione dei contributi trovava riscontro nella documentazione e non era stata contestata dalla COGNOME; la compensazione operava di diritto a fronte di reciproci crediti liquidi ed esigibili, ai sensi degli artt. 1241 e 1242 cod. civ.
NOME COGNOME ricorre per la cassazione della suddetta decisione, con un unico motivo.
NOME COGNOME resiste con controricorso.
Il ricorso è stato avviato alla trattazione in camera di consiglio ed il Pubblico Ministero non ha depositato conclusioni scritte.
Entrambe le parti hanno depositato memorie illustrative.
Il Collegio si è riservato il deposito della ordinanza nel termine di sessanta giorni dalla data della decisione.
Ragioni della decisione
Preliminarmente, deve darsi atto dell ‘ irrilevanza, per manifesta irritualità e tardività, della ‘nota di deposito’ , fatta pervenire in data 5 novembre 2023, con cui la ricorrente, oltre a depositare i verbali delle udienze telematiche scaricati dal fascicolo telematico ed i provvedimenti del giudice d ‘ appello, assume che il Tribunale di Avellino avrebbe reso la decisione in questa sede impugnata senza disporre del fascicolo di primo grado, ‘mai ritrovato’ , e segnala l ‘ opportunità di ‹‹ sospendere il giudizio di cassazione ›› in attesa che sia accertata la circostanza che ‹‹ uno dei cancellieri del Giudice di Pace di Lacedonia è un parente proprio di COGNOME NOME ›› .
Va disattesa l ‘ eccezione di inammissibilità del ricorso per difetto di valida procura speciale, sollevata dal controricorrente, il quale ha evidenziato che sul foglio allegato, a margine ‹‹ vi è un mandato alle liti generale, sottoscritto dalla ricorrente ›› e sul medesimo foglio vi è l ‘ interpolazione di altra procura priva di sottoscrizione.
Ciò alla stregua del principio espresso dalle Sezioni Unite, con la sentenza n. 36057 del 2020, secondo cui, in tema di procura alle liti, a seguito della riforma dell ‘ art. 83 cod. proc. civ., disposta dalla l. n. 141 del 1997, il requisito della specialità, richiesto dall ‘ art. 365 cod. proc. civ. come condizione per la proposizione del ricorso per cassazione (del controricorso e degli atti equiparati), è integrato, a prescindere dal contenuto, dalla sua collocazione topografica, nel senso che la firma per autentica apposta dal difensore su foglio separato, ma materialmente congiunto all ‘ atto, è in tutto equiparata alla procura redatta a margine o in calce allo stesso; tale collocazione
topografica fa sì che la procura debba considerarsi conferita per il giudizio di cassazione anche se non contiene un espresso riferimento al provvedimento da impugnare o al giudizio da promuovere, purché da essa non risulti, in modo assolutamente evidente, la non riferibilità al giudizio di cassazione, tenendo presente, in ossequio al principio di conservazione enunciato dall ‘ art. 1367 c.c. e dall ‘ art. 159 c.p.c., che nei casi dubbi la procura va interpretata attribuendo alla parte conferente la volontà che consenta all ‘ atto di produrre i suoi effetti.
Con l ‘ unico motivo la ricorrente denunzia ‹‹ Nullità della sentenza per violazione ai sensi dell ‘ art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c. per omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti ›› e lamenta che la Corte d ‘ appello non si sarebbe pronunciata sul giudicato esterno derivante dalla sentenza n. 2615 del 2020 emessa dalla Corte di appello di Napoli, sopravvenuta nel corso del giudizio e ritualmente depositata in grado di appello, sebbene fosse rilevante e pertinente perché afferente ‹‹ ad un caso pressoché identico, tra le stesse parti in causa ›› , posto che con tale pronuncia la Corte territoriale, in riforma della sentenza di primo grado, aveva dichiarato inefficace il precetto notificato il 18 febbraio 2016 a NOME COGNOME, nei limiti dell ‘ importo di euro 5.655,96.
Pregiudiziale all ‘ esame del mezzo di ricorso è la valutazione dell ‘ eccezione, pure sollevata in controricorso dallo COGNOME, secondo la quale l ‘ appello sarebbe inammissibile perché tardivamente proposto oltre il termine di sei mesi previsto dall ‘ art. 327 cod. proc. civ., non operando, nel caso de quo , la sospensione dei termini nel periodo feriale.
L ‘ eccezione è fondata.
Dalla lettura degli atti emerge che effettivamente la sentenza di primo grado è stata pubblicata il 27 maggio 2016, mentre
l ‘ impugnazione è stata notificata il 27 dicembre 2016, dunque oltre il termine cosiddetto breve di soli sei mesi, vertendosi in ipotesi di opposizione all ‘ esecuzione alla quale non si applica la sospensione dei termini processuali nel periodo feriale prevista dall ‘ art. 3 della legge n. 742 del 1969 (Cass., sez. 3, 2022, n. 13797; Cass., sez. 6 -3, 28/02/2020, n. 5475).
La questione della tardività dell ‘ opposizione proposta ex art. 615 c.p.c., ove non decisa dal giudice del merito e dunque non coperta da giudicato interno, può e deve essere delibata in sede di legittimità, trattandosi di questione relativa ad un termine di decadenza processuale la cui inosservanza è rilevabile d ‘ ufficio e che comporta la cassazione senza rinvio della sentenza ex art. 382 cod. proc. civ., terzo comma, della sentenza resa in esito a tale grado di lite (Cass., sez. 3, 16/01/1979, n. 315; Cass., sez. 3, 09/02/1980, n. 922; Cass., sez. L, 24/11/1995, n. 12141; Cass., sez. L, 09/02/1998, n. 1331; Cass., sez. 5, 16/07/2003, n. 11111; Cass., Sez. 3, Sentenza n. 24047 del 13/11/2009, Rv. 610724; Cass., sez. 3, 27/11/2014, n. 25209; Cass., sez. 3, 18/01/2016, n. 674; Cass., sez. 6-3, 11/10/2017, n. 23901; Cass., sez. 6-3, 08/05/2020, n. 8660), non potendosi riconoscere al gravame inammissibilmente spiegato alcuna efficacia conservativa del processo di impugnazione: e restando quindi irrimediabilmente precluso il merito di quest ‘ ultima.
In conclusione, la sentenza d ‘ appello deve essere cassata senza rinvio, ai sensi dell ‘ art. 382, terzo comma, cod. proc. civ. perché il giudizio di appello non poteva essere iniziato, né proseguito.
Le spese del grado erroneamente celebrato e quelle del giudizio di legittimità seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.
La Corte, decidendo sul ricorso, cassa senza rinvio la gravata sentenza.
Condanna la ricorrente al pagamento, in favore del controricorrente, delle spese del grado di appello, che liquida in euro 1.400,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento ed agli accessori di legge, nonché, con distrazione a favore del suo difensore, di quelle del giudizio di legittimità, che liquida in euro 1.800,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi, liquidati in euro 200,00 ed agli accessori di legge.
Ai sensi dell ‘ art. 13, comma 1quater , del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell ‘ ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1bis dello stesso articolo 13, se dovuto.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Terza Sezione