Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 6 Num. 186 Anno 2023
Civile Ord. Sez. 6 Num. 186 Anno 2023
Presidente: COGNOME
AVV_NOTAIO: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 05/01/2023
ORDINANZA
sul ricorso 31419-2021 proposto da:
COGNOME GLYPH f IO NOME, domiciliata presso la cancelleria della CORTE DI CASSAZIONE, INDIRIZZO, rappresentata e difesa dall’AVV_NOTAIO NOME COGNOME;
– ricorrente –
contro
RAGIONE_SOCIALE P_IVA, RAGIONE_SOCIALE, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore, elettivamente domiciliate in ROMAINDIRIZZO, presso lo studio dell’AVV_NOTAIO NOME COGNOME, che le rappresenta e difende;
– controricorrenti –
avverso la sentenza n. 2015/2021 della CORTE D’APPELLO di NAPOLI, depositata il 31/05/2021;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata dell’ 11/10/2022 dal AVV_NOTAIO COGNOME.
Considerato che
la RAGIONE_SOCIALE e RAGIONE_SOCIALE, già RAGIONE_SOCIALE, proponevano opposizione ai diversi atti di prec notificati dall’AVV_NOTAIO, per il recupero delle spese le liquidate in suo favore in molteplici decreti ingiuntivi emessi su istanza “RAGIONE_SOCIALE“, deducendo l’abusiva parcellizzazione del credito per come azionato “in executivis”;
il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere rigettava l’opposizione osservando che si trattava di distinti titoli esecutivi;
la Corte d’appello di Napoli rigettava il gravame della RAGIONE_SOCIALE, in quanto destinataria di un unico precetto, e accoglieva per quanto ritenuto di ragione quello della RAGIONE_SOCIALE, dichiarando legittimi i precetti opposti nei limiti della somma dovu in base ai correlati titoli esecutivi, con riduzione, per c.onverso, delle ritenute superflue;
la Corte altresì condannava RAGIONE_SOCIALE al pagamento delle spese d’appello, e dichiarava integralmente compensate le spese del doppio grado tra RAGIONE_SOCIALE e COGNOME NOME, in relazione ai profili di novità delle questioni trattate indicate come mancan precedenti di legittimità;
avverso questa decisione ricorre per cassazione NOME COGNOME articolando complessivamente due motivi;
resistono con controricorso RAGIONE_SOCIALE e RAGIONE_SOCIALE;
Rilevato che
con il primo motivo si prospetta la nullità della sentenza per violazi dell’art. 112 cod. proc. civ. in relazione agli artt. 615 cod. proc. civ. e Cost., per violazione dell’art. 474 cod. proc. civ., nonché per violazio errata applicazione degli artt. 88, 479, 480, 483, cod. proc. civ., poic Corte d’appello avrebbe effettuato una valutazione del processo di formazione
del titolo, superando i limiti imposti in sede esecutiva e violando il corrispondenza tra chiesto e pronunciato, e avrebbe, al contempo, vi principio di autonomia e sufficienza del titolo esecutivo, nonché introdotto surrettiziamente in capo al creditore un dovere di accorpare esecutivi in un unico precetto;
con il secondo motivo si prospetta la nullità della sentenza per v degli artt. 96, 112, cod. proc. civ., laddove la Corte d’appello avreb di pronunciarsi sulla richiesta di condanna ai sensi dell’art. 96, te cod. proc. civ., per lite temeraria;
Vista la proposta formulata del relatore ai sensi , dell’art. 380 bis cod. proc. civ.;
Ritenuto che
il ricorso è inammissibile per tardività;
il giudice di merito ha qualificato espressamente e diffusam domanda in termini di opposizione all’esecuzione, contestandosi la mis diritto a procedere coattivamente, a nulla rilevando la formulazion domanda, complessivamente accessoria, ex art. 96 cod. proc. civ. ( 05/06/2020, n. 10661);
ne deriva che la causa risulta esente, anche per la fase di le dalla c.d. sospensione feriale dei termini (Cass., 11/01/2012, n. 171);
quanto sopra logicamente vale anche per le opposizioni preve all’esecuzione quale quella a precetto (Cass., 22/10/2014, n. 22484 conf.);
ne discende ulteriormente che il ricorso è tardivo, poiché la se stata pubblicata il 31 maggio 2021, e mai notificata, e il gravam notificato il 22 dicembre 2021;
spese secondo soccombenza limitatamente alla RAGIONE_SOCIALE, non avendo interesse alla resistenza la RAGIONE_SOCIALE, già RAGIONE_SOCIALE, il cui appello risulta essere stato res
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna parte ricorre rifusione delle spese di parte controricorrente RAGIONE_SOCIALE liquidate in euro 1.500,00 oltre a 200,00 euro per esborsi, forfettarie al 15% e accessori legali.
Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto che il tenore del dispositivo è tale da giustificare il pa dovuto e nella misura dovuta, da parte del ricorrente, dell’ulteriore titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso.
Così deciso in Roma il giorno 11 ottobre 2022.